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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29646/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €6.530,00 (80€ nel portafogli, resto nel comodino), ritenute provento di attività di spaccio. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: le somme sarebbero giustificate dalle entrate lecite documentate (dichiarazione redditi 2023 ~€10.000 e fatture 2024 di importo analogo) e quindi non sussisterebbe sproporzione né pericolo che giustificasse il sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale di merito aveva valutato in maniera coerente la documentazione: è emerso che l'indagato era trovato in possesso di 21,5 g di eroina e 52,3 g di cocaina, strumenti per pesatura/confezionamento e aveva ammesso destinazione non esclusivamente personale. La dichiarazione dei redditi 2023 è stata ritenuta prova certa dei redditi; le fatture 2024 sono state ritenute incerte in mancanza di prova di incasso. Non è stato dimostrato che, al netto delle spese, dell'acquisto dell'autovettura e del sostentamento del nucleo, il ricorrente avesse capacità di accumulo compatibile con la somma sequestrata. Non è stata provata la condivisione stabile delle spese con la partner; gli accrediti INPS sul conto della donna hanno reso dubbia la loro capacità di sostenere tutte le spese. Il Tribunale ha inoltre ritenuto concreto il periculum in mora, atteso il rischio di reinvestimento o dispersione del denaro. Conseguentemente, oltre al rigetto, è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    adito ex art. 309 cod. proc. pen.

    Consente il riesame avverso provvedimenti di urgenza (sequestro); il Tribunale ha esercitato la funzione di verifica e ne ha confermato la legittimità sulla base delle prove disponibili

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    reato contestato al ricorrente

    Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti che circoscrive i delitti in materia di droghe; la qualificazione dellillecito ha influito sulla valutazione del pericolo di reinvestimento e sulla sproporzione del denaro sequestrato

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

    Prevede gli effetti processuali e le conseguenze pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; il tribunale ha liquidato una somma equitativa per la Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata in merito alla valutazione della colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilita

    Richiamo giurisprudenziale per giustificare l'esclusione dell'assenza di colpa nella condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mera produzione di fatture non prova automaticamente l'effettivo incasso: per giustificare disponibilita liquide occorre documentare il ricevimento dei pagamenti (es. conti correnti, ricevute, movimenti bancari)
  • La dichiarazione dei redditi costituisce elemento piu certo rispetto a fatture non documentate; il giudice valuta complessivamente la capacita di accumulo tenendo conto di spese, acquisti rilevanti (es. auto) e sussistenza familiare
  • Per contrastare un sequestro preventivo per sproporzione serve una prova positiva e documentale dellorigine lecita delle somme, incluse prove sulla ripartizione delle spese tra conviventi o altri soggetti
  • La presenza di stupefacenti quantitativamente rilevanti, strumenti per il confezionamento e ammissioni dellindagato rafforzano il rischio di reinvestimento e giustificano la misura preventiva
  • In sede di riesame il tribunale non procede a una semplice sostituzione di giudizio: rivalutazioni che richiedono riqualificazioni probatorie rilevanti sono difficili da far valere se gli elementi documentali prodotti sono ritenuti insufficienti o incoerenti
  • La dichiarazione di inammissibilita del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende se non risulta l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso

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