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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16476/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, confermato in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Milano, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria richiesta da un cittadino del Gambia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. g), e dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007, oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse escluso erroneamente la sussistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona nel paese di origine senza utilizzare COI pertinenti e aggiornate; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, sempre in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte non avesse riconosciuto la sua vulnerabilità né compiuto un adeguato giudizio comparativo ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva valutato l'insussistenza dei presupposti per la protezione ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 sulla base di fonti internazionali accreditate e aggiornate fino alla data della decisione, mentre le doglianze del ricorrente si risolvevano in critiche generiche e di merito, non supportate da fonti più recenti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché generico, meramente assertivo e fondato su affermazioni di principio; la Corte ha richiamato il bilanciamento imposto da Cass. S.U. 24413/2021, rilevando che la Corte territoriale aveva comparato la situazione nel paese di origine con quella in Italia e aveva escluso sia una deprivazione dei diritti fondamentali nel paese di provenienza sia un effettivo radicamento sociale e familiare in Italia, essendo stata prodotta solo una lettera di assunzione a tempo determinato e non risultando altri elementi di integrazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero si era costituito solo per partecipare alla discussione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. g), d.lgs. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria; la Corte non ravvisa una violazione, ritenendo la valutazione di merito della Corte territoriale basata su fonti aggiornate.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    La Corte d'appello ha escluso il rischio di minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato sulla base di COI accreditate e aggiornate; la Cassazione considera generiche le contestazioni del ricorrente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Invocato in relazione alla protezione umanitaria; la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata per la protezione umanitaria; la Corte osserva che il giudice di merito ha effettuato la comparazione richiesta e ha escluso la vulnerabilità rilevante.

  • Cass. S.U. 24413/2021

    È richiamata come criterio per il necessario giudizio comparativo tra la situazione nel paese di origine e quella di integrazione in Italia ai fini della protezione umanitaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la valutazione sulla situazione del paese di origine è censurabile in cassazione solo se il ricorso indica in modo specifico fonti più recenti e pertinenti rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
  • Ai fini della protezione umanitaria, il giudice deve compiere una comparazione tra la condizione del richiedente nel paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia; la tutela non può essere riconosciuta in base a formule astratte, ma richiede allegazioni concrete su vulnerabilità e radicamento sociale e familiare.
  • La produzione di un solo elemento lavorativo di natura temporanea, in assenza di ulteriori dati su abitazione, continuità lavorativa e legami familiari, può essere ritenuta insufficiente a dimostrare un radicamento stabile idoneo a fondare la protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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