Cassazione Civile, Ordinanza n. 14700/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio per terreni di complessivi 240 mq situati nel Comune di Montoro, utilizzati per la realizzazione di un tratto stradale interno a un Piano per gli insediamenti produttivi. In sede di opposizione alla stima la Corte d'appello aveva liquidato un indennizzo, comprensivo della maggiorazione del 10%, e aveva condannato al deposito della somma solo la società delegata dall'ente locale, escludendo il Comune. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi: con il primo hanno contestato l'individuazione del solo soggetto obbligato al pagamento dell'indennità, sostenendo che anche il Comune fosse tenuto al pagamento perché beneficiario dell'esproprio e perché la delega era stata conferita alla società "in nome e per conto" dell'ente; con i motivi dal secondo al quarto hanno censurato la CTU e i criteri di stima dell'indennità, lamentando l'utilizzo di comparabili non prodotti o non attendibili, l'erronea selezione dei valori e l'adozione di un metodo non coerente con gli atti; con il quinto e il sesto hanno dedotto errori sulla qualificazione urbanistica e idraulica dei suoli e una motivazione apparente sulla riduzione del valore; con il settimo hanno denunciato una presunta errata considerazione della superficie espropriata; con l'ottavo hanno contestato il recepimento del metodo analitico-ricostruttivo e la mancata considerazione di circostanze di fatto emerse in c.t.u.; con il nono hanno infine censurato la statuizione sulle spese, ritenendo insussistente la soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di delega dell'esercizio del potere espropriativo, il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità va individuato, di regola, nel beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablatorio, salvo che risulti chiaramente il conferimento ad altro soggetto, con rilevanza esterna, anche del compito di provvedere al pagamento delle indennità. È stata ritenuta incongrua la decisione che aveva posto tale obbligo esclusivamente a carico della società delegata, pur essendo il Comune il soggetto che acquisiva i suoli al proprio patrimonio e beneficiava dell'arricchimento patrimoniale. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché attaccavano in gran parte la CTU e non la decisione, erano generici o privi di autosufficienza, oppure si fondavano su premesse non corrispondenti al decisum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato nel primo motivo insieme all'art. 54; la Corte ne valorizza il sistema per la corretta individuazione dei soggetti coinvolti nell'espropriazione e nel pagamento dell'indennità.
Richiamato come parametro normativo dalla parte ricorrente; nella decisione viene trattato nel contesto dell'individuazione del soggetto tenuto all'indennità di esproprio.
Richiamato nel motivo relativo al giudizio di opposizione alla stima; non è centrale nella ratio decidendi, ma nel quadro processuale della controversia.
art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001
Se l'opera pubblica è realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare può delegare l'esercizio del potere espropriativo determinando con chiarezza l'ambito della delega; da ciò la Corte ricava che, in presenza di una delega esterna, va verificato se al delegato sia stato attribuito anche il compito di pagare le indennità.
secondo comma; terzo comma
È richiamato nella quantificazione dell'indennità e nella maggiorazione del 10%; la Corte non entra nel merito dei criteri di stima perché gli altri motivi sono inammissibili.
L'indennità va determinata in base alle caratteristiche del bene al momento del decreto di esproprio, considerando i vincoli non espropriativi e senza tenere conto degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e della CTU; la Corte non affronta il profilo nel merito perché i motivi sono inammissibili.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi relativi a motivazione e contraddittorio; non è ritenuto violato in modo apprezzabile.
Richiamato in relazione al preteso difetto di contraddittorio nella c.t.u.; la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte rileva che le censure in realtà sollecitavano una nuova valutazione del merito.
Richiamato per l'asserita motivazione apparente; la Corte esclude la fondatezza della censura.
Richiamato nei motivi relativi alla consulenza tecnica; la Corte non accoglie le doglianze sulla CTU.
Richiamato nei motivi sulla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa vizio utile in cassazione.
Richiamato per la nullità dell'ordinanza; la Corte esclude la nullità denunciata.
Le quotazioni OMI sono considerate utilizzabili dal giudice come valori di larga massima, pur non costituendo prova tipica.
La Corte ribadisce che la valutazione degli elementi di causa rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il nono motivo sulle spese è dichiarato inammissibile perché non prospetta elementi idonei a mutare l'orientamento consolidato.
È la base del rito camerale seguito dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando l'amministrazione titolare delega a un soggetto terzo l'esercizio del potere espropriativo, il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità va individuato, di regola, nel beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablatorio, salvo che dagli atti emerga con chiarezza che al delegato sia stato attribuito anche il compito di provvedere al pagamento delle indennità.
- La mera circostanza che tra ente pubblico e soggetto delegato sia previsto un successivo trasferimento dei beni e una regolazione dei rapporti economici interni non sposta, di per sé, verso l'ente la titolarità dell'obbligo di pagare l'indennità, se tale trasferimento è pattuito per una fase successiva alla conclusione del procedimento espropriativo.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvono in una critica alla consulenza tecnica d'ufficio o in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito dia conto dell'elemento fattuale posto a base della decisione e ne tragga una conseguenza logica plausibile; la motivazione è apparente solo se manca del tutto l'argomentazione o se questa è meramente assertiva.
- Le quotazioni OMI non costituiscono prova legale del valore del bene, ma possono essere utilizzate dal giudice come elemento indiziario o parametro di larga massima, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove.
- L'indennità di espropriazione va commisurata alle caratteristiche del bene al momento del decreto di esproprio, tenendo conto dei vincoli non espropriativi e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio.
- La statuizione sulle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o dell'errore giuridico manifesto; la compensazione può essere sorretta da un apprezzamento discrezionale del giudice fondato sull'esito complessivo della lite.
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