Cassazione Penale, Sentenza n. 29648/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP del Tribunale di Mantova, il 3 aprile 2025, ha disposto la restituzione/trasmissione degli atti al P.M. affinché esercitasse l'azione penale nelle forme previste dall'art. 552 c.p.p., ritenendo nulla la richiesta di rinvio a giudizio e sostenendo che, alla data del fatto (2018), il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 era punito con pena massima di quattro anni e quindi avrebbe dovuto essere esercitata la citazione diretta. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento, poiché la scelta della forma di esercizio dell'azione penale va valutata in base ai limiti edittali vigenti al momento dell'adozione dell'atto (principio "tempus regit actum") e l'ordinanza avrebbe determinato un'indebita regressione e la stasi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando l'ordinanza del GIP come atto "abnorme". La Corte ha ricordato la giurisprudenza sulle caratteristiche dell'abnormità (atto che si pone al di fuori del sistema processuale o determina stasi/regressione del processo) e ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della forma di esercizio dell'azione penale, rilevano i limiti edittali vigenti al momento dell'esercizio dell'azione. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova, Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990
Indica il reato contestato (normativa sugli stupefacenti). È richiamata per precisare la fattispecie sostanziale oggetto del procedimento.
art. 552 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal GIP come forma nella quale il P.M. avrebbe dovuto esercitare l'azione penale dopo la restituzione degli atti (riferimento formale all'atto da compiere dal pubblico ministero).
art. 550 cod. proc. pen.
Richiama il parametro edittale (pena massima non superiore a quattro anni) che, secondo la giurisprudenza citata, va riferito alla situazione vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (principio "tempus regit actum" in ambito processuale). La Corte ha ribadito che tale riferimento è "fisso" al momento dell'esercizio dell'azione.
d.l. n. 123 del 15/09/2023
Richiamato in motivazione per evidenziare che la misura edittale del reato era stata successivamente modificata (aumento del massimo edittale), ma che ai fini della forma di esercizio dell'azione rileva la situazione normativa al momento dell'esercizio.
Massime di principio
- La forma di esercizio dell'azione penale (es. citazione diretta vs. rinvio a giudizio) si valuta sulla base dei limiti edittali vigenti al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione: principio "tempus regit actum" in ambito processuale.
- Un provvedimento del giudice che imponga al pubblico ministero di esercitare l'azione in una forma incompatibile con la normativa processuale vigente al momento dell'esercizio può essere considerato "abnorme" e annullabile in Cassazione, specialmente se determina regressione o stasi del processo.
- L'abnormità si configura quando l'atto, pur formalmente rientrando nell'alveo di poteri spettanti al giudice, viene esercitato al di là dei casi consentiti o provoca l'impossibilità di proseguire regolarmente il procedimento.
- Se la normativa sostanziale cambia tra la data del fatto e la data di esercizio dell'azione, ai fini della scelta della forma processuale rileva la norma vigente al momento dell'esercizio; la difesa può eccepire questioni di applicazione della legge sostanziale, ma non può imporre una forma procedurale contraria alla legge processuale applicabile all'atto del P.M.
- In caso di decisione giudiziale che ordini la restituzione degli atti al P.M. al fine di esercitare l'azione in modo diverso, il P.M. e le parti devono verificare immediatamente la conformità di tale ordine alla normativa processuale vigente e, se necessario, proporre tempestivi rimedi (anche ricorso per cassazione per abnormità) per evitare la regressione o la stasi del procedimento.
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