Cassazione Penale, Sentenza n. 15985/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro probatorio di 25 magliette recanti loghi della SSC Napoli, deducendo violazione di legge (artt. 354 e ss. c.p.p.) e vizio di motivazione per mancata, insufficiente e manifestamente illogica motivazione. In particolare si contestava la carenza di indicazione delle esigenze probatorie a supporto del vincolo reale, la genericità del richiamo agli artt. 474 e 648 c.p. e l'assenza di elementi concreti (fotografie/descrizione) per dimostrare la contraffazione o la confondibilità dei prodotti sequestrati; la difesa sosteneva inoltre che le maglie fossero frutto di libera ispirazione e non imitazioni del marchio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché molte delle censure (in particolare l'illogicità manifesta) non sono deducibili per cassazione del genere di provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 325 c.p.p.. Ha ritenuto che il decreto del P.M. e l'ordinanza del riesame contenessero gli elementi minimi richiesti: individuazione della condotta ipotizzata (detenzione per vendita di magliette recanti il logo della SSC Napoli), indicazione dei reati richiamati (artt. 474 e 648 c.p.), e motivazione, pur concisa, circa le esigenze probatorie attinenti al corpo del reato. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto legittimato a verificare la sussistenza dei requisiti di motivazione e del fumus per il mantenimento del vincolo reale senza entrare nel merito della capacità imitativa definitiva del marchio (valutazione di merito tipica del giudizio di cognizione). Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare alla cassa delle ammende € 3.000,00.
Norme richiamate
art. 354 e ss. c.p.p.
Richiamati dal ricorrente come fondamento processuale delle censure sulla motivazione; la Corte rileva che le censure sono state formulate genericamente e non hanno efficacemente contestato i requisiti di legge del decreto impugnato
art. 325, comma 1, c.p.p.
Norma che limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alle ipotesi di violazione di legge e di mancanza assoluta o apparente di motivazione; la Corte la applica per escludere che tutte le censure prospettate siano proponibili in cassazione
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'obbligo di condanna alle spese e per la sanzione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità fondata su profili di colpa
art. 611 c.p.p. (modificato)
Richiamato in relazione al procedimento in camera di consiglio senza partecipazione delle parti: il ricorso è stato trattato con conclusioni scritte
art. 606, lett. e) c.p.p.
La Corte sottolinea che l'illogicità manifesta è motivo proponibile con il rimedio specifico di cui all'art. 606 c.p.p. (lett. e) nel giudizio di legittimità), e non sempre nei limiti dell'art. 325 c.p.p. sulle misure reali
artt. 474 e 648 c.p.
Norme penali richiamate nel decreto di sequestro come titolo di reato; la Corte nota che il decreto e l'ordinanza hanno indicato la condotta ipotizzata (detenzione per la vendita di magliette con logo contraffatto) in relazione a tali articoli
Sez. U, Sent. n. 36072 del 19/04/2018
Giurisprudenza della Corte di Cassazione ricordata dal ricorrente e dal giudice: il sequestro probatorio richiede, a pena di nullità, una motivazione che indichi la finalità degli accertamenti e le esigenze probatorie concrete; la Corte ha ritenuto nel caso che i requisiti minimi fossero rispettati
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di sequestro probatorio è ammesso solo per specifiche ipotesi di 'violazione di legge' o per la totale mancanza di motivazione: censure generiche o deduzioni di 'illogicità manifesta' possono risultare inammissibili se non formulate nei termini processuali corretti.
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se in forma sintetica, la descrizione della condotta ipotizzata, il richiamo alla fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con il reato; l'assenza totale di tali elementi può comportare nullità impugnabile.
- Il Tribunale del riesame può verificare la sussistenza dei requisiti motivazionali del decreto e mantenere il vincolo se emergono esigenze probatorie concrete, ma non è tenuto a decidere sul merito della confondibilità del marchio o sulla capacità imitativa definitiva, valutazioni riservate al giudizio di cognizione.
- Per contestare efficacemente un sequestro probatorio è utile che la difesa esamini puntualmente il decreto iniziale (verbali di sequestro, documentazione fotografica, descrizioni) e muova censure specifiche e documentate; argomentazioni generiche sulla 'libera ispirazione' o sulla simbolicità dei segni possono non essere persuasive in sede di legittimità.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'impugnazione, anche sanzioni (ammende), per cui è consigliabile valutare la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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