Cassazione Penale, Sentenza n. 29651/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso affidato a tre motivi: 1) censura di illegittimità della qualificazione della detenzione come finalità di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) in relazione al fatto che la sostanza sequestrata era di modesto peso (circa 5,40 g), in unico involucro occultato nella felpa e in assenza di precedenti cessioni, elementi che, secondo la difesa, la rendevano compatibile con la detenzione per uso personale; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità), richiesto in appello in ragione del modesto dato ponderale e dell'assenza di prova di lucro effettivo; 3) omessa o insufficiente motivazione circa la determinazione della pena, in particolare l'applicazione di una pena base doppia rispetto al minimo edittale nonostante l'assenza di precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo: inammissibile perché la motivazione di merito sulla destinazione allo spaccio è risultata logica e adeguatamente fondata su indici quali la quantità, la purezza (principio attivo riscontrato, ricavabilità di circa 31 dosi medie), le modalità di custodia e l'assenza di risorse giustificative; la valutazione di fatto dei giudici di merito è immune da sindacato in Cassazione se non manifestamente illogica. Secondo motivo: fondato; la Corte territoriale non ha dato risposta motivata all'istanza difensiva di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.; pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale omissione e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Messina. Terzo motivo: assorbito in considerazione della rinnovata valutazione che dovrà essere compiuta sul punto dell'attenuante.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 1-bis e 5
Disciplina il reato di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la detenzione a fini di spaccio sulla base di indici fattuali quali quantità, purezza e possibilità di ricavare più dosi. Il comma 5 riguarda la fattispecie di lieve entità.
codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Articolo richiamato come parametro di violazione di legge dedotta in cassazione; riguarda i mezzi di impugnazione e le ragioni di diritto cui il ricorso è stato riferito.
codice di procedura penale, art. 192
Principio della motivazione della decisione; la Cassazione verifica che la motivazione di merito sia immune da vizi di manifesta illogicità.
Attenuante per conseguimento di lucro di speciale tenuità. La Corte ha ritenuto che tale attenuante sia astrattamente applicabile anche ai reati di cessione di stupefacenti ma richiede una puntuale valutazione e motivazione su entità del lucro e gravità dell'evento dannoso, che nel caso concreto la Corte territoriale non ha fornito.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha escluso la non punibilità ai sensi di questo articolo ma non ha risposto all'istanza relativa all'attenuante di cui all'art. 62 n.4.
Regole di determinazione della pena; il ricorso contestava la motivazione sulla determinazione della pena di base doppia rispetto al minimo, profilo che è stato ritenuto assorbito in attesa del nuovo esame sull'attenuante.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di ricorso in Cassazione per violazione di norme di diritto e carenza o contraddittorietà della motivazione; struttura formale dei motivi presentati dal ricorrente.
decreto legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per le conclusioni rese dal Procuratore generale; in questo caso il Procuratore generale aveva invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiesta non accolta integralmente dalla Corte.
Massime di principio
- La quantità ridotta di droga non determina automaticamente il riconoscimento della destinazione ad uso personale: il giudice valuta l'insieme degli indici (peso, purezza, modalità di confezionamento, numero di dosi ricavabili, assenza di fonti di reddito giustificative, eventuale strumentario) e la prova della finalità di cessione può essere desunta anche da elementi indiziari purché univoci e motivati.
- La valutazione di merito sui fatti e sugli indici di spaccio è in linea di principio insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione non affetta da manifesta illogicità: i rilievi generici della difesa devono confrontarsi con la motivazione concreta del giudice di merito.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.4) può essere applicata anche ai reati di droga ma richiede che il giudice esprima una motivazione specifica e puntuale sia sull'entità del lucro effettivamente perseguito o conseguito sia sulla modesta offensività dell'evento prodotto; l'omessa valutazione può determinare l'annullamento con rinvio.
- Nel calcolo della pena il giudice deve motivare chiaramente eventuali scostamenti dalla misura minima edittale, soprattutto in presenza di incensuratezza: omissioni su questo punto possono essere contestate, ma possono risultare assorbite se una rinnovata valutazione sulla qualificazione del fatto è necessaria.
- Per la difesa, in casi analoghi, è utile documentare e motivare in modo preciso la destinazione ad uso personale (consumi accertati, mancanza di indici di spaccio, prova di risorse economiche incompatibili con possesso di scorte, analisi della purezza e del numero di dosi) e, se si invoca l'art. 62 n.4, quantificare e dimostrare la modesta entità del profitto e la limitata offensività dell'evento.
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