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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente addetto alle mansioni di elettricista e la società datrice. Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di lavoro eccedente l'orario ordinario svolto nel periodo 2007-2012 e il pagamento delle conseguenti differenze retributive. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo che tali pretese fossero ricomprese nel verbale di conciliazione giudiziale del marzo 2014 intervenuto in altro giudizio, nel quale il lavoratore aveva rinunciato a "importi retributivi/indennitari, anche differenziali, maturati e/o da maturare, diretti e/o indiretti" relativi al medesimo arco temporale, con rinuncia ritenuta consapevole e quindi non impugnabile ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, c.c.; in ogni caso, la Corte territoriale aveva escluso che l'attività svolta dal lavoratore in orario successivo all'orario ordinario potesse essere ricondotta al contratto di lavoro. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con sette motivi, violazione dei canoni ermeneutici nella lettura della conciliazione e dell'art. 2113 c.c., omesso esame di documenti e fatti decisivi, vizio motivazionale, nonché violazione degli artt. 36 Cost., 2099 e 2108 c.c. per mancata remunerazione di asserite mansioni aggiuntive. Ha inoltre censurato la ritenuta assorbita eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, quanto all'interpretazione del verbale di conciliazione, la Corte ha ribadito che il ricorrente non può limitarsi a contrapporre una propria lettura a quella del giudice di merito, occorrendo invece indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo della violazione. La lettura della Corte territoriale, fondata sul tenore complessivo dell'accordo e sulla presenza di reciproche concessioni per chiudere ogni controversia, è stata ritenuta plausibile e quindi non sindacabile. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove testimoniali e documentali e perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre la semplice omissione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico; la Corte ribadisce che, per censurare l'interpretazione di un atto negoziale, occorre indicare specificamente il canone violato e il modo della violazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri interpretativi; non basta invocarne la violazione in astratto, ma occorre spiegare l'errore interpretativo concreto.

  • art. 1364 c.c.

    Criterio interpretativo richiamato nel motivo, ma la doglianza è stata ritenuta generica e sostanzialmente diretta a contrapporre una diversa lettura del verbale.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici; la Corte conferma l'insindacabilità dell'interpretazione di merito se plausibile e congruamente motivata.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato sotto il profilo della buona fede nell'interpretazione del contratto; non è stato ritenuto decisivo per sovvertire la lettura data dalla Corte territoriale.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma senza adeguata specificazione della pretesa violazione concreta.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale; la censura è stata giudicata meramente assertiva.

  • art. 2113, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riferibilità della conciliazione alle pretese azionate; la Corte ha dato rilievo invece alla ricostruzione della Corte d'appello che ha qualificato l'atto come transazione/conciliazione con rinunce consapevoli.

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    La Corte d'appello aveva ricondotto la rinuncia alla previsione di non impugnabilità della conciliazione in sede protetta; la Cassazione non ha sovvertito tale qualificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione del verbale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo; la Corte non ha ravvisato nullità processuali rilevanti, reputando la censura in sostanza diretta al merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo denunciabile il semplice mancato esame di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa valutazione delle prove.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per sostenere il diritto alla retribuzione del lavoro svolto; la censura è stata reputata inammissibile perché volta a rivalutare i fatti e non a denunciare un vero errore di diritto.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale base del diritto alla retribuzione delle mansioni aggiuntive; la Corte non ha esaminato il merito della pretesa, ritenendo inammissibile la doglianza.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa di compenso per lavoro straordinario; anche su questo punto la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Usato per porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 relativa al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi contesta l'interpretazione di un atto negoziale deve indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio la violazione si sia verificata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
  • Se una clausola o un verbale transattivo sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra letture alternative, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ne propone una diversa.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo per il mancato esame di un fatto storico decisivo, non per l'omessa considerazione di singoli documenti, deduzioni istruttorie o per la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere un terzo grado di merito: restano riservati al giudice di merito l'individuazione delle fonti del convincimento, la valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta degli elementi probatori ritenuti decisivi.
  • Una conciliazione giudiziale, se dal testo emerge la volontà di chiudere ogni controversia con reciproche concessioni e rinunce consapevoli, può ricomprendere anche pretese ulteriori rispetto a quelle nominalmente indicate, purché dal complessivo tenore dell'accordo risulti chiara la comune intenzione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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