Cassazione Penale, Sentenza n. 34229/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura per errata qualificazione della condotta come delitto di occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), mentre il ricorrente aveva sempre dichiarato di non avere tenuto le scritture (ipotesi di omessa tenuta, illecito amministrativo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 471/1997). La difesa sosteneva che, essendo stato comunque possibile ricostruire il volume d'affari tramite controlli incrociati, non poteva configurarsi il reato. Secondo motivo: censura per errata applicazione della normativa penale in tema di determinazione della pena (art. 2, comma 4 c.p.), perché la condotta sarebbe stata realizzata negli anni d'imposta 2015-2017, quando il minimo edittale era inferiore (1 anno e 6 mesi), e non avrebbe dovuto applicarsi la riforma più severa introdotta dal d.l. n. 124/2019 (convertito) che ha innalzato il minimo a 3 anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Sul primo motivo: i giudici hanno confermato che, nella fattispecie, le scritture erano state effettivamente formate (parte della documentazione è stata prodotta su chiavetta USB e individuata tramite controlli incrociati) e che la condotta contestata è risultata essere occultamento delle scritture finalizzato a impedire la ricostruzione dei redditi/volume d'affari, escludendo così la configurabilità del mero illecito amministrativo. Sul secondo motivo: richiamando la giurisprudenza secondo cui l'occultamento è reato permanente, la Corte ha ritenuto che il momento consumativo sia la conclusione dell'accertamento (qui il 20/12/2021); pertanto alla data di consumazione era già vigente la riforma del 2019 che ha inasprito la pena, e la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dai giudici di merito è corretta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile/manifestamente infondato, confermando la condanna sostanziale; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Sanziona l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti obbligatori; presuppone l'esistenza della documentazione e la produzione di reddito. La fattispecie di occultamento può avere natura permanente (quando la documentazione resta indisponibile fino all'accertamento).
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Disciplina le sanzioni amministrative per l'omessa tenuta delle scritture contabili. Tale illecito è distinto dalla fattispecie penale di occultamento/distruzione e presuppone l'assenza di dokumentazione anziché la sua soppressione o occultamento.
Principio della legge penale nel tempo (lex mitior): si applica la legge vigente al momento di consumazione del reato; se la norma successiva è più favorevole va applicata quella più favorevole. Nel caso di reato permanente, il momento consumativo coincide con la fine dell'accertamento, e quindi rileva la legge vigente a quella data.
d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (art. 39)
Ha inasprito le pene previste dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 portando il minimo edittale da 1 anno e 6 mesi a 3 anni; per i reati di occultamento di natura permanente la riforma è applicabile se, alla conclusione dell'accertamento, la norma era già in vigore.
Cass. Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021 (Narcisi) e giurisprudenza correlata
Conferma il principio che l'occultamento delle scritture contabili è reato permanente e che il termine di prescrizione e la legge applicabile si determinano in relazione alla conclusione dell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e occultamento/distruzione (reato penale): la prima presuppone l'assenza di documentazione, la seconda l'esistenza e la soppressione/indisponibilità di documenti.
- L'occultamento delle scritture può avere natura permanente: il reato si considera consumato con la conclusione dell'accertamento fiscale, non con gli anni d'imposta cui si riferiscono i documenti.
- Per i reati permanenti la legge penale applicabile è quella vigente al momento della conclusione dell'accertamento; pertanto modifiche legislative che inaspriscono la pena possono essere applicate se entrate in vigore prima della consumazione.
- La disponibilità di prove materiali o di elementi individuati tramite controlli incrociati (es. chiavetta USB, riscontri presso controparti) può trasformare una controversia sulla qualificazione dell'illecito da amministrativo a penale dimostrando l'esistenza e l'occultamento delle scritture.
- In valutazioni difensive, prestare attenzione ai termini di consumazione del reato e alla natura (istantanea vs permanente) della condotta: queste determinano quale versione della legge penale si applica e l'eventuale rilevanza della norma più favorevole.
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