Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di una contribuente, del silenzio-rifiuto su una richiesta presentata il 25 giugno 2013 e di uno sgravio solo parziale relativo a una cartella di pagamento concernente imposta di registro su dichiarazione di debito. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione regionale aveva confermato la decisione, respingendo l'appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, di avere optato per il pagamento rateale in cinque rate, di avere versato quanto dovuto e di avere ottenuto lo sgravio della cartella, come risultante dall'estratto di ruolo. L'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, limitandosi a riservarsi la partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata e rinuncia al ricorso. Ha dato atto che la contribuente aveva documentato l'adesione alla procedura agevolata, il pagamento delle somme dovute e lo sgravio della cartella oggetto di lite. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, ritenendo che il costo del processo fosse assorbito dalla definizione agevolata, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio non rientra tra le ipotesi ivi contemplate in modo estensivo o analogico.
Norme richiamate
ai sensi dell’art.370 cod. proc. civ.
La resistente ha potuto riservarsi la facoltà di partecipare all'udienza di discussione senza notificare e depositare controricorso.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1° dicembre 2016, n. 225
L'adesione alla definizione agevolata, con pagamento delle somme dovute e conseguente sgravio, ha determinato l'estinzione del giudizio.
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora – come nella specie - egli sia ricorrente
Quando il ricorrente-debitore rinuncia al ricorso a seguito della definizione agevolata, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono le condizioni
L'ulteriore contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del giudizio, essendo norma eccezionale di stretta interpretazione non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che comporti il pagamento integrale o rateale delle somme dovute e lo sgravio del ruolo può determinare la cessazione della materia del contendere o, in cassazione, l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente è il debitore e documenta la rinuncia conseguente alla definizione agevolata, la Corte può dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- Le disposizioni che prevedono un ulteriore contributo unificato hanno natura eccezionale e sanzionatoria e non possono essere applicate per analogia a fattispecie non espressamente contemplate, come l'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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