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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32260/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sorrentino impugna la conferma della condanna per frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e aggravante per denominazione protetta (art. 517 bis c.p.) per avere commercializzato prosciutto indicato come "tipo Parma". Il ricorso contiene sei motivi: (1) illegittimità per aver ritenuto irrilevante la specifica pattuizione tra venditore e acquirente; (2) carenza/contraddittorietà motivazionale rispetto alla rilevanza del marchio/DOP e degli elementi del reato base; (3) mancata valutazione della prova che escluderebbe il ruolo dell'imputato nell'assunzione degli ordini; (4) errata valutazione di una presunta prassi commerciale che legittimerebbe l'uso non ingannevole di espressioni tipo "tipo Parma"; (5) vizio di motivazione in relazione all'applicazione/valutazione dell'art. 131-bis c.p. (attenuanti); (6) motivazione apparente circa la negazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibili i primi cinque motivi, ritenendo corretta la ricostruzione secondo cui: il reato si configura quando è consegnato un bene diverso per origine/provenienza/qualità rispetto a quanto dichiarato, e la tutela riguarda l'onesto svolgimento del commercio e la fiducia dei consumatori (non è necessario dimostrare una specifica contrattazione); l'uso della locuzione "tipo Parma" è stato considerato idoneo a realizzare inganno, anche indipendentemente dalla richiesta dell'acquirente; le censure sulla prova e sulla prassi commerciale sono valutazioni di merito non appellabili in sede di legittimità. Il sesto motivo è invece in parte fondato: la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al rigetto delle attenuanti generiche per carenza motivazionale e dispone il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio su tale profilo. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. Viene inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio di cassazione (euro 3.616,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 515 c.p.

    Sanziona chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna al compratore una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella dichiarata o pattuita; tutela l'onesto svolgimento del commercio e la fiducia dei consumatori; per la configurabilità del reato non è necessaria una specifica contrattazione tra le parti né l'individuazione del singolo soggetto passivo

  • art. 517-bis c.p.

    Aggrava le pene previste per i reati di cui agli artt. 515, 516, 517 c.p. quando gli illeciti riguardino alimenti la cui denominazione di origine o geografica o le specificità sono protette; applicabile quando il bene presentato come DOP o similare risulti diverso

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti comuni (attenuanti generiche); la Corte ha ritenuto insufficiente e apodittica la motivazione con cui la Corte d'appello negò le attenuanti basandosi solo sull'assenza di elementi positivi, annullando il provvedimento su tale punto per carenza di adeguata motivazione

Massime di principio

  • La tutela penale della frode commerciale relativa a prodotti alimentari DOP si concentra sull'integrità del commercio e sulla fiducia dei consumatori: non è necessario provare una specifica pattuizione o l'esplicita richiesta del consumatore per dimostrare il carattere ingannevole della condotta
  • L'uso di locuzioni come "tipo X" può integrare il requisito del dolo decettivo se è idoneo a indurre in errore il consumatore circa origine/qualità; la mera affermazione di una prassi commerciale comune non è sufficiente senza prove concrete e di carattere fattuale
  • Le censure fondate su valutazioni esclusivamente di fatto (peso delle prove, valutazione della prassi commerciale, affidabilità di accertamenti) sono difficilmente accoglibili in sede di cassazione, che è limitata al controllo di legittimità e motivazione
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art.131-bis c.p. è necessaria una motivazione specifica e adeguata da parte del giudice: decisioni apodittiche o prive di elementi esplicativi possono essere annullate e rimesse al giudice di merito
  • In procedimenti penali riguardanti DOP, l'onere difensivo per provare l'assenza di inganno o l'esistenza di prassi commerciali lecite è elevato: occorrono elementi probatori concreti (documentazione, prassi consolidate comprovabili, elementi oggettivi di somiglianza merceologica e legami territoriali)
  • La parte civile può ottenere la condanna alle spese di rappresentanza anche in sede di cassazione se il ricorso è in gran parte dichiarato inammissibile

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