Cassazione Civile, Ordinanza n. 29274/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento all'ultimo piano di uno stabile condominiale. Il condomino vicino lamentava turbative e molestie rumorose asseritamente derivanti dai lavori e chiedeva sia l'inibizione delle immissioni sia il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c.; in subordine domandava un equo indennizzo qualora le immissioni fossero ritenute tollerabili. Il Tribunale, quale giudice d'appello, aveva confermato il rigetto delle domande ritenendo non provato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni secondo il criterio comparativo-differenziale. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato il profilo di inadempimento contrattuale derivante dal mancato rispetto di un'obbligazione di non effettuare lavori rumorosi nelle prime ore pomeridiane; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che le prove testimoniali non sarebbero state correttamente valutate ai fini dell'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale non risultava proposta nell'atto di citazione originario: le conclusioni si riferivano solo alla cessazione delle molestie rumorose e al risarcimento del danno, con richiesta subordinata di equo indennizzo, sicché non poteva configurarsi omessa pronuncia su una domanda nuova e inammissibile. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la censura non integrava una violazione dell'art. 115 c.p.c., essendo stata la decisione fondata su prove testimoniali effettivamente acquisite e valutate dal giudice di merito; la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda sostanziale presupponeva la dimostrazione del superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose.
il risarcimento del danno richiedeva la prova del fatto illecito e del pregiudizio allegato.
non vi è omessa pronuncia se il giudice non decide su una domanda che non risulta ritualmente proposta in citazione.
la violazione è denunciabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, non un omesso esame nei limiti consentiti.
richiamato per la proposta della relatrice di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per omessa pronuncia presuppone che la domanda o eccezione sia stata effettivamente proposta nel giudizio di merito; se si deduce una questione nuova, il vizio non è configurabile perché il giudice non ha il dovere di pronunciarsi su domande inammissibili.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con la contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito: essa ricorre solo quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi.
- Nei giudizi relativi alle immissioni tra fondi o unità immobiliari, l'attore deve allegare e provare il superamento della normale tollerabilità, essendo tale circostanza il fatto costitutivo della domanda.
- La valutazione della sufficienza delle prove testimoniali e degli altri mezzi istruttori sulla tollerabilità delle immissioni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione del materiale probatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina sulle spese di giustizia.
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