Cassazione Penale, Sentenza n. 49260/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del GIP che ha applicato, in sede di patteggiamento, la pena concordata per il reato contestato (artt. 81, 110 c.p.; art. 73, co. 1 e 4 d.P.R. 9/10/1990 n. 309) e ha disposto una misura di sicurezza personale (libertà vigilata a pena espiata di durata rispettivamente di 2 e 1 anno). Deducevano: (1) violazione e falsa applicazione dell'art.129 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata esplicitazione dell'insussistenza di cause di non punibilità; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'illegittimità della misura di sicurezza per insufficiente motivazione sulla pericolosità sociale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte fondati e in parte inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per i limiti di ammissibilità del reclamo avverso il patteggiamento ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis c.p.p. Il secondo motivo è stato accolto: la misura di sicurezza applicata (personale) è stata annullata in quanto la sentenza non ha effettuato il concreto e motivato accertamento della pericolosità sociale richiesto dalla giurisprudenza, limitandosi a riferirsi alla "natura del reato" e ad elementi generici non idonei (pur valorizzando l'incensuratezza). La decisione impugnata è quindi annullata limitatamente alla misura di sicurezza personale e il giudizio è rinviato al Tribunale di Busto Arsizio, ufficio GIP, in diversa persona; per il resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 81, 110 cod. pen. e art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme relative al reato per cui è stata concordata la pena (traffico di sostanze stupefacenti); citate come quadro fattuale dell'accusa
Richiamato dai ricorrenti come presunta violazione connessa alla motivazione sulla insussistenza di cause di non punibilità
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le ragioni per le quali è ammesso il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento); motivi di tipo motivazionale generico non rientrano tra quelli ammessi
Norma generale sulle impugnazioni per vizio di motivazione applicabile quando la misura di sicurezza non è oggetto di accordo tra le parti
art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede l'espulsione dello straniero a pena espiata; la Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede un motivato accertamento concreto della pericolosità sociale e non può fondarsi su una presunzione derivante dalla natura del reato
Sentenza Corte Costituzionale n. 58/1995
Declaratoria di incostituzionalità nella parte che imponeva l'ordine di espulsione senza accertamento concreto della pericolosità sociale; chiarisce che non sussiste una presunzione automatica di pericolosità
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 21368/2019; Sez. 3, n. 30289/2021)
Richiamate per il principio che la sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza è impugnabile nei limiti dell'art. 448 se la misura è concordata; se non concordata, è sindacabile per vizio di motivazione e richiede l'accertamento concreto della pericolosità sociale
Massime di principio
- Avverso sentenze di patteggiamento i motivi ammissibili sono limitati dall'art. 448, co. 2-bis: questioni generiche di motivazione possono essere dichiarate inammissibili se non rientrano nelle ragioni tassative previste
- Se la misura di sicurezza non è frutto dell'accordo tra le parti, il suo inserimento nella sentenza di patteggiamento è sindacabile per vizio di motivazione secondo le regole generali (art. 606 c.p.p.)
- L'applicazione di misure di sicurezza personali (compresa l'espulsione dello straniero a pena espiata) richiede un motivato e concreto accertamento della pericolosità sociale del singolo: non è sufficiente richiamare la sola natura del reato o la pena inflitta
- La declaratoria di incostituzionalità ha escluso presunzioni automatiche di pericolosità per gli stranieri condannati per reati di stupefacenti; il giudice deve valorizzare fatti e condotte specifiche
- Se la motivazione sulla pericolosità è carente, il giudice di legittimità annulla la misura di sicurezza e rinvia per un nuovo esame da parte di diverso giudice di merito
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