Cassazione Penale, Sentenza n. 15989/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arnone ha proposto dichiarazioni di ricusazione nei confronti del giudice Coffari per fatti occorsi all'udienza del 25/11/2024: contestata la gestione delle prove (rigetto di richieste di acquisizione documentale e modalità di escussione di una teste), comportamenti ritenuti dall'istante indizio di "grave inimicizia"; in relazione agli stessi fatti sono state anche presentate denuncia penale per violenza privata e percosse e accuse di falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. La prima ricusazione è stata depositata il 28/11/2024; una seconda ricusazione, riferita a presunti reati commessi dal giudice e alla presunta irregolarità del verbale, è stata depositata il 03/12/2024.
La decisione
La Corte (sez. penale, con relazione del Cons. Renata Sessa) ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere le doglianze generiche e manifestamente infondate. Ha confermato che: (i) la prima dichiarazione di ricusazione (28/11/2024) non indica in modo specifico quale ipotesi tassativa di cui all'art. 37 c.p.p. si intenda far valere e si fonda su condotte endoprocessuali del giudice che, pur discutibili, non costituiscono di per sé "grave inimicizia" salvo che non emergano aspetti oggettivi estranei al processo; (ii) la seconda ricusazione è intempestiva, essendo proposta oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, c.p.p., e il ricorrente non ha dimostrato quando e perchè abbia effettivamente avuto conoscenza del contenuto del verbale tale da giustificare il deposito tardivo. Per questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37 c.p.p.
Le cause tassative di ricusazione devono essere indicate con specificità; la semplice critica a decisioni processuali o la presentazione di denunce/cause non integra di per sé la 'grave inimicizia' prevista dalla norma salvo che emergano elementi oggettivi estranei al processo.
art. 38, comma 2, c.p.p.
Imposta il termine per proporre la ricusazione (tre giorni dall'udienza o dalla conoscenza dell'atto); la Corte ha ritenuto intempestiva la seconda ricusazione proposta il 03/12/2024 rispetto ai fatti del 25/11/2024, in assenza di una precisa e provata data di conoscenza successiva.
art. 611 c.p.p.
Norma procedurale rilevata per il trattamento del ricorso in sede di Cassazione (il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611).
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le ipotesi di ricusazione sono tassative e devono essere indicate con precisione: non è sufficiente lamentare in generale un trattamento sfavorevole o decisioni processuali controverse.
- La condotta endoprocessuale del giudice (scelte di ammissione o esclusione di prove, modalità di conduzione dell'udienza) di norma non integra la 'grave inimicizia' se non quando presenti elementi oggettivi tali da dimostrare un rapporto di inimicizia esterno al processo.
- La tempestività è essenziale: la ricusazione deve essere proposta entro i termini previsti dall'art. 38 c.p.p.; se l'istante invoca conoscenza tardiva di un atto (es. verbale), deve indicare con esattezza quando ed in quale modo ha avuto effettiva conoscenza per giustificare la proposizione oltre i termini ordinari.
- La presentazione di denunce penali o di esposti disciplinari nei confronti del giudice non è di per sé prova della sussistenza della causa di ricusazione; tali iniziative, essendo atti della parte, non sostituiscono la necessità di evidenziare rapporti privati o elementi esterni al processo idonei a fondare l'inimicizia grave.
- Le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato sono destinate a essere dichiarate inammissibili: il ricorrente deve affrontare e confutare le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto.
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