Cassazione Penale, Sentenza n. 27762/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen.: il ricorrente deduceva che sussistesse il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo di Milano e quelli già giudicati dalla Corte d'appello di Trieste (sentenza 14/03/2018 divenuta irrevocabile il 28/05/2018), posto che sarebbero stati commessi nello stesso arco temporale, con modalità analoghe, con lo stesso centro logistico e con identico fine di lucro, configurando un unico disegno criminoso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'accertamento circa l'identità del disegno criminoso sia questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione. La Corte d'appello di Milano ha motivato in modo logico e congruo l'esclusione della continuazione: nessun imputato riconosciuto partecipe nel processo di Trieste è risultato autore del reato del procedimento in esame, per cui il fatto non può essere considerato reato fine di un'associazione; dalle intercettazioni emerge che l'azione attribuita al ricorrente è stata una decisione estemporanea, determinata dall'arresto di altro soggetto, e non parte di un disegno criminoso preesistente. Di conseguenza la censura era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
La questione circa l'identità del disegno criminoso (continuazione) è valutazione di merito; la cassazione controlla soltanto la presenza di motivazione adeguata sul punto
art. 110 cod. pen. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 110 cod. pen. e art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali richiamate per la qualificazione del reato (concorso di persone e normativa sugli stupefacenti) in relazione alla condanna del ricorrente per importazione/trasporto di eroina
art. 73, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990
Richiamata come aggravante per aver commesso il fatto in numero di tre o più persone
disposizioni processuali
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al limite di enunciazione del motivo di ricorso nella motivazione della Corte
Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata con riferimento alla non riconoscibilità di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La qualificazione della 'continuazione' e l'identità del disegno criminoso sono questioni di fatto primariamente riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica.
- Per dimostrare la continuità occorrono elementi concreti che indichino un progetto criminoso comune precedente alla commissione dei singoli reati: partecipazione degli stessi soggetti, pianificazione condivisa, centro logistico e modalità che dimostrino una strategia unitaria.
- Eventi estemporanei o decisioni contingenti (es. reazione a un arresto, opportunità contingente) possono escludere l'esistenza di un disegno criminoso preesistente e dunque la continuazione.
- In cassazione non è possibile ottenere una mera rivalutazione del materiale probatorio: la censura deve mirare a vizi di motivazione o di diritto, non alla diversa valutazione delle prove.
- Quando il giudice di merito fornisce motivazione logica e coerente sull'assenza di identità del disegno criminoso, il ricorso per cassazione sul punto avrà scarse probabilità di successo.
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