Cassazione Penale, Sentenza n. 29646/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €6.530,00 (80€ nel portafogli, resto nel comodino), ritenute provento di attività di spaccio. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: le somme sarebbero giustificate dalle entrate lecite documentate (dichiarazione redditi 2023 ~€10.000 e fatture 2024 di importo analogo) e quindi non sussisterebbe sproporzione né pericolo che giustificasse il sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale di merito aveva valutato in maniera coerente la documentazione: è emerso che l'indagato era trovato in possesso di 21,5 g di eroina e 52,3 g di cocaina, strumenti per pesatura/confezionamento e aveva ammesso destinazione non esclusivamente personale. La dichiarazione dei redditi 2023 è stata ritenuta prova certa dei redditi; le fatture 2024 sono state ritenute incerte in mancanza di prova di incasso. Non è stato dimostrato che, al netto delle spese, dell'acquisto dell'autovettura e del sostentamento del nucleo, il ricorrente avesse capacità di accumulo compatibile con la somma sequestrata. Non è stata provata la condivisione stabile delle spese con la partner; gli accrediti INPS sul conto della donna hanno reso dubbia la loro capacità di sostenere tutte le spese. Il Tribunale ha inoltre ritenuto concreto il periculum in mora, atteso il rischio di reinvestimento o dispersione del denaro. Conseguentemente, oltre al rigetto, è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
adito ex art. 309 cod. proc. pen.
Consente il riesame avverso provvedimenti di urgenza (sequestro); il Tribunale ha esercitato la funzione di verifica e ne ha confermato la legittimità sulla base delle prove disponibili
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
reato contestato al ricorrente
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti che circoscrive i delitti in materia di droghe; la qualificazione dellillecito ha influito sulla valutazione del pericolo di reinvestimento e sulla sproporzione del denaro sequestrato
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Prevede gli effetti processuali e le conseguenze pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; il tribunale ha liquidato una somma equitativa per la Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata in merito alla valutazione della colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilita
Richiamo giurisprudenziale per giustificare l'esclusione dell'assenza di colpa nella condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera produzione di fatture non prova automaticamente l'effettivo incasso: per giustificare disponibilita liquide occorre documentare il ricevimento dei pagamenti (es. conti correnti, ricevute, movimenti bancari)
- La dichiarazione dei redditi costituisce elemento piu certo rispetto a fatture non documentate; il giudice valuta complessivamente la capacita di accumulo tenendo conto di spese, acquisti rilevanti (es. auto) e sussistenza familiare
- Per contrastare un sequestro preventivo per sproporzione serve una prova positiva e documentale dellorigine lecita delle somme, incluse prove sulla ripartizione delle spese tra conviventi o altri soggetti
- La presenza di stupefacenti quantitativamente rilevanti, strumenti per il confezionamento e ammissioni dellindagato rafforzano il rischio di reinvestimento e giustificano la misura preventiva
- In sede di riesame il tribunale non procede a una semplice sostituzione di giudizio: rivalutazioni che richiedono riqualificazioni probatorie rilevanti sono difficili da far valere se gli elementi documentali prodotti sono ritenuti insufficienti o incoerenti
- La dichiarazione di inammissibilita del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende se non risulta l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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