Cassazione Penale, Sentenza n. 32262/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 5 L. 263/1962 per aver venduto e comunque detenuto per la vendita molluschi con carica batterica superiore ai limiti del Regolamento CE 2073/2005. Sette motivi di impugnazione: 1) vizio di legge e di motivazione per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); 2) travisamento e mancata considerazione della prova che i molluschi provenivano da una ditta terza e dell'affidamento dell'imputato alle relative certificazioni; 3) errore nel negare la sospensione condizionale della pena nonostante l'incensuratezza; 4) mancata valutazione dell'effettiva offensività del fatto dato che non sussisterebbero conseguenze dannose e i molluschi provenivano da terzi; 5) omessa motivazione circa l'elemento soggettivo della colpa; 6) mancata valutazione di prove difensive attestanti la regolarità degli approvvigionamenti; 7) erronea esclusione della speciale tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi tranne il terzo, che è stato ritenuto fondato. In particolare: il primo e il settimo sono valutati infondati perché il giudice di merito ha motivato l'esclusione della tenuità con riferimento al superamento oggettivo dei limiti di carica batterica; il secondo e il sesto sono inammissibili per carenza del principio di autosufficienza (asserzioni non provate in ricorso); il quarto e il quinto sono inammissibili per genericità e mancanza di specificità; il terzo motivo (sospensione condizionale della pena) è fondato perché l'incensuratezza del ricorrente non era stata adeguatamente considerata dal giudice e poteva influire sulla concessione del beneficio. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e la causa è rinviata per nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 5 L. 263/1962
Norma che sanziona la vendita o detenzione per la vendita di alimenti (molluschi) non conformi ai requisiti igienico-sanitari; è stata invocata come capo di imputazione per il superamento della carica batterica.
Regolamento CE 2073/2005
Regolamento che fissa i criteri microbiologici per gli alimenti; il superamento dei limiti ivi previsti è stato considerato elemento oggettivo della offensività e della non tenuità del fatto.
Istituto della speciale tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione sia esclusa quando le risultanze processuali attestano un superamento oggettivo dei limiti igienico-sanitari tale da integrare offensività non tenue.
Massime di principio
- La speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non si applica quando esistono elementi oggettivi che indicano una offensività concreta, come il superamento dei limiti regolamentari concernenti la salute pubblica.
- In cassazione le censure di fatto devono rispettare il principio di autosufficienza: non possono essere ammesse affermazioni nuove non documentate nel ricorso o non allegati nel processo di merito.
- La genericità e la mancanza di specificità nelle doglianze motivano l'inammissibilità: il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto contestati affinché il giudice possa esercitare sindacato.
- L'incensuratezza dell'imputato è un elemento positivo da valutare espressamente ai fini della concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) e il giudice di merito deve motivare il rigetto considerando tale circostanza.
- Quando la contestazione riguarda il rispetto di limiti tecnici o normativi (es. microbiologici), il superamento oggettivo di tali limiti può costituire prova di colpa/irresponsabilità gestionale e giustificare l'esclusione di attenuanti o tenuità.
- In caso di annullamento parziale per mancanze motivazionali relative a benefici della pena, la Corte solitamente rinvia il giudizio al tribunale per un nuovo esame limitato ai profili indicati.
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