Cassazione Civile, Ordinanza n. 35045/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una persona fisica nei confronti del creditore che aveva intrapreso una procedura esecutiva su un bene mobile registrato, in particolare un'autovettura, sulla base di un credito vantato verso un soggetto diverso da quello indicato come residente nell'immobile della ricorrente. L'attrice deduceva che l'esecuzione fosse stata avviata e svolta con modalità eccessivamente clamorous, in un piccolo centro abitato, con presenza di carabinieri e polizia municipale, e chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti alla reputazione e all'immagine. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1176, 2043 e 2236 c.c. per avere ritenuto non provato il danno; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza di un certificato di residenza del debitore prima di iniziare l'esecuzione; 4) nullità della sentenza per non avere riconosciuto il danno alla reputazione e all'immagine nonostante l'eco dei fatti nel paese.
La decisione
La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione dalla data di pubblicazione della sentenza e dalla notifica del ricorso. Ha però dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati ritenuti congiuntamente inammissibili perché non decisivi rispetto alla ratio decidendi, che era l'insussistenza della prova del danno; inoltre, le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del giudizio di fatto, sotto l'apparenza della violazione di legge. Il motivo sull'omesso esame è stato anche ritenuto incompatibile con la disciplina del doppio conforme. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure tendevano in realtà a contestare il giudizio di fatto e la valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente o contraddittoria, ma la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile in presenza di doppia conforme.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per lamentare un vizio di motivazione, ma la Corte esclude che le deduzioni integrino un effettivo vizio rilevante.
La violazione di questa norma è invocata in relazione alla valutazione della prova, ma la censura è ritenuta sostanzialmente diretta al merito.
È richiamato insieme ad altre norme sostanziali, ma senza incidere sulla decisione, che si fonda sulla mancata prova del danno.
È evocato come base della pretesa risarcitoria, ma la Corte rileva che il danno asserito è stato escluso in radice per difetto di prova.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma non assume rilievo decisorio nel giudizio di legittimità.
La Corte richiama la disciplina del doppio conforme per escludere il sindacato sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza e inammissibilità.
È citato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.
È citato in relazione al rito camerale e alla proposta di manifesta inammissibilità/manifesta infondatezza.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il ricorso che, pur formalmente formulato come denuncia di violazione di legge o nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso deve essere decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sulla mancata prova del danno, sono irrilevanti censure che attaccano profili non idonei a superare tale autonoma ragione di rigetto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando sussiste doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo che la censura si confronti con i limiti processuali applicabili.
- La deduzione di motivazione apparente o contraddittoria non può risolversi nella semplice contrapposizione tra la propria ricostruzione dei fatti e quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando il danno è stato escluso in radice per difetto di prova, i richiami ai criteri giurisprudenziali di liquidazione o valutazione del danno restano inconferenti.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35002/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35005/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →