Cassazione Penale, Sentenza n. 15994/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva dichiarata colpevole di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 110, 81 cpv. c.p., 216, comma 1 e 2, 219, comma 2, n.1, 220 R.D. 267/1942) e condannata a 2 anni di reclusione con sospensione condizionale. Denuncia in particolare: 1) errata applicazione della norma in relazione al dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che non vi sia prova della volontà di arrecare danno alla massa dei creditori, avendo ella consegnato al nuovo amministratore (Buonvino) alcune informative e documenti utili alla ricostruzione del patrimonio; 2) vizi di motivazione per illogicità e contraddittorietà circa la sussistenza del dolo specifico, nonché carenza di motivazione sull'aggravante e sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che i motivi non abbiano efficacemente confutato la ricostruzione probatoria svolta in primo grado e confermata in appello: non è provato che tutte le scritture contabili siano state consegnate al nuovo amministratore; l'istruttoria (G.d.F., curatore, consulente del P.M.) ha dimostrato la mancata produzione di scritture e la sparizione della cassa nel periodo in cui la Massari era amministratrice; la cessione di quote è apparsa simulata e la società è risultata inoperativa dopo la cessione. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori mediante sottrazione o omessa tenuta delle scritture, escludendo la riqualificazione in bancarotta semplice. Ha altresì ritenuto generiche le doglianze sull'aggravante e sulla pena, confermando la motivazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato (utilizzato per qualificare la partecipazione concorsuale nella condotta contestata)
Richiamato in relazione a profili aggravanti/concorrenziali applicati alla fattispecie
R.D. 267/1942 art. 216, comma 1 e 2
Norma che incrimina le condotte di bancarotta (in particolare la condotta fraudolenta) nell'ambito della procedura concorsuale
R.D. 267/1942 art. 219, comma 2, n.1
Prevede la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili con dolo di arrecare danno ai creditori)
Prevede le pene relative ai reati fallimentari richiamati
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti di impugnazione in cassazione (cfr. limiti ai motivi di ricorso indicati nel provvedimento)
Art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Disciplina la trattazione in Cassazione, qui applicata per il trattamento in mancanza di richieste e senza intervento delle parti
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179–01)
Richiama il principio per cui l'omessa tenuta della contabilità interna integra la bancarotta fraudolenta quando è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione della gestione
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario dimostrare non solo l'assenza o la sottrazione delle scritture contabili, ma anche il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori (ossia la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e dei fatti gestionali).
- La semplice consegna di alcuni documenti al nuovo amministratore non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore uscente se non è provato che tutte le scritture obbligatorie sono state effettivamente trasferite e rese disponibili agli organi della procedura.
- La valutazione della sussistenza del dolo si effettua sul complesso delle circostanze (documentazione prefallimentare, risultati delle indagini della G.d.F., deposizione del curatore, elementi che dimostrino simulazione di cessioni o inattività della società dopo il trasferimento delle quote).
- In appello e in cassazione il ricorso contro accertamenti di fatto richiede un'esposizione specifica e critica delle conclusioni probatorie: argomentazioni generiche o reiterative degli stessi rilievi già respinti in primo grado sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate.
- Le censure sulla congruità della pena e sull'aggravante vanno motivate specificamente; doglianze generiche sulla dosimetria sono di norma insufficienti a scalfire la decisione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15985/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15987/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15989/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15990/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15991/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15995/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →