Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29649/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il provvedimento del Gip di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura degli arresti domiciliari. In particolare deducono: errata applicazione delle norme sul rapporto tra l'"interrogatorio preventivo" (introdotto dalla L. n.114/2024) e l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; carenza di motivazione e motivazione apparente della decisione che ha ritenuto l'interrogatorio preventivo come già "svolto" nonostante la mancata comparizione degli indagati, e quindi la mancata effettuazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi sul punto centrale: la mera fissazione dell'udienza per l'interrogatorio preventivo, non seguita dall'effettivo svolgimento per mancata comparizione degli indagati, non è equivalente a un effettivo interrogatorio. Di conseguenza l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. doveva essere comunque disposto prima di confermare o mantenere la misura cautelare. Per effetto della violazione dell'obbligo di svolgere l'interrogatorio di garanzia, la pronuncia conclude per l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare; l'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e la Corte dispone la cessazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti dei Cena Paola e Cena Vittorio. Sono richiamati, in sede conclusiva, gli adempimenti conseguenti (come indicato dalle parti e dal Procuratore Generale).

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.p. (commi introdotti/rilevanti sulla procedura dell'interrogatorio preventivo)

    "proceduto" (richiamo testuale nel ragionamento circa il requisito che il giudice debba aver "proceduto" ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater)

    L'interrogatorio preventivo, disciplinato dai commi del 291 introdotti/ridefiniti dalla L. n.114/2024, deve essere effettivamente svolto perché possa sostituire o escludere l'interrogatorio ex art. 294; la mera fissazione e notifica dell'udienza non soddisfa il requisito 'proceduto'.

  • art. 294 c.p.p.

    L'interrogatorio di garanzia ex art. 294 è il momento principale di contatto tra giudice e indagato necessario per valutare la permanenza dei presupposti della misura cautelare e non può essere omesso quando l'interrogatorio preventivo non si è effettivamente svolto.

  • art. 292 c.p.p. (comma 3-bis)

    L'ordinanza applicativa della misura è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio preventivo quando questo sia previsto, e deve contenere la specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato; la nullità deriva anche dall'assenza della valutazione prevista.

  • L. 9 agosto 2024, n. 114

    Ha istituzionalizzato l'interrogatorio preventivo come forma ordinaria in taluni casi, ampliando le garanzie difensive anteriori all'adozione della misura cautelare ma richiedendo l'effettivo svolgimento dell'interrogatorio per produrre gli effetti di esclusione dell'interrogatorio successivo.

  • art. 302 c.p.p.

    Costituisce la norma che consente di trarre la conseguenza dell'inefficacia della misura cautelare qualora siano violate le prescrizioni procedurali (qui: omissione dell'interrogatorio di garanzia quando dovuto).

  • art. 141-bis c.p.p.

    L'interrogatorio preventivo deve essere documentato integralmente secondo le modalità previste da questa norma; la registrazione/documentazione è requisito formale rilevante per l'utilizzabilità dell'atto.

  • art. 624-bis c.p. (reato contestato)

    Reato per il quale sono indagati i Cena; rileva per il contesto della valutazione cautelare ma non modifica il principio processuale relativo all'obbligo di interrogatorio.

  • art. 125 c.p.p. (comma 3)

    Citato in relazione a doglianze sulla motivazione; invocato per censurare la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, ma la Corte ha deciso sul punto principale di diritto procedurale.

  • art. 626 c.p.p.

    Richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale per gli adempimenti conseguenti all'annullamento e alla cessazione della misura (ad es. comunicazioni, esecuzioni operative), da eseguire secondo quanto previsto da tale norma.

Massime di principio

  • La mera fissazione dell'udienza per l'interrogatorio preventivo e la sua notifica non equivalgono all'effettivo svolgimento dell'interrogatorio: perché l'interrogatorio preventivo produca gli effetti di escludere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. deve essersi effettivamente "proceduto" all'interrogatorio.
  • Se l'interrogatorio preventivo non si è svolto (per mancata comparizione senza legittimo impedimento o per irrintracciabilità valutata non esaustiva), il giudice deve comunque svolgere l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 prima di confermare o mantenere una misura cautelare personale.
  • La mancata osservanza dell'obbligo di interrogatorio di garanzia quando dovuto determina vizio procedurale che può portare all'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare e all'annullamento dell'ordinanza che la conferma.
  • Le notifiche e i requisiti formali relativi all'interrogatorio preventivo (termini, contenuti dell'invito, documentazione/registrazione a norma di art. 141-bis) sono essenziali: la loro violazione può inficiare la validità dell'ordinanza cautelare.
  • In caso di legittimo impedimento debitamente provato dal difensore o dall'indagato, la valutazione sul rinvio compete al giudice; tuttavia, se il rinvio è negato e l'interrogatorio non si svolge, resta comunque l'obbligo di procedere successivamente all'interrogatorio ex art. 294 prima di confermare la misura.
  • La difesa dovrebbe documentare sempre tempestivamente eventuali impedimenti e, se necessario, impugnare il rigetto dell'istanza di rinvio nelle sedi opportune; in ogni caso, la mancata esecuzione dell'interrogatorio di garanzia offre una via di impugnazione che può condurre alla cessazione della misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.