Cassazione Civile, Ordinanza n. 12088/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010, emesso nei confronti di una società di diritto maltese operante come bookmaker. L'amministrazione ha ritenuto che la società fosse soggetto passivo d'imposta, in quanto gestore estero dell'attività di raccolta di scommesse svolta in Italia tramite un centro di trasmissione/ricevitoria. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa fiscale, articolando sette motivi: tra i preliminari ha chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto UE e sulla pendenza di quesiti già sollevati da altra commissione tributaria; ha inoltre invocato la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 per escludere la propria responsabilità. Nel merito ha dedotto: omessa pronuncia e falsa applicazione della disciplina del presupposto soggettivo dell'imposta unica; violazione delle norme sul presupposto territoriale; violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, sostenendo che la normativa avrebbe dovuto essere disapplicata; violazione dell'art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE, con richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale; infine, omessa applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, valorizzando la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità che già aveva chiarito che, per il 2010, il bookmaker estero resta soggetto passivo dell'imposta unica per l'attività di organizzazione e gestione delle scommesse svolta in Italia tramite il centro di raccolta; ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione o per il rinvio pregiudiziale, nonché la violazione del diritto UE o dell'art. 401 della direttiva IVA. Il motivo sull'obiettiva incertezza è stato ritenuto non specifico e comunque non adeguatamente dedotto in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR del Lazio che aveva riconosciuto la debenza dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 in capo al bookmaker estero, ritenendo che il presupposto soggettivo e territoriale del tributo fosse integrato dall'attività di gestione e raccolta delle scommesse svolta in Italia tramite il centro di trasmissione dati/ricevitoria. Ha escluso la necessità di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la sentenza CGUE C-788/18 e la giurisprudenza costituzionale italiana. Ha pure escluso la violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, osservando che l'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA. Quanto al motivo sull'obiettiva incertezza normativa, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza. Le spese seguono la soccombenza ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale richiamata dalla Corte.
artt. 49, 56 e 57 TFUE
La disciplina italiana sull'imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare la libera prestazione di servizi o la libertà di stabilimento.
La Corte lo interpreta nel senso, già chiarito dalla legge interpretativa del 2010 e dalla giurisprudenza costituzionale, che l'imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che il soggetto che gestisce scommesse per conto proprio o di terzi è soggetto passivo del tributo.
art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. n. 220 del 2010
La norma interpretativa chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e individua come soggetto passivo chi gestisce scommesse, con responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
L'imposta unica sulle scommesse non è un'imposta sul volume d'affari; pertanto la direttiva IVA non ne vieta il mantenimento o l'introduzione e non impedisce la cumulabilità con l'IVA.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state respinte perché le questioni sostanziali erano state comunque esaminate e risolte; per un motivo, in ogni caso, mancava la specificità richiesta.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono le norme processuali invocate per dedurre errori di diritto e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i singoli motivi.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sul motivo relativo all'obiettiva incertezza perché privo di specifica indicazione e riproduzione della deduzione proposta in appello.
Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocati in tema di sanzioni e incertezza normativa; la censura non è stata esaminata nel merito per carenza di specificità.
art. 10, comma 4, l. n. 212 del 2000
Richiamato quale base dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel settore dei giochi e delle scommesse, l'imposta speciale può colpire anche operatori esteri che gestiscano raccolta e organizzazione delle giocate tramite intermediari situati in Italia, quando tali attività integrino il presupposto impositivo sul territorio nazionale.
- Per il periodo successivo all'intervento interpretativo del 2010, il soggetto che gestisce scommesse per conto proprio o di terzi è soggetto passivo dell'imposta unica; se l'attività è svolta per conto di terzi, il beneficiario dell'attività risponde solidalmente del tributo e delle sanzioni.
- La dichiarata incompatibilità penale o amministrativa di taluni profili dell'attività svolta da un bookmaker privo di concessione non esclude, di per sé, la soggezione all'imposizione fiscale, se il presupposto impositivo è comunque realizzato.
- L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari: essa non è vietata dall'art. 401 della direttiva IVA e può cumularsi con l'IVA, purché non assuma il carattere di tributo armonizzato sul fatturato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata compiutamente risolta dalla giurisprudenza unionale pertinente.
- In cassazione, il motivo fondato sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente dedotto e autosufficientemente localizzato negli atti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La compatibilità costituzionale della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, per le annualità successive all'intervento normativo del 2010, si fonda anche sulla possibilità di traslare il carico tributario tramite la regolazione negoziale delle commissioni tra ricevitore e bookmaker.
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