Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26/09/2024. I motivi (sei) contestavano: 1) valutazione censurata della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa (parte civile) e contraddittorietà della motivazione rispetto a tutti i capi; 2) violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata corrispondenza tra contestazione e dispositivo (presunta condanna per fatti non contestati nel periodo indicato); 3) violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e carenze nella valutazione delle dichiarazioni della parte offesa (capo A); 4) analoghe censure di attendibilità in relazione ai capi B, C, D (violenza sessuale e lesioni); 5) doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione (artt. 62-bis e 69 c.p.); 6) mancato riconoscimento dell'attenuante di minore gravità ai sensi dell'art. 609-bis, comma terzo c.p. La difesa chiedeva l'annullamento/riconoscimento di maggiori attenuanti e, in sostanza, la riforma della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i primi, terzo e quarto motivi (valutazione della prova e credibilità della persona offesa) sono manifestamente infondati perché la valutazione della credibilità è questione di fatto riservata al merito e la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata, congrua e coerente, valorizzando elementi intrinseci ed estrinseci e i riscontri probatori; il secondo motivo è inammissibile per difetto di devoluzione (non sollevato in appello); il quinto e il sesto motivo sul riconoscimento delle attenuanti sono ritenuti inammissibili perché la Corte d'appello ha motivato correttamente il diniego o la non estensione massima delle attenuanti, con congrua valutazione della gravità delle condotte. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa) e rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, la cui liquidazione è rimessa alla Corte d'appello di Bologna; ordine di omettere dati identificativi in caso di diffusione (art. 52 d.lgs. 196/2003).
Norme richiamate
art. 61, n. 11-quinquies; art. 572; art. 609-bis; art. 609-ter; art. 582; art. 585; art. 576; artt. 62-bis, 69; art. 609-bis comma 3
Norme indicate in relazione ai reati contestati (maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni). La Corte non ha modificato la qualificazione dei reati ma ha valutato la gravità delle condotte ai fini della concessione o meno delle attenuanti generiche e della non applicazione dell'attenuante di minore gravità.
art. 522; art. 533; art. 616
Art. 522 (correlazione accusa-sentenza): censurato come non devoluto in cassazione quando non rilevato in appello. Art. 533 (oltre ogni ragionevole dubbio): richiamato per spiegare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto corrette. Art. 616: conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (spese e sanzioni).
Consente di aumentare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato la facoltà di determinare equitativamente l'importo da versare alla Cassa delle Ammende.
Disposizione sulla tutela dei dati personali: impone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è tipicamente questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o carenze logiche della motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, specie se vulnerabile, possono da sole reggere la condanna previa adeguata motivazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca; non è sempre necessario il riscontro estrinseco puntuale di ogni episodio se la prova complessiva è congrua.
- In cassazione sono inammissibili le censure non sollevate nel grado di appello (difetto di devoluzione): questioni nuove o non prospettate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non amplia il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto: la Corte verifica la persistenza di una motivazione effettiva ma non rivaluta il merito delle prove.
- Per il riconoscimento o l'estensione delle attenuanti il giudice del merito ha ampia discrezionalità purché adeguatamente motivata; la Cassazione sindaca la legittimità della motivazione ma non sostituisce la valutazione penologica del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese, sanzioni alla Cassa delle Ammende) quando il ricorso è ritenuto infondato o tardivo; è quindi importante selezionare e formulare le doglianze già nei gradi precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34179/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34186/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →