Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due coniugi, fideiussori di una società, hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avviata per il recupero di un credito fondato su decreto ingiuntivo, sostenendo che i beni immobili pignorati fossero impignorabili perché conferiti in distinti fondi patrimoniali costituiti con le rispettive mogli. In primo grado e in appello l’opposizione è stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità delle sentenze di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle mogli, asseritamente litisconsorti necessarie; 2) violazione dell’art. 170 c.c., assumendo che i debiti da fideiussione per un’attività societaria non potessero ritenersi contratti per i bisogni della famiglia; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato indebitamente alcuni elementi documentali e avesse omesso/erroneamente valutato la prova testimoniale richiesta. La Corte di cassazione ha escluso il litisconsorzio necessario delle mogli nel giudizio di opposizione all’esecuzione, ha confermato che spetta all’opponente provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, e ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla valutazione delle prove, osservando che il ricorso mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, salvo che sia titolare del diritto pignorato e il pignoramento lo abbia direttamente colpito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure investivano in realtà la ricostruzione fattuale del giudice di merito e non una vera violazione di legge: la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 170 c.c. e valutato caso per caso la destinazione del debito ai bisogni della famiglia. Ha rigettato il terzo motivo nella parte relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c. e alle prove documentali, chiarendo che non era stata dedotta l’ipotesi di prova non introdotta dalle parti o di uso del notorio, ma solo una diversa lettura del materiale probatorio; lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato quanto al vizio motivazionale e alla mancata ammissione della prova testimoniale, anche per difetti di specificità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto della ricorrenza del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione è il rimedio con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente; il giudizio resta bifasico ma unitario.
"L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
L’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale opera solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore conosceva tale estraneità al momento dell’insorgenza del debito; l’onere di provarlo grava sull’opponente.
La garanzia patrimoniale generale del debitore resta il principio, salvo la deroga rappresentata dall’art. 170 c.c. per i beni del fondo patrimoniale.
La revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale è rimedio diverso dall’opposizione all’esecuzione e richiede la partecipazione necessaria del coniuge non debitore.
La Corte esclude che, nel caso concreto, la disciplina della proprietà dei beni conferiti nel fondo comportasse la necessaria partecipazione della moglie al giudizio di opposizione, anche perché i beni pignorati erano solo le quote dei debitori.
Richiamato per la dedotta nullità delle sentenze di merito per pretesa mancata integrazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte lo esclude quando la censura mira solo a contestare la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio, esclusa dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera diversa valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora il principio di non contestazione; non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte.
La valutazione comparativa delle prove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non è stata ritualmente dedotta una specifica censura di motivazione apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta idonea a superare il minimo costituzionale.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Richiamato ai fini dell’autosufficienza e specificità del ricorso; la Corte ha escluso un deficit complessivo, salvo singoli profili di inammissibilità.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avente a oggetto beni conferiti in fondo patrimoniale, il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario se il pignoramento colpisce solo il debitore esecutato e non un diritto reale direttamente riferibile al coniuge estraneo all’esecuzione.
- L’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. costituisce eccezione alla regola dell’art. 2740 c.c. e deve essere provata dall’opponente: occorre dimostrare sia che il debito fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che il creditore ne fosse consapevole.
- Ai fini dell’art. 170 c.c. non basta richiamare astrattamente la natura imprenditoriale o professionale del debito: la destinazione ai bisogni della famiglia va valutata caso per caso, in concreto, sulla base delle circostanze e del materiale probatorio.
- Il creditore opposto può contrastare le prove offerte dall’opponente, ma non grava su di lui un autonomo e principale onere di provare positivamente la destinazione familiare del debito: tale onere resta in capo al debitore che invoca l’impignorabilità.
- In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., una mera richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio o di attribuzione di diverso peso alle prove raccolte.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito né la diversa lettura degli elementi istruttori.
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