Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22093/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, operato dalla fondazione datrice di lavoro mediante trattenuta sull'ultima busta paga comprensiva di T.f.r. e indennità di preavviso, di somme che si assumevano corrisposte in eccesso al lavoratore in vita a seguito dell'annullamento in autotutela del suo precedente reinquadramento a livello superiore disposto nel 1991. Gli eredi chiedevano la ripetizione di quanto trattenuto, sostenendo: da un lato, la carenza di motivazione della delibera del 1998 che aveva disposto l'eventuale recupero delle maggiori somme, perché non avrebbe comparato l'interesse pubblico al recupero con gli effetti dell'atto retributivo e non avrebbe valorizzato il fatto che le mansioni superiori sarebbero state effettivamente svolte; dall'altro, la violazione dell'art. 2126 c.c., per essere indebito il recupero delle somme già corrisposte per il superiore inquadramento poi annullato, richiamando un precedente di legittimità ritenuto analogo. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda, rilevando la mancanza di prova dello svolgimento delle mansioni superiori e negando che potessero operare la buona fede dell'accipiens e l'art. 2126 c.c. in presenza di pagamento sine titulo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, la trasformazione dell'ente lirico in fondazione di diritto privato, poiché i provvedimenti rilevanti per la controversia e l'attuazione del recupero si collocavano in parte prima e in parte dopo la data di trasformazione; ha poi affermato che la deliberazione di annullamento in autotutela era sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, perché dava conto dell'assenza ab origine dei presupposti di fatto per l'inquadramento superiore. Sul piano sostanziale, ha confermato che, non essendo stata provata l'effettiva prestazione delle mansioni superiori, non si applica l'art. 2126 c.c.; e ha ribadito che, quando l'erogazione retributiva è sine titulo, la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., rilevando tale profilo solo per frutti e interessi. La ricorrente parte sostanziale è quindi risultata soccombente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione

    La motivazione del provvedimento di autotutela è sufficiente se rende conto dell'assenza originaria dei presupposti di fatto che avevano fondato l'inquadramento superiore revocato.

  • art. 2126 c.c.

    La norma presuppone una prestazione lavorativa effettivamente resa; non opera per conservare somme erogate a titolo retributivo quando manchi la prova dello svolgimento delle mansioni corrispondenti all'inquadramento poi annullato.

  • art. 2033 c.c.

    In caso di pagamento sine titulo, la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetizione dell'indebito; la rilevanza soggettiva della buona fede riguarda soltanto frutti e interessi.

  • art. 1 d.l. 345/2000 convertito in legge n. 6/2001

    La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato decorre retroattivamente dal 23 maggio 1998, ma nel caso concreto ciò non ha inciso sulla decisione, data la collocazione temporale dei fatti rilevanti.

  • art. 1 d.l. 269/1994 convertito in legge n. 432/1994

    Il discrimine temporale per il passaggio di giurisdizione va individuato nel momento di verificazione dei fatti materiali o dell'atto che ha leso il diritto; nel caso, il profilo è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il recupero di somme retributive corrisposte sine titulo è legittimo quando l'amministrazione datrice dimostri l'assenza originaria del presupposto che giustificava l'erogazione; la buona fede del percettore non basta a paralizzare la ripetizione dell'indebito.
  • L'art. 2126 c.c. tutela la prestazione di fatto effettivamente resa, e non può essere invocato per rendere irripetibili differenze retributive in mancanza di prova dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al trattamento percepito.
  • La motivazione di un provvedimento di autotutela è sufficiente se esplicita i presupposti di fatto mancanti e le ragioni giuridiche della revoca, senza necessità di una comparazione analitica con l'interesse del dipendente al mantenimento del trattamento illegittimamente attribuito.
  • Nel caso di pagamento indebito di retribuzioni, la buona fede dell'accipiens incide solo sulla disciplina di frutti e interessi ex art. 2033 c.c., non sulla ripetibilità della somma capitale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.