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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19233/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'omologazione di un concordato preventivo. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omologazione sostenendo che nella proposta e nella relazione del commissario non fossero stati indicati alcuni crediti tributari risultanti da avvisi di accertamento, che non fosse stata trasmessa agli uffici la domanda di transazione fiscale e che il piano non fosse fattibile perché mancavano gli accantonamenti necessari a soddisfare i crediti contestati, secondo l'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado, l'Agenzia propose reclamo. Nel corso del reclamo la società presentò domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ex l. n. 197/2022. La Corte d'appello rigettò il reclamo ritenendo intervenuta rinuncia al reclamo per effetto della domanda di definizione agevolata, valorizzando anche un accordo conciliativo intervenuto in un giudizio tributario sull'esenzione IVA e negando la necessità di mantenere il fondo rischi per i crediti contestati. In cassazione l'Agenzia dedusse: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, perché la definizione agevolata non avrebbe comportato cessazione della materia del contendere né rinuncia ai motivi di reclamo; 2) violazione dell'art. 182-ter l. fall. per l'asserita assenza/inammissibilità della domanda di transazione fiscale; 3) violazione dell'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e del riparto di giurisdizione, sostenendo l'obbligatorietà dell'accantonamento e il potere del giudice ordinario di stabilirne le modalità anche sui crediti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la domanda di definizione agevolata come rinuncia al reclamo, senza esaminare i motivi effettivamente proposti, e ha ribadito che, in presenza di crediti tributari contestati nell'ambito dell'omologazione del concordato preventivo, l'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 impone l'accantonamento delle somme necessarie, spettando al tribunale soltanto la determinazione delle modalità di accantonamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame del reclamo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice di appello non può considerare rinunciati i motivi senza un'effettiva rinuncia, né omettere la pronuncia sulle censure devolute.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato quale vizio processuale per nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge sia in relazione alla transazione fiscale sia in relazione all'accantonamento dei crediti tributari contestati.

  • art. 182-ter l. fall.

    è stato richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina della transazione fiscale nella procedura concordataria; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 90, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973

    in presenza di crediti tributari contestati all'omologazione del concordato, impone l'accantonamento delle somme necessarie; il tribunale giudica solo le modalità di tale accantonamento.

  • art. 180 l. fall.

    norma procedurale richiamata per collocare la verifica dei crediti tributari contestati nella fase di omologazione del concordato preventivo.

  • art. 186-bis l. fall.

    è il riferimento alla forma del concordato preventivo oggetto di opposizione.

  • art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022

    richiamata per la domanda di definizione agevolata delle liti pendenti presentata nel corso del reclamo.

  • art. 15414/2018

    la Corte richiama il precedente per affermare che l'art. 90 d.P.R. n. 602/1973 impone l'accantonamento e che il tribunale determina solo le modalità.

  • Cass., Sez. U., n. 8506/2021

    richiamata per qualificare l'art. 90 d.P.R. n. 602/1973 come punto di congiunzione tra giurisdizione tributaria e ordinaria, funzionale ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela.

Massime di principio

  • La proposizione di una domanda di definizione agevolata di liti pendenti non comporta automaticamente la rinuncia al reclamo o la cessazione della materia del contendere, se dagli atti non risulta una rinuncia espressa e inequivoca alle censure già devolute al giudice.
  • Nel giudizio di reclamo avverso l'omologazione del concordato preventivo, il giudice deve pronunciarsi sui motivi effettivamente proposti e non può ritenere tacitamente abbandonate le doglianze se la parte ha subordinato l'eventuale rinuncia a specifiche condizioni.
  • Quando, in sede di omologazione del concordato preventivo, risultano crediti tributari contestati o pendenti, l'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 impone l'accantonamento delle somme necessarie a garantirne il possibile soddisfacimento.
  • In materia di crediti tributari contestati nel concordato, al tribunale spetta determinare le modalità dell'accantonamento, mentre il principio dell'accantonamento opera come strumento di coordinamento tra giudice ordinario e giudice tributario per evitare conflitti di decisioni e vuoti di tutela.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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