Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32271/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura custodiale carceraria per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273 c.p.p. e art. 74 DPR 309/1990). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al ruolo stabile nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che le emergenze probatorie a suo carico si riducono a due intercettazioni nelle quali la sua partecipazione sarebbe occasionale e non idonea a dimostrare continuità del contributo; ha inoltre contestato la riferibilità dell'aggravante di tipo "armato"/collegamento alla mafia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è limitato all'esame dell'adeguatezza e logicità delle ragioni del giudice di merito e non può sostituirsi a una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame che ha valutato il complesso probatorio (anche alla luce di precedenti indagini e della sentenza 'Vento') e ha ritenuto provato il ruolo stabile del ricorrente quale emissario per la riscossione dei proventi e la sua consapevolezza del collegamento con la consorteria mafiosa, argomentando anche la riconducibilità dell'aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 74 per la configurazione dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e ha considerato l'aggravante collegata all'integrazione e alla consapevolezza della rilevante disponibilità di armi per il tramite del vincolo con la consorteria mafiosa.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 (illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti)

    Riferimento alle singole condotte di cessione e detenzione di stupefacenti ascritte al ricorrente; considerate nel complesso probatorio di conferma della misura.

  • Codice Penale - art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante collegata alla consociazione mafiosa è stata ritenuta riferibile per la compenetrazione tra l'associazione di narcotrafficanti e la consorteria mafiosa, idonea a integrare la consapevolezza della disponibilità di armi.

  • Codice di Procedura Penale - art. 273 c.p.p. (motivazione)

    La censura invocava vizio di motivazione; la Corte ha ricordato che il sindacato in Cassazione è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.

  • Codice di Procedura Penale - art. 611 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150)

    Norme procedurali applicate al trattamento del ricorso in Cassazione e alla trattazione orale su richiesta del P.G.; citata per la regolarità del processo in sede di legittimità.

  • Codice di Procedura Penale - art. 127 c.p.p.

    Norma richiamata nelle forme di trattazione del ricorso e nella valutazione delle conclusioni del P.G.

  • Codice di Procedura Penale - art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese) e alla responsabilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter e 1-bis

    Prescrive l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà; la Corte ne ordina l'ottemperanza.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli)

    Richiamata per il principio secondo cui il sindacato in Cassazione sul vizio di motivazione nelle misure cautelari è limitato all'adeguatezza e logicità delle ragioni addotte dal giudice di merito e non consente la riconsiderazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il controllo sul provvedimento cautelare è limitato all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non alla rivalutazione integrale delle prove.
  • La stabilità del contributo a un'associazione criminale può derivare anche da poche intercettazioni se contestualizzate e corroborate da altre risultanze (incontri, ruolo gerarchico, esecuzione di incarichi quali la riscossione).
  • La presenza di collegamenti e sovrapposizioni tra un'associazione di narcotrafficanti e una consorteria mafiosa consente di attribuire consapevolezza circa la disponibilità di armi e l'aggravante connessa.
  • La semplice assenza di precedenti penali non esclude la sussistenza di gravi indizi; il giudice valuta il complesso probatorio e il ruolo concreto dell'indagato.
  • Per impugnare con successo la misura cautelare conviene contestare specificamente vizi logico-giuridici della motivazione (contraddizioni, carenze argomentative puntuali) e non limitarsi a riproporre una diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna a spese e pagamento di ammenda quando emergano profili di colpa nel gravame.
  • Le deduzioni difensive devono puntare a dimostrare la mancata connessione probatoria fra le singole emergenze (es. intercettazioni isolate) e la ricostruzione della stabile partecipazione all'associazione; è utile proporre elementi probatori contrari o spiegazioni alternative delle intercettazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.