Cassazione Civile, Ordinanza n. 40483/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione di un concordato preventivo proposto da una società poi resistente in cassazione. Una banca creditrice aveva proposto opposizione all'omologazione davanti al Tribunale, poi reclamo in Corte d'appello, deducendo plurimi vizi del piano e della proposta concordataria: mancanza di fattibilità giuridica, violazione degli obblighi informativi verso i creditori prima del voto, carenze quanto alla fattibilità economica, alla meritevolezza della debitrice e asseriti atti di frode o abuso. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo. In cassazione la banca ha articolato cinque motivi, tutti riconducibili alla violazione delle norme sul concordato preventivo e sul processo: artt. 160, 161, 172, 180, 183 l.fall.; artt. 112, 115, 132 c.p.c.; art. 2697 c.c. In via preliminare la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sostenendo che la notificazione della decisione di merito aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare e che il ricorso era stato notificato oltre il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso: ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello fosse stata ritualmente notificata il 21 ottobre 2014 e che il ricorso per cassazione, notificato il 23 febbraio 2015, fosse stato proposto oltre il termine breve applicabile al reclamo in materia di concordato preventivo. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dei commissari giudiziali della procedura, rilevando il difetto di loro legittimazione passiva nel giudizio di reclamo/cassazione. La banca ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società debitrice in concordato e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla proposta di concordato, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato tra le norme del concordato preventivo oggetto dei motivi, senza scrutinio di merito
richiamato in relazione agli obblighi informativi e procedurali del concordato
richiamato per il controllo giudiziale sull'omologazione e per i poteri del giudice
richiamato per il reclamo avverso il decreto di omologazione e il regime impugnatorio
invocato come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento
richiamato per il riparto dell'onere probatorio
usato per affermare la decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza
richiamato per la regola secondo cui la comunicazione della sentenza non fa decorrere il termine breve, salvo il diverso regime speciale rilevante nel caso concreto
richiamato per la notificazione della sentenza su istanza di parte ai fini del termine breve
menzionato nel ragionamento sulla comunicazione di cancelleria
richiamato per la nozione di notificazione di copia conforme dell'atto
richiamato per il contenuto del biglietto di cancelleria dopo la riforma telematica
richiamato dalla giurisprudenza citata come base del termine breve nel regime concorsuale
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 124, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, il ricorso per cassazione è soggetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o del provvedimento impugnato; se il ricorso è proposto oltre tale termine, è inammissibile.
- Nel regime processuale successivo alla riforma telematica, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria può assumere rilievo equivalente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine breve, quando la disciplina speciale lo consenta.
- Il commissario giudiziale nel concordato preventivo è organo ausiliario del giudice e non parte sostanziale del giudizio: non ha, in linea di principio, legittimazione passiva autonoma né capacità di proporre ricorso per cassazione nel giudizio di omologazione.
- In sede di omologazione del concordato preventivo il giudice conserva il potere-dovere di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, compresa la fattibilità, mentre la valutazione di convenienza resta riservata ai creditori.
- Le questioni di merito dedotte con il ricorso restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, poiché il controllo di legittimità non può essere svolto oltre il termine di impugnazione.
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