Cassazione Civile, Ordinanza n. 18579/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, sulla base di una incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore. La società ha prima impugnato l'accertamento senza successo nei gradi di merito, poi ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello deducendo un errore di fatto per mancata percezione di documenti di causa; la Commissione/Corte tributaria regionale ha accolto in parte la revocazione, rideterminando i ricavi con applicazione dello "studio evoluto" e disponendo sanzioni al minimo. In cassazione, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza resa nel giudizio di revocazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992 e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso la necessaria fase rescindente della revocazione, passando direttamente alla rivalutazione del merito; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 per avere il giudice applicato d'ufficio lo studio di settore evoluto, mai richiesto in contraddittorio. Nel giudizio parallelo, la società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza originaria di appello, ma la Corte ha disposto la riunione e la separazione dei giudizi, rinviando a nuovo ruolo il ricorso contro la sentenza d'appello in attesa della definizione del giudizio di rinvio sulla revocazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Sul ricorso iscritto al n. 23621/2023, proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva deciso la revocazione, ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, perché la Corte tributaria regionale aveva illegittimamente saltato la fase rescindente del giudizio di revocazione e si era limitata a un nuovo esame del merito, trasformando la revocazione in un inammissibile terzo grado di giudizio; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per le spese. Quanto al ricorso n. 4420/2022, diretto contro la sentenza di appello originaria, la Corte ha disposto la separazione del giudizio e il rinvio a nuovo ruolo, poiché la sorte di quella sentenza dipendeva dall'esito del giudizio di rinvio sulla revocazione. Non vi è quindi definizione definitiva del ricorso n. 4420/2022 in questa ordinanza.
Norme richiamate
riunione dei procedimenti
La disposizione sulla riunione è ritenuta applicabile anche al giudizio di cassazione quando vi siano ricorsi connessi pendenti contemporaneamente.
Nel processo tributario disciplina la revocazione delle sentenze; la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2015, il rimedio resta soggetto alla struttura rescindente e poi rescissoria.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione degli atti o nella supposizione dell'esistenza/inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o provato, purché il fatto non sia stato oggetto di punto controverso deciso dalla sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'applicazione dello studio di settore evoluto oltre i limiti del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 43 l.f.
Richiamato, in tema di rapporti con la procedura concorsuale, per affermare che il debitore dichiarato fallito può impugnare l'atto impositivo se il curatore resta inerte.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto richiede un previo giudizio rescindente: il giudice deve prima accertare la sussistenza del vizio revocatorio e la sua decisività con un ragionamento controfattuale, e solo in caso positivo può passare alla fase rescissoria di nuovo esame del merito.
- È invalida la decisione che, investita di revocazione, salti direttamente alla rivalutazione della controversia sostanziale senza dar conto dell'errore percettivo dedotto e della sua decisività; un simile modus procedendi trasforma impropriamente la revocazione in un ulteriore grado di merito.
- L'errore di fatto revocatorio non può cadere su punti che siano stati oggetto di discussione tra le parti e decisi dal giudice, né può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando due ricorsi di cassazione riguardano rispettivamente la sentenza di merito e quella resa sulla revocazione della stessa sentenza, la Corte può riunirli, ma la sorte del ricorso contro la decisione originaria può essere sospesa o separata in attesa della definizione del giudizio rescindente/ rescissorio sulla revocazione.
- In presenza di inerzia degli organi della procedura concorsuale, il soggetto che abbia ricevuto l'atto impositivo prima della dichiarazione di fallimento può essere legittimato a impugnarlo nell'interesse della massa, secondo il principio di effettività della tutela difensiva.
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