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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16012/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva assolto l'imputata per due capi di falso in atti pubblici (verbali di aste immobiliari del 13.1.2017), ritenendo il falso "innocuo" in quanto attinente solamente a elementi di contesto formale (luogo/tempo/presenza) mentre, secondo la parte civile, le dichiarazioni testimoniali dimostrano che il notaio non incontrò affatto i due avvocati nel giorno indicato e non era fisicamente in Tribunale all'ora indicata; si eccepiva la rilevanza penale di tali falsità anche ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. e delle norme penali richiamate.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che per gli atti pubblici fidefacenti (come i verbali di asta redatti dal notaio delegato) le indicazioni formali di luogo, tempo e presenza fanno parte del contenuto documentale e la loro falsità non è automaticamente "innocua". Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e il giudizio è stato rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le osservazioni difensive sulla telematizzazione delle aste o su carenze disciplinari non hanno inciso sulla valutazione penale della rilevanza della falsità.

Norme richiamate

  • art. 591-bis cod. proc. civ.

    Disciplina la delega al notaio per la redazione dei verbali di vendita nelle esecuzioni immobiliari; tali verbali, redatti dal pubblico ufficiale delegato, hanno natura di atto pubblico fidefacente.

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    Rilevata come norma che tutela con maggiore rigore i documenti dotati di fede privilegiata (atti destinati 'ah initio' alla prova), i quali, se falsificati, assumono maggior offensività rispetto alla fede pubblica.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina dei reati di falso in atti pubblici (si assume riferimento alla cornice normativa delle falsità documentali).

  • art. 49 cod. pen.

    Norma evocata in relazione alla responsabilità penale dell'agente (profilo della titolarità dell'azione), richiamata in ordine alla qualità del pubblico ufficiale che forma l'atto.

  • art. 2699 cod. civ.

    Definisce l'atto pubblico come documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo dove l'atto è formato; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che anche i dati formali (luogo, tempo, presenza) sono contenuti rilevanti dell'atto.

  • art. 2700 cod. civ.

    Norma collegata alla fede pubblica degli atti; evocata per sottolineare la portata probatoria degli atti pubblici e la tutela della pubblica fede.

  • art. 537 cod. proc. pen.

    Citata a titolo di riferimento sulle conseguenze processuali collegate a una condanna per falso documentale (sebbene nel caso di specie non applicata per assenza di condanna).

Massime di principio

  • Per gli atti pubblici fidefacenti (es. verbali notarili di aste) anche gli elementi di contesto formale (luogo, tempo, presenza delle persone) costituiscono contenuto documentale rilevante: la loro falsità può integrare il reato di falso e non è automaticamente "innocua".
  • Il concetto di "falso innocuo" è molto restrittivo: si configura solo quando la falsità è del tutto irrilevante rispetto al significato e al valore probatorio dell'atto, ossia quando l'atto è sostanzialmente privo di efficacia documentale.
  • La natura di atto 'dotato di fede privilegiata' (art. 476 c.p. e connessi) amplia la tutela penale: i pubblici ufficiali investiti di speciale funzione certificatrice sono tenuti a riferire fatti di cui sono direttamente autori o testimoni; attestazioni mendaci su tali fatti ledono la pubblica fede.
  • La valutazione dell'innocuità del falso non dipende dall'uso eventuale che dell'atto venga fatto nel futuro, ma dall'idoneità intrinseca dell'atto a ingannare la pubblica fede e l'affidamento dei terzi.
  • In casi analoghi, se emergono discrepanze su luogo/ora/presenze attestate dal pubblico ufficiale, la parte civile potrà ottenere l'annullamento degli effetti civili dell'atto e il rinvio alle competenze civili per la quantificazione del danno o per ulteriori tutele.

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