Cassazione Penale, Sentenza n. 15991/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado qualificando il fatto, limitatamente al certificato di attestazione del controllo tecnico, come uso di atto falso (art. 489 c.p.). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione del dolo e per la presunta buona fede (avrebbe ricevuto il certificato al momento dell'acquisto e lo consegnò ai Carabinieri); 2) errata esclusione della applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) in ragione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo; 3) omessa concessione della sospensione condizionale della pena in ragione del cumulo di pene e del possibile riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente la riqualificazione del reato e l'accertamento del dolo, richiamando la falsità del certificato tecnico e l'ulteriore riscontro di una patente falsa a carico dell'imputato, elementi incompatibili con una buona fede non contestata con evidenze concrete. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione di non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., per la gravità complessiva e il concreto pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'uso combinato dei documenti falsi. Infine ha condiviso il rigetto della concessione della sospensione condizionale della pena per mancanza di una prognosi favorevole, anche alla luce della continuazione criminosa e di precedenti. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 477-482 cod. pen.
Riferimento alle norme sulla falsità in atti e reati connessi, indicate come contestazioni originarie in primo grado; la Corte ha confermato la gravità degli illeciti rilevati.
art. 489 cod. pen.
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto come uso di atto falso ai sensi di questa norma; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione in punto di elemento oggettivo (falsità del certificato) e soggettivo (dolo generico) sulla base delle circostanze concrete.
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità dell'offesa è stata valutata e ritenuta non applicabile per la gravità complessiva delle condotte (uso combinato di documenti falsi con potenziale pericolo per la pubblica incolumità); la Corte ha seguito i criteri indicati dalla giurisprudenza per l'accertamento della tenuità.
art. 164 cod. pen.
Richiamato in relazione al limite per la sospensione condizionale della pena; la Corte di merito ha valutato l'assenza di prognosi favorevole nonostante il cumulo o il superamento dei limiti previsti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite della domanda di cassazione con riferimento ai motivi dedotti, come richiamato nella fase di impostazione del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la pronuncia sulle spese e sulla condanna per inammissibilità; ha determinato la condanna alle spese e l'ammenda.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come insieme di criteri rilevanti per la valutazione della sospensione condizionale della pena; il giudice di merito può indicare gli elementi prevalenti senza dover esaurire tutti gli indici.
Massime di principio
- La mera affermazione di buona fede del detenuto (es. che ha ricevuto il documento dal venditore) è insufficiente se non supportata da elementi concreti e verificabili: il giudice valuta complessivamente le circostanze e i documenti emersi.
- L'accertamento del dolo nell'uso di atto falso può essere desunto dalle circostanze concrete, specie quando l'imputato esibisce più documenti falsi che, presi congiuntamente, denotano la volontà di acquisire o mantenere un diritto o una posizione (es. patente falsa e certificato tecnico falso).
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione globale della gravità, della tipologia dei beni giuridici offesi, delle modalità esecutive e del pericolo concreto: la continuazione dei reati non esclude automaticamente la tenuità, ma non la determina se gli indici complessivi mostrano rilevanza offensiva elevata.
- La sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole sul comportamento futuro; precedenti, prosecuzione di condotte illecite e mancanza di elementi positivi ostano al riconoscimento del beneficio.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi concretamente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o non indirizzate ai punti decisivi della motivazione sono suscettibili di inammissibilità.
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