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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio relativo agli accertamenti tecnici biologici (estrapolazione del DNA) denunciando violazione delle garanzie difensive per qualificazione degli esami come ripetibili anziché irripetibili e rilevando l'illegittima esclusione delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p.; 2) impugnazione della valutazione probatoria con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e indicazione di plurime circostanze e presunte incongruenze (consumo di alcolici, guida dell'auto, contraddizioni testimoniali e strumentalità della denuncia, esiti dattiloscopici e biologici, modalità e conseguenze del rapporto) volte a sostenere l'insussistenza del reato di violenza sessuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo i giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione degli interventi: i prelievi per il DNA sono rilievi tecnici delegabili (art. 370 c.p.p.) e non implicano automaticamente le garanzie dell'art. 360 c.p.p.; l'estrazione del profilo genetico può esser considerata irripetibile solo se la quantità/qualità della traccia lo rende concretamente impossibile o gravemente compromesso. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, in presenza di una doppia conforme, il sindacato di legittimità è limitato e non può sostituirsi alla valutazione di merito se l'apparato motivazionale è coerente e privo di manifeste contraddizioni. Conseguentemente è stata confermata la condanna: il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Regime di impugnazione: i motivi invocati sono valutati nei limiti consentiti dalla legge; la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di merito, specie in caso di doppia conforme

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Disciplina degli accertamenti tecnici irripetibili: la Corte precisa che si applica solo agli accertamenti la cui irripetibilità è accertata concretamente; non copre i semplici rilievi/prelievi

  • art. 370 cod. proc. pen.

    Delegabilità del prelievo alla polizia giudiziaria: i prelievi per reperire materiale biologico qualificati come rilievi tecnici sono delegabili e non richiedono le formalità dell'art. 360 c.p.p.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla modalità di proposizione delle censure (nell'ambito delle contestazioni procedurali)

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle valutazioni sulla prova documentale e testimoniali (richiami procedurali nella censura)

  • art. 609-bis cod. pen.

    Fattispecie di violenza sessuale: la Corte ribadisce che l'assunzione volontaria di alcol o farmaci può integrare uno stato di inferiorità sfruttabile dall'agente; inoltre se la vittima è completamente priva della capacità di intendere e di volere può configurarsi la fattispecie del primo comma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze processuali dell'inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso: condanna alle spese e disposizione del versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il prelievo di materiale biologico dai reperti (swab, indumenti ecc.) è qualificabile, in linea generale, come rilievo tecnico delegabile ex art. 370 c.p.p. e non comporta automaticamente l'applicazione delle garanzie previste per gli accertamenti irripetibili ex art. 360 c.p.p.
  • L'estrapolazione del profilo genetico può essere considerata accertamento tecnico irripetibile solo con accertamento concreto sulla scarsa quantità o sulla bassa qualità della traccia; la qualificazione va effettuata caso per caso e motivata.
  • La testimonianza della persona offesa nei reati sessuali costituisce prova piena e può da sola fondare la condanna, ma richiede dal giudice di merito un vaglio particolarmente scrupoloso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; in Cassazione il sindacato è limitato e occorrono manifeste contraddizioni per rimettere la decisione.
  • In presenza di una doppia conforme (conferma della condanna in primo e secondo grado) la Cassazione può sindacare solo vizi di motivazione di particolare gravità (pretermissione di temi decisivi o contraddizioni manifeste), non la valutazione ordinaria del merito probatorio.
  • Gli elementi scientifici (tracce biologiche, tabulati telefonici, rilievi dattiloscopici) devono essere valutati congiuntamente al contesto fattuale e narrativo; prove tecniche non coerenti con la ricostruzione dell'imputato rafforzano l'attendibilità del racconto della vittima.
  • La mera proposta di una diversa lettura delle prove o l'enunciazione di alternative ricostruzioni non è sufficiente in sede di legittimità a superare una motivazione di merito logica e priva di macroscopiche incoerenze.

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