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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29647/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di "revisione europea"/art. 628-bis c.p.p., deducendo che la sua dichiarazione di contumacia nel processo penale di primo grado (Tribunale di Milano, sentenza 12/12/2002, irrevocabile il 29/3/2003) fosse viziata e configurasse una violazione dell'art. 6 CEDU. La difesa ha ricostruito che l'imputato era irreperibile all'epoca, veniva successivamente arrestato in Albania (2019) e che le autorità albanesi non riconobbero la sentenza italiana per intervenuta prescrizione; la difesa ha quindi chiesto la riapertura del processo o altro rimedio per gli effetti pregiudizievoli della presunta violazione. L'istanza è stata qualificata dalla Corte d'appello di Brescia come domanda ai sensi dell'art. 628-bis c.p.p. e trasmessa alla Corte di Cassazione per competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo centrale: manca il presupposto previsto dall'art. 628-bis c.p.p., cioè la preventiva proposizione e l'accoglimento (o la cancellazione dal ruolo per riconoscimento unilaterale) di un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proposto dal medesimo soggetto; la norma, anche per la Relazione illustrativa e la giurisprudenza consolidata, esclude l'estensione del rimedio ai "fratelli minori". La Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa.

Norme richiamate

  • art. 628-bis cod. proc. pen.

    Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

    La Corte interpreta la norma come rimedio straordinario applicabile solo se il richiedente abbia previamente adito la Corte EDU e vi abbia ottenuto esito favorevole (o cancellazione per riconoscimento statale). La disposizione esclude l'utilizzo diretto per "fratelli minori".

  • art. 46 CEDU

    (I)e Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti

    Principio che impone agli Stati di dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte EDU; funge da fondamento costituzionale-sovranazionale per l'introduzione di rimedi interni come l'art. 628-bis.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (attuazione legge 27 settembre 2021 n.134)

    Ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 628-bis e il titolo sui rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU; scelta legislativa volta a delimitare i soggetti legittimati (solo i ricorrenti europei).

  • sentenza Corte cost. n.113/2011 (revisione europea)

    Ha riconosciuto la necessità di uno strumento interno per dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU, avviando la nozione di "revisione europea"; tuttavia la Corte di Cassazione evidenzia i limiti pratici e interpretativi di quella soluzione rispetto all'art. 628-bis.

  • art. 175 cod. proc. pen. (restituzione in termini)

    Norma processuale civile/penale invocata dalla difesa per ottenere restituzione dei termini per proporre appello: la Corte d'appello di Milano l'ha ritenuta tardiva nel caso specifico perché il dies a quo è stato fatto decorrere dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza effettiva della sentenza (arresto provvisorio/23 maggio 2019).

  • art. 10 Convenzione europea di estradizione

    citato nella sentenza per il mancato riconoscimento della sentenza italiana dal Tribunale distrettuale di Berat per intervenuta prescrizione

    Uso nel procedimento estradizionale albanese: il Tribunale albanese ha ritenuto che non sussistessero condizioni per il riconoscimento della sentenza italiana ai sensi di tale articolo, per intervenuta prescrizione della pena.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Articolo del codice sugli illeciti connessi al traffico di stupefacenti: è il capo d'imputazione per il quale il Polovina è stato condannato in primo grado.

  • artt. 295-296 cod. proc. pen. (latitanza)

    Richiamati nella ricostruzione fattuale: il Gip dichiarò il ricorrente latitante e nominò difensore di ufficio, con conseguente prosecuzione del processo in contumacia.

  • art. 548 cod. proc. pen. (estratto contumaciale della sentenza)

    Citato per spiegare che l'avvocato d'ufficio fu informato del deposito dell'estratto contumaciale ma non propose appello; ciò ha determinato l'irrevocabilità della sentenza.

Massime di principio

  • L'art. 628-bis c.p.p. è rimedio straordinario applicabile solo dopo un pronunciamento favorevole della Corte EDU nei confronti del medesimo ricorrente: senza tale pronuncia il ricorso è inammissibile.
  • La norma esclude l'estensione automatica del beneficio ai "fratelli minori": il fatto che soggetti diversi abbiano ottenuto una sentenza favorevole alla Corte EDU non autorizza automaticamente la riapertura del processo per chi non ha adito la Corte.
  • In caso di contumacia, prima di invocare la revisione europea o l'art. 628-bis, è necessario valutare e aver esperito gli ulteriori rimedi interni (es. restituzione in termini, incidenti di esecuzione) e, se del caso, il ricorso alla Corte EDU; il tempo di conoscenza effettiva della sentenza è cruciale per i termini processuali.
  • Se si ritiene che l'art. 628-bis limiti ingiustamente la tutela, la via corretta è una solida impugnazione costituzionale (con argomentazioni precise) o il ricorso all'organismo sovranazionale (Corte EDU) da parte dell'interessato.
  • Quando l'interessato è stato sottoposto a procedure in uno Stato estero (es. procedimento estradizionale), occorre verificare gli esiti di tali procedimenti esteri (riconoscimento, prescrizione) perché incidono sulla possibilità di riattivare rimedi in Italia.

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