Cassazione Penale, Sentenza n. 21/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salzetta ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del tentato furto in appartamento (artt. 56, 624-bis, 625 c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione e erronea valutazione probatoria, poiché la condanna si sarebbe fondata solo sulla dichiarazione della persona offesa e non sarebbe stata esclusa l'ipotesi alternativa secondo cui l'ingresso fosse dovuto al guasto dell'auto; (2) omissione nell'applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla luce della modifica normativa operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 che estende la fattispecie ai reati la cui pena detentiva minima non sia superiore a due anni; (3) vizio nel trattamento sanzionatorio, per aver determinato la pena di base sulla misura prevista dall'art. 624-bis senza adeguata motivazione sulla metodologia adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla valutazione della prova e al metodo di determinazione della pena (confermando la correttezza della motivazione della Corte di appello e osservando che, sebbene la pena inflitta risultasse inferiore al minimo edittale, ciò fosse favorevole all'imputato e non potesse essere rimesso d'ufficio dalla Cassazione in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero). Tuttavia, ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p.: la modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150) è di contenuto sostanziale e retroattivamente applicabile (art. 2 c.p.), sicché il reato contestato rientra oggi nei limiti di pena che consentono di valutare la non punibilità ex art. 131-bis. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità e la vicenda è rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis; nel resto la sentenza è confermata.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa al tentativo; utilizzata per qualificare la fattispecie come tentativo di furto in appartamento.
Norma che disciplina il furto in abitazione aggravato; la Corte d'appello ha determinato la pena di base richiamando il relativo comma e la Cassazione ha confermato la correttezza della modalità di determinazione (metodo diretto o sintetico ammesso), richiamando la giurisprudenza consolidata.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata quale elemento qualificante del reato contestato (furto in appartamento con circostanza aggravante).
Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto (violazione di domicilio) rispetto al tentato furto; la Corte di merito ha invece ritenuto inequívoca la condotta diretta all'impossessamento.
"nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni"
La Corte ha ritenuto che la modifica normativa operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 rende la disciplina più favorevole e sostanziale; perciò è applicabile retroattivamente (art. 2 c.p.) ai reati commessi anteriormente quando rientrino nei nuovi limiti di pena; di conseguenza la mancata valutazione della causa di non punibilità deve essere riesaminata dal giudice di merito.
Ha modificato l'art. 131-bis ampliandone la portata ai reati con pena minima non superiore a due anni; considerato intervento sostanziale e applicabile retroattivamente.
Richiamato per affermare il principio di applicazione retroattiva della norma penale sostanziale più favorevole.
Richiamato nel quadro limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivedere i fatti se non per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
d.lgs. 28 luglio 1989 n.271, art. 173, comma 1
Richiamato in relazione ai limiti formali di esposizione dei motivi di ricorso, usato per delimitare la riproduzione dei motivi nel ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma penale sostanziale diventa più favorevole (anche se approvata dopo il fatto), essa è applicabile retroattivamente ai reati commessi in precedenza ai sensi dell'art. 2 c.p.; il giudice di merito deve valutare l'applicabilità e, in caso di omissione, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova salvo che la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica; le doglianze che chiedono una diversa valutazione della credibilità dei testi sono in genere inammissibili.
- Se il giudice infligge una pena in misura più favorevole rispetto al minimo edittale (cioè al di sotto del minimo previsto), la Cassazione non può correggere tale vantaggio in assenza di specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero, per effetto del divieto di reformatio in peius in sede di legittimità.
- Per il reato tentato è ammesso sia il metodo diretto (determinazione diretta della pena per il tentativo) sia il metodo bifasico (riduzione della pena prevista per il consumato), ma il giudice deve motivare la scelta e rispettare i limiti della diminuzione (da un terzo a due terzi).
- Se in sede di impugnazione si invoca l'applicazione di una nuova causa di estinzione o non punibilità, è opportuno allegare e sviluppare il profilo normativo e fattuale (es. calcolo della pena edittale minima) affinché il giudice di merito e, in caso di ulteriore impugnazione, la Corte di legittimità possano valutare la spettanza del beneficio.
- Nelle ipotesi in cui la condanna si fondi prevalentemente sulla dichiarazione della persona offesa, è essenziale che il giudice di merito espliciti i criteri di valutazione della credibilità e le ragioni per escludere spiegazioni alternative; ciò riduce il rischio di censure per carenza di motivazione.
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