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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21597/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 01/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina dell'art. 81 c.p. con riferimento a tre condanne e ha rigettato la richiesta, proposta ex art. 669 c.p.p., di considerare come "medesimo fatto" due condanne relative a stupefacenti. La difesa sosteneva che si trattava della stessa sostanza: prima offerta in vendita a Quintiliani alle ore 15:30 del 09/01/2015 a Francavilla al Mare e poi, poche ore dopo (intorno alle ore 20:00), la stessa sostanza rinvenuta e sequestrata in un'autovettura a Ripa Teatina; perciò il tentativo di cessione sarebbe stato assorbito dall'unica condotta di detenzione e doveva operare la preclusione prevista dall'art. 669 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che le due condotte fossero ontologicamente e cronologicamente autonome: 1) offerta in vendita di 100 g a Quintiliani alle 15:30 a Francavilla al Mare; 2) detenzione in concorso di 96 g in un'autovettura fermata alle ore 20:00 circa a Ripa Teatina. Pertanto non è applicabile la preclusione prevista dall'art. 669 c.p.p. né l'assorbimento delle fattispecie ex art. 73 D.P.R. 309/1990, e il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre»

    L'identità del fatto ai fini del divieto di "ne bis in idem" richiede la corrispondenza storico-naturalistica completa della fattispecie nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona; solo in presenza di completa coincidenza opera la preclusione prevista dall'art. 669 c.p.p.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Le diverse azioni rilevanti ai sensi dell'art. 73 (acquisto/detenzione, cessione) vanno valutate rispetto alla loro autonoma ontologia, temporalità e volizione; l'acquisto/detenzione e la successiva cessione sono, di regola, autonome ipotesi di reato se realizzate con distinte azioni/volizioni, anche se ravvicinate temporalmente e riguardano la stessa sostanza.

  • art. 81 cod. pen.

    Il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina prevista per la concorrenza di reati (art. 81 c.p.) con riferimento a tre sentenze, rideterminando la pena in relazione alla continuazione/concorrente, ove ricorrevano i presupposti; tale applicazione è stata ritenuta corretta per quelle pronunce.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 669 c.p.p. (esecuzione di una sola sentenza per "medesimo fatto") è necessario dimostrare la completa identità storico-naturalistica della fattispecie: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona devono coincidere.
  • In materia di stupefacenti, l'acquisto/detenzione e la cessione, anche se riguardano la stessa sostanza e sono temporaneamente ravvicinate, costituiscono in genere fattispecie autonome quando emergono distinte azioni e volizioni; la brevità dell'intervallo temporale non basta a farle coincidere.
  • Solo quando le diverse azioni si svolgono in un unico contesto spazio-temporale, dirette a un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità, può ritenersi che il fatto sia il medesimo e operi la preclusione di cui all'art. 669 c.p.p.
  • La prova della "identità del fatto" grava su chi la invoca: occorre documentare la corrispondenza completa degli elementi del reato, non limitandosi alla circostanza che la sostanza sia la stessa.
  • Se più condotte sono autonomamente idonee a produrre eventi di pericolo distinti e sono sorrette da volizioni separate, integrate anche nell'ambito di un'unica strategia criminale, non sussiste il divieto di procedere per reati successivi o connessi.
  • In sede di esecuzione, quando il giudice riconosce la continuazione tra sentenze (o altra forma di concorso applicabile), procede alla rideterminazione della pena; quando rigetta la riconducibilità, le condanne restano autonome e devono essere eseguite separatamente.

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