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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29675/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma dopo la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le censure riguardano: a) presunta violazione delle norme di diritto processuale e vizio della motivazione per insufficienza degli indizi e mancata valutazione delle argomentazioni difensive (artt. 192, 530, 533, 125 c.p.p.); b) illogicità e inosservanza delle norme sul trattamento sanzionatorio (artt. 132 e 133 c.p.) e dell'art. 27 Cost., in quanto la Corte avrebbe riconosciuto l'ipotesi attenuata ai sensi dell'art. 73 comma 5 ma poi fissato la pena base al massimo edittale senza motivazione, con confronto incongruo rispetto ad altri imputati; c) per Harrada, mancata e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo comune relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio per Ounissi Hacene, Hamza Nourredine e Yousfi Glei, rilevando che la Corte territoriale aveva rideterminato la pena base nel massimo edittale senza fornire alcuna motivazione specifica ai sensi dell'art. 133 c.p.; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per i tre imputati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso di Ounissi è dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di Harrada è dichiarato inammissibile; Harrada è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte territoriale ha riqualificato i fatti ai sensi di questa norma (attenuante speciale per talune ipotesi di reato in materia di stupefacenti). La Cassazione non contesta la riqualificazione ma valuta la coerenza tra riconoscimento dell'attenuante e la determinazione della pena.

  • Codice di procedura penale, artt. 192, 530, 533, 125

    artt. 192, 530, 533 e 125 cod. proc. pen.

    Richiamate dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove e la motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto però le censure meramente generiche e inammissibili quando non confrontano specificamente la motivazione impugnata.

  • Codice penale, art. 132

    Norma generale sul principio di personalizzazione della pena e sul regime sanzionatorio; richiamata nel contesto delle censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • Codice penale, art. 133

    La Corte sottolinea che l'individuazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede motivazione specifica rispetto ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133, valutando le funzioni rieducativa, retributiva e preventiva della pena; la mancanza di tale motivazione determina l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di umanità e rieducazione della pena; la Corte utilizza il riferimento per ribadire l'obbligo di motivare la misura sanzionatoria alla luce delle funzioni della pena.

Massime di principio

  • Se il giudice (di appello o altro) riconosce attenuanti o una forma attenuata di reato, la determinazione della pena deve essere coerente: fissare la pena base al massimo edittale richiede motivazione specifica e circostanziata.
  • L'art. 133 c.p. impone che, quando la pena base è pari o superiore al medio edittale, il giudice specifichi i criteri soggettivi e oggettivi valutati (colpa, personalità, comportamento processuale, gravità, modalità del fatto, recidiva, ecc.) e le finalità della pena (rieducativa, retributiva, preventiva).
  • I motivi di ricorso che lamentano genericamente l'omessa o insufficiente valutazione degli argomenti difensivi senza indicare puntualmente il contenuto e il rapporto con la motivazione impugnata sono inammissibili.
  • La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio solo su quel punto se manca una motivazione idonea sulla determinazione della pena.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende come sanzione per la improcedibilità dell'impugnazione.

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