Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbarino impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, aveva sostituito il divieto di dimora nelle province di Alessandria e Pavia con la misura meno gravosa dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura applicata; (2) contestazione delle esigenze cautelari, della proporzionalità e adeguatezza della misura nonché violazione del principio del devoluto e del divieto di reformatio in pejus. Successivamente il difensore ha rinunciato al ricorso perché, con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova del 31 luglio 2025 (istanza ex art. 299 c.p.p.), è stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., a seguito della rinuncia intervenuta da parte del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione. A seguito della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata equitativamente in euro 500,00. Decisione resa in data 11 settembre 2025.
Norme richiamate
contestazioni penali mosse all'indagato (teste dell'ordinanza di riesame)
Norme sostanziali indicate come titolo di accusa; la Cassazione non entra nel merito delle imputazioni nella motivazione sull'inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
inammissibilità per rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione
La Corte ha interpretato e applicato questa norma nel senso che la rinuncia intervenuta prima dell'udienza determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; da ciò conseguono le ordinarie statuizioni sul pagamento delle spese e l'eventuale somma alla Cassa delle Ammende
istanza al G.i.p. con conseguente revoca della misura cautelare (provv. 31 luglio 2025)
Il G.i.p., su istanza ex art. 299, può revocare la misura cautelare; la revoca resa prima dell'esito del ricorso ha reso priva di oggetto la domanda di annullamento della misura, portando il difensore a rinunciare al ricorso
principio del devoluto e divieto di reformatio in pejus
Principi invocati dal ricorrente per contestare eventuali peggioramenti in sede di riesame/appello; nella vicenda tali questioni sono divenute di fatto irrilevanti a seguito della rinuncia e della revoca della misura
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
- Anche se il provvedimento cautelare viene revocato dal G.i.p. (ex art. 299 c.p.p.), la scelta strategica di proporre poi o rinunciare a un ricorso può comportare comunque conseguenze (spese e sanzioni) se il ricorso contiene profili di colpa
- Prima di proporre ricorso è opportuno valutare se intervenirà una pronuncia del G.i.p. (es. revoca) che possa rendere il ricorso privo di oggetto; in tali casi conviene coordinare i tempi difensivi per evitare inutili impugnazioni e possibili sanzioni
- Il ricorso che deduce vizi di motivazione o violazioni del principio del devoluto deve essere mantenuto fino all'udienza solo se sussistono concrete prospettive di utile prospettazione; la rinuncia non elimina la valutazione di eventuale colpa processuale compiuta dalla Corte
- Il divieto di reformatio in pejus e il principio del devoluto sono strumenti di tutela delle posizioni dell'imputato, ma la loro efficacia pratica dipende dal contesto procedimentale e dai tempi delle impugnazioni e dei provvedimenti cautelari
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