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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08647/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

La controversia origina da gravi vizi costruttivi e infiltrazioni in un edificio condominiale. Il condominio ha chiesto il risarcimento dei danni alla committente-venditrice e all’appaltatrice che aveva eseguito l’opera, con chiamata in garanzia dell’assicuratrice e chiamata in regresso della subappaltatrice che aveva materialmente eseguito i lavori. In primo grado il tribunale ha condannato committente e appaltatrice verso il condominio e ha respinto la rivalsa contro la subappaltatrice, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi ex art. 1670 c.c. Nel giudizio di appello la corte territoriale ha invece attribuito la responsabilità dei vizi alla subappaltatrice e ha accolto la manleva/regresso dell’appaltatrice, valorizzando la transazione del 27 febbraio 2009 con cui la subappaltatrice si era impegnata a eliminare eventuali vizi futuri. La subappaltatrice ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del giudicato esterno e dell’art. 1670 c.c., sostenendo che una precedente sentenza aveva già affermato la necessità della tempestiva comunicazione della denuncia; 2) violazione degli artt. 1322 e 1670 c.c., perché la transazione non conteneva una deroga espressa all’onere di comunicazione della denuncia. L’appaltatrice ha proposto ricorso incidentale lamentando nullità della sentenza d’appello per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, poiché la corte avrebbe escluso la responsabilità del subappaltatore verso il condominio ma lo avrebbe comunque condannato a tenere indenne l’appaltatrice.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dell’appaltatrice e il primo motivo del ricorso principale della subappaltatrice; ha accolto invece il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha chiarito che un preventivo e generico impegno del subappaltatore a eliminare in futuro eventuali vizi non sostituisce né esonera dall’onere, per l’appaltatore, di comunicare al subappaltatore la denuncia dei vizi ricevuta dal committente entro il termine di cui all’art. 1670 c.c. Solo la denuncia specifica e concreta, comunicata dopo la sua ricezione, rende attuale l’interesse all’azione di regresso e consente al subappaltatore di difendersi in relazione ai vizi effettivamente contestati.

Norme richiamate

  • art. 1670 c.c.

    L’appaltatore che voglia agire in regresso verso il subappaltatore deve comunicargli tempestivamente la denuncia dei vizi ricevuta dal committente; un impegno preventivo e generico del subappaltatore non fa venir meno tale onere, salvo espressa deroga contrattuale.

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per rovina e gravi difetti opera nei rapporti tra committente e appaltatore; il subappaltatore non è direttamente azionabile dal condominio in assenza di un rapporto diretto, restando fermo l’eventuale diverso titolo aquiliano.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere fatto valere nei limiti soggettivi e oggettivi propri della decisione passata in giudicato; non opera automaticamente su controversie diverse per oggetto o parti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel contesto interpretativo dei motivi di ricorso sulla lettura della transazione e della disciplina applicabile.

  • art. 1322 c.c.

    L’autonomia contrattuale consente alle parti di derogare alla disciplina legale, ma la deroga deve risultare chiaramente dalla pattuizione; non basta un generico impegno a eliminare i vizi futuri.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la dedotta nullità della sentenza d’appello.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale quale parametro della nullità processuale per asserito vizio della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione alla struttura della motivazione e del dispositivo della sentenza.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la chiamata in garanzia impropria dalla comunanza di causa.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non è opponibile, salvo i limiti ammessi, la produzione di documenti relativi a giudicati anteriori non introdotti nei gradi di merito.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza prodotta come giudicato sopravvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione incidentale, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel subappalto, l’autonomia del rapporto tra appaltatore e subappaltatore impedisce di imputare automaticamente al subappaltatore la responsabilità verso il committente, ma consente all’appaltatore di esercitare la rivalsa solo secondo le regole proprie del rapporto interno.
  • Ai fini dell’azione di regresso dell’appaltatore contro il subappaltatore, la denuncia dei vizi ricevuta dal committente deve essere comunicata dal primo al secondo entro il termine previsto dalla legge; la denuncia del committente rivolta direttamente al subappaltatore non sostituisce quella dovuta dall’appaltatore.
  • Un impegno preventivo e generico del subappaltatore a eliminare eventuali vizi futuri non equivale al riconoscimento specifico dei vizi già denunciati e non vale, di per sé, come deroga all’onere di comunicazione della denuncia ex art. 1670 c.c.
  • La deroga convenzionale a una disciplina legale che incide su termini o oneri processuali/sostanziali deve risultare in modo espresso o comunque univoco dal testo negoziale; non può essere desunta in via implicita da formule generiche.
  • Il giudicato esterno è rilevabile e opponibile nei limiti oggettivi e soggettivi del decisum e, in cassazione, non può essere utilizzato per controversie diverse quando la sentenza richiamata riguarda fatti o parti non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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