Cassazione Civile, Ordinanza n. 16218/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un acquirente aveva comprato un appartamento da una società immobiliare e aveva poi scoperto che l'immobile non rispettava i requisiti acustici passivi previsti dalla legge. La circostanza era emersa in una consulenza svolta nell'ambito di una procedura esecutiva sul bene pignorato. L'acquirente aveva denunciato i vizi e aveva convenuto in giudizio la società venditrice e, in via sostanzialmente risarcitoria/indennitaria, anche l'assicuratore che aveva emesso una polizza decennale a copertura dei danni da difetti costruttivi. Dopo la rinuncia alle domande verso la venditrice, la controversia era proseguita solo contro l'assicurazione. Il Tribunale aveva escluso il danno risarcibile/indennizzabile perché l'immobile era stato venduto all'asta e mancava la prova del pregiudizio concreto; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: violazione degli artt. 1223 e 2058 c.c., sostenendo che il danno si fosse già perfezionato con l'evento dannoso e non potesse essere escluso dalle vicende successive; violazione degli artt. 1905 e 2702 c.c., omesso esame delle clausole della polizza e della relazione tecnica, e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione delle prove; nullità/motivazione apparente della sentenza per avere ritenuto insussistente il danno; violazione degli artt. 101, 112, 167 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. sul contraddittorio, sulla non contestazione e sull'onere della prova, assumendo che la controparte non avesse contestato la quantificazione del danno e che spettasse all'assicuratore provare i fatti impeditivi o estintivi. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente individuato il danno-conseguenza: in presenza di immobile venduto a terzi, il pregiudizio va dimostrato come differenza di valore o come minore ricavato dalla vendita, ovvero come attuale interesse a eliminare i vizi se il bene è ancora nel patrimonio dell'attore. Poiché nel caso concreto il bene non era rimasto nella disponibilità dell'attore, non risultava venduto a prezzo inferiore a causa dei vizi e il prezzo di aggiudicazione era comunque talmente basso da escludere un vantaggio reale anche ipotizzando i costi di ripristino, la domanda è stata ritenuta priva di prova del danno. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del fatto o lamentavano vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, per mancata specifica indicazione delle diverse rationes delle due decisioni di merito. Quanto al contraddittorio e alla non contestazione, la Corte ha affermato che l'esistenza del danno resta un fatto costitutivo della domanda, non coperto dalla non contestazione se la controparte contesta l'an della pretesa e la legittimazione attiva. Il ricorso è stato quindi respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa automatica risarcibilità del difetto dell'immobile e sull'onere della prova, e inammissibili quelli diretti a sollecitare un riesame del merito e del quadro probatorio in presenza di doppia conforme. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il danno risarcibile va inteso come danno-conseguenza e richiede la prova di un pregiudizio concreto, non essendo sufficiente la mera verificazione del vizio o dell'evento dannoso.
Il riferimento al ristoro in forma specifica non esonera dall'allegare e provare un interesse attuale e concreto alla riparazione del bene.
In ambito assicurativo, il diritto all'indennizzo presuppone comunque la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa e del pregiudizio coperto dalla polizza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, ma non è stato valorizzato come decisivo dalla Corte.
La censura è stata respinta perché la decisione di merito si fondava sulle prove e sulla valutazione del fatto, non su elementi estranei al processo.
Usato come parametro per le doglianze di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute infondate o non pertinenti al caso concreto.
Le doglianze processuali sono state ritenute infondate perché non sussisteva violazione del contraddittorio né ultrapetizione.
Le censure motivazionali sono state dichiarate inammissibili in presenza di doppia conforme e perché non specifiche.
Non vi è decisione della terza via quando il tema dell'esistenza del danno è fatto costitutivo della domanda e già oggetto di scrutinio nel merito.
Esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice ha deciso su un fatto costitutivo dedotto in causa.
La mancata contestazione della quantificazione non impedisce di contestare l'an e i presupposti della pretesa risarcitoria.
L'attore deve provare non solo il difetto, ma anche il pregiudizio concreto subito; l'onere non si sposta interamente sull'assicuratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In presenza di doppia conforme è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto, salvo vizi giuridici o motivazione mancante/perplessa.
È richiamato per la memoria depositata in cassazione, senza incidere sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando il danno consiste nella diminuzione di valore di un bene viziato, il danneggiato deve provare un pregiudizio concreto e attuale: ad esempio il minor prezzo di vendita, il minor ricavato in sede esecutiva o, se conserva il bene, l'effettivo interesse a eseguire i lavori necessari.
- La mera esistenza del vizio o del difetto dell'immobile non basta da sola a fondare il diritto al risarcimento o all'indennizzo se il bene non è più nella disponibilità dell'attore e non emerge un'effettiva perdita economica collegata a quel vizio.
- In presenza di doppia conforme, i motivi di cassazione che attaccano la ricostruzione fattuale o il vizio motivazionale sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La non contestazione può operare sulla quantificazione del danno solo se il fatto costitutivo del pregiudizio è pacifico; se la controparte contesta l'an della pretesa o la legittimazione, resta fermo l'onere dell'attore di provare l'esistenza del danno.
- Nei rapporti assicurativi che coprono difetti costruttivi, l'assicurato o il danneggiato deve comunque dimostrare che il pregiudizio denunciato rientra nella sfera dell'indennizzo e che vi è un nesso concreto tra vizio, perdita patrimoniale e pretesa avanzata.
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