Cassazione Penale, Sentenza n. 20235/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo che aveva rigettato la richiesta di annullamento/concessione di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Gip per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90 e art. 61-bis c.p.). Il ricorrente deduceva otto motivi: incompetenza territoriale e consequenziale inefficacia della misura cautelare adottata da Gip ritenuto non competente (richiamando art. 390 e 391 c.p.p. e art. 27 c.p.p.); mancato deposito in dibattimento e al riesame di una videoripresa ritenuta elemento decisivo (art. 309 comma 5 c.p.p. e art. 291 c.p.p.); incompetenza della Direzione Distrettuale Antimafia; insufficienza e travisamento della prova circa il contenuto degli imballaggi e la partecipazione ad associazione per delinquere (artt. 73 e 74 DPR 309/90); mancanza dell'apporto individuale richiesto per il concorso di persone (art. 110 c.p.); e carenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure sulla competenza territoriale e sull'inefficacia derivata del provvedimento di convalida, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sentenze Salzano e Mones) che riconosce l'autonomia tra provvedimento di convalida e provvedimento cautelare adottato dal giudice territorialmente competente; ha confermato che il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere al riesame ogni supporto audiovisivo se gli esiti sono adeguatamente riportati nella relazione/annotazione di polizia giudiziaria (art. 309 comma 5 c.p.p. interpretato alla luce della giurisprudenza); ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale del riesame circa la consistenza del quadro indiziario (anomalie di rotta, modalità operative, recupero in mare degli imballaggi e rinvenimento di stupefacente) e la sussistenza degli elementi utili a configurare, in sede cautelare, partecipazione al traffico e profili associativi; ha escluso la possibilità per la Cassazione di riequilibrare il compendio indiziario nei termini proposti dalla difesa e ha respinto le censure sulle esigenze cautelari, ritenendo provati il pericolo di fuga e di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disposizione sul traffico di sostanze stupefacenti; la Corte valuta che gli elementi indiziari possono essere ritenuti coerenti con l'ipotesi di reato anche su base indiziaria e modalità operative.
Fattispecie associative (associazione finalizzata al traffico); la Corte ritiene che la ricostruzione motivata di elementi organizzativi, ripetitività di modalità e ampiezza dell'operazione possa fondare, in sede cautelare, la sussistenza di gravi indizi.
Aggravante richiamata nell'atto di accusa; la Corte segnala esclusione di tale aggravante rispetto a un capo ma non incide sulla legittimità della misura cautelare complessiva.
Codice di procedura penale art. 27
Norma sull'efficacia provvisoria delle misure adottate dal giudice che provvede alla convalida; la Corte ricorda che tale efficacia non rende automaticamente esclusiva la competenza cautelare del giudice della convalida.
Codice di procedura penale art. 390
Individua il giudice competente alla convalida in base al luogo dell'arresto/fermo; la Corte distingue tra competenza funzionale per convalida e competenza territoriale per misure cautelari.
Codice di procedura penale art. 391
Regola la convalida e la possibilità di applicare misure cautelari in sede di convalida (comma 5 e 6); la Corte richiama la giurisprudenza che attribuisce a tali provvedimenti carattere provvisorio e autonomia rispetto alla successiva misura cautelare del giudice territorialmente competente.
Codice di procedura penale art. 291
Deposito degli atti; la Corte evidenzia che l'obbligo di trasmissione al riesame (art. 309 comma 5) riguarda solo gli atti già depositati ai sensi dell'art. 291.
Codice di procedura penale art. 309 comma 5
Disciplina la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte precisa che il PM deve trasmettere gli atti selezionati a sostegno della richiesta cautelare e che non è obbligato a inviare ogni supporto audiovisivo quando gli esiti siano riportati nella relazione di polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale art. 273
Norme sulla prova e travisamento della prova; la Corte ricorda che il ricorrente deve allegare e provare fattualità processuali contestate (art. 187 c.p.p.).
Concorso di persone nel reato; la Corte conferma che per la cautela è sufficiente un quadro indiziario che indichi il contributo collettivo alla condotta criminosa, purché adeguatamente motivato.
Codice di procedura penale art. 274
Esigenze cautelari (art. 274 comma 1, lett. c etc.); la Corte considera legittime le valutazioni sul pericolo di fuga e di reiterazione desunte dalla gravità e modalità della condotta.
Codice di procedura penale art. 275 comma 3
Presunzione relativa connessa ad alcune imputazioni (richiamata nelle discussioni sulle esigenze cautelari); la Corte ritiene che la presunzione operi se sussistono i presupposti indiziari.
D.L. 367/1991 art. 5 (conv. L. 8/1992)
Norma sulla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia; Corte rileva che questioni relative all'attribuzione della competenza della Procura non sono impugnabili con il riesame né facilmente con il ricorso per cassazione e che la competenza si determina in base all'imputazione.
Codice di procedura penale art. 616
Disposizione sulle spese processuali a carico del ricorrente; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
Codice di procedura penale art. 187 comma 2
Onere della prova sui fatti processuali contestati: la difesa doveva provare che la videoripresa era stata depositata al Gip se ne aveva fatto doglianza sulla mancata trasmissione.
Massime di principio
- Distinguere la competenza per la convalida (legata al luogo dell'arresto/fermo) dalla competenza territoriale per l'applicazione della misura cautelare: i provvedimenti sono autonomi e l'eventuale nullità del primo non si estende automaticamente al secondo, salvo specifiche previsioni/formalità.
- Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere ogni singolo supporto audiovisivo al riesame: è sufficiente che gli esiti probatori rilevanti siano adeguatamente riportati nella relazione/annotazione di polizia giudiziaria; se la difesa contesta il mancato deposito, deve allegare e provare la circostanza come fatto processuale.
- In sede di Cassazione per motivi di cui all'art. 606 c.p.p. non è consentito un sindacato libero e affermativo del merito probatorio: la verifica è limitata a vizi di diritto, a manifesta illogicità della motivazione o al travisamento della prova, non alla riconsiderazione complessiva degli indizi.
- Per la configurazione di reati complessi (associazione finalizzata al traffico, trasporto internazionale di stupefacenti) le evidenze circostanziali (modus operandi ripetuto, anomalie di navigazione, modalità di occultamento e recupero dei carichi, entità del quantitativo) possono costituire gravi indizi ai fini cautelari e giustificare misure coercitive se adeguatamente motivate.
- Le contestazioni processuali riguardo alla mancata produzione di specifici atti/documenti impongono alla difesa l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e il mancato deposito: affermazioni generiche o meramente assertive sono insufficienti.
- Le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) possono essere desunte anche dalla gravità, organizzazione e modalità della condotta, nonché dalla persistenza di un contesto criminale, e non richiedono sempre la prova di opportunità immediata di ricaduta nel reato.
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