Cassazione Penale, Sentenza n. 32269/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di "partecipazione ad associazione mafiosa" (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 416-bis c.p., 125, 192 e 273 c.p.p.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che gli indizi erano insufficienti: si censurava che gli atti rilevavano solo sporadici contatti (conversazioni del 4-9 ottobre 2024 e del 24/12/2024) e non attività estorsive o di investimento, che non emergeva un ruolo stabile nell'organizzazione e che le paure manifestate dai familiari non erano probatorie, essendo la compagna del ricorrente affetta da gravi problemi di ansia e depressione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione nel giudizio sulle misure cautelari può verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non riesaminare i fatti. Il giudice di legittimità ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato il parametro della "qualificata probabilità" e avesse dettagliatamente motivato la sussistenza di plurimi elementi indiziari (intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di videoripresa e osservazione) che mostrano il ruolo continuativo e fiduciario del Marino quale collaboratore del capo-mandamento Lo Presti: assegnazione di incarichi, gestione della cassa dopo l'arresto di un sodale, intermediazione per atti tipicamente mafiosi ecc. La Corte ha ritenuto infondate le censure che proponevano una diversa valutazione delle stesse risultanze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; inoltre la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Usato come criterio sostanziale: la partecipazione ad associazione mafiosa richiede un contributo stabile e una posizione interna all'organizzazione; il Tribunale ha valutato elementi quali gestione della "cassa", intermediazione e ricezione/trasmissione di direttive per ritenere la sussistenza della partecipazione.
Richiamato come normativa processuale in ordine alle censure mossesi; la Corte non ha rilevato violazioni processuali tali da annullare la motivazione del tribunale.
Cittato tra le norme richiamate dal ricorrente (probabile riferimento a valutazione delle prove); la Corte ha ritenuto la valutazione probatoria del Tribunale conforme ai canoni di legge.
Menziionato nella doglianza del ricorrente; la Corte non ha rilevato vizio applicativo evidenziabile in Cassazione.
Richiamato in relazione alla decisione del Tribunale di Palermo (procedura di riesame): indicazione della norma procedurale a fondamento dell'atto impugnato.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Norma procedurale relativa al rito e ai termini del ricorso per cassazione; richiamata per la trattazione del ricorso successivo al 30/06/2024 con intervento delle parti.
Riferimento procedurale in tema di decisione e trattamento del ricorso; evocata nella cornice procedurale della trattazione.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.
Disposizione applicata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'imputato.
Massime di principio
- La Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari personali, è limitata a verificare la congruità, la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito e non può riformulare la valutazione di fatto sulle risultanze probatorie.
- La "gravità degli indizi" va intesa come "qualificata probabilità" di colpevolezza; tuttavia il giudice della cautela può fondare la misura anche su elementi indiziari indiretti e plurimi (intercettazioni, osservazioni, riprese) che, letti nel loro complesso, dimostrino un ruolo stabile e contributo all'organizzazione.
- Conversazioni in cui terzi riferiscono fatti penalmente rilevanti nei confronti di un accusato possono avere elevato valore indiziario, salvo prova che gli interlocutori abbiano preteso di precostituire false dichiarazioni sapendo di essere intercettati.
- La contestazione che le paure o le dichiarazioni dei familiari siano inattendibili per ragioni di stato psichico richiede prova idonea e specifica: semplici riferimenti a condizioni ansiose o depressive non bastano automaticamente a svuotare il valore probatorio degli elementi esibiti.
- In sede di impugnazione cautelare è strategico concentrare i motivi su errori di diritto o su lacune logiche e contraddizioni della motivazione e non limitarsi a proporre una diversa rilettura dei fatti già valutati dal giudice di merito.
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