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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32264/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che i fatti non configurano il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.) ma, al più, l'illecito amministrativo di cui all'art. 350 c.p., per assenza di prova che ella abbia materialmente violato o agevolato la violazione dei sigilli. Ha inoltre censurato la valorizzazione probatoria, operata dalla corte territoriale, della presenza di cassoni "Raccolta Veneta" e del suo ruolo societario come elementi a carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e risultava manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto la Cusinato responsabile, quale custode giudiziario, della violazione dei sigilli o comunque concorrente dolosa nel mancato impedimento dell'evento (art. 40 c.p., comma secondo). È stata ritenuta fondata la valutazione probatoria sulla base degli accertamenti della Polizia Giudiziaria del 07/08/2018 (accertamento di ingente scarico di rifiuti contenuti in cassoni riconducibili a società a lei riferibile). Il ricorso è quindi inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 comma 3 d.lgs. n.152/2006

    Richiamato come capo A) rispetto al quale la Corte d'appello ha dichiarato 'non doversi procedere'; riguarda norme ambientali collegate alla gestione rifiuti ma nella fattispecie non è stato esercitato il relativo procedimento penale.

  • art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli)

    La Corte ha interpretato l'art. 349 nel senso che, se il custode giudiziario è autore materiale della violazione o concorre dolosamente nel non impedirla, risponde penalmente della violazione dei sigilli; tale qualificazione è stata ritenuta applicabile alla ricorrente.

  • art. 350 cod. pen. (illecito amministrativo per violazione di sigilli)

    Richiamato dalla ricorrente come possibile ricollocazione dell'evento in una fattispecie meno grave; la Corte ha escluso tale riclassificazione perché ha ritenuto provato il profilo doloso o comunque la responsabilità concorrente della custode, escludendo che si tratti soltanto di inadempimento colposo dei doveri di custodia.

  • art. 40, comma secondo, cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    La sentenza richiama l'art. 40 c.p. per spiegare che il custode può essere punito non solo come autore materiale ma anche come concorrente doloso se ha volontariamente omesso di impedire la violazione, e che in tal caso non si applica la fattispecie amministrativa dell'art. 350.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese processuali)

    Usato dalla Corte per comminare alla ricorrente il pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata per motivare la misura equitativa del pagamento alla Cassa delle Ammende e per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato presentato in mala fede o con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Distinzione tra art. 349 c.p. e art. 350 c.p.: il custode giudiziario risponde penalmente ai sensi dell'art. 349 se è autore materiale della violazione dei sigilli o se concorre dolosamente nel non impedirla; solo in presenza di mera negligenza rientra l'illecito amministrativo dell'art. 350.
  • Onere della prova e limiti della Cassazione: in sede di legittimità non è ammessa la rivalutazione del fatto quando la decisione del merito è logica, coerente e ben motivata; i rilievi che esigono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Prova del dolo del custode: elementi indiziari come la riconducibilità dei mezzi utilizzati per il deposito dei rifiuti a società riferibili al custode, la persistenza di accessi abusivi segnalati e la mancata revoca o rinuncia formale alla custodia possono essere valorizzati per ritenere il concorso doloso o la dolosa omissione di impedire la violazione.
  • Obblighi pratici per il custode nominato: occorre attivarsi concretamente per impedire accessi e violazioni dei sigilli (denunce, misure di sorveglianza, richiesta di revoca della custodia se impossibilitati), perché l'onere di provare gli ostacoli che gli hanno impedito di intervenire grava sul custode stesso.
  • Rischio sanzionatorio: la qualificazione come reato (art. 349) comporta conseguenze penali più gravi rispetto alla sola sanzione amministrativa (art. 350); la valutazione dipende dall'elemento soggettivo (dolo vs colpa).

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