Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio relativo agli accertamenti tecnici biologici (estrapolazione del DNA) denunciando violazione delle garanzie difensive per qualificazione degli esami come ripetibili anziché irripetibili e rilevando l'illegittima esclusione delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p.; 2) impugnazione della valutazione probatoria con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e indicazione di plurime circostanze e presunte incongruenze (consumo di alcolici, guida dell'auto, contraddizioni testimoniali e strumentalità della denuncia, esiti dattiloscopici e biologici, modalità e conseguenze del rapporto) volte a sostenere l'insussistenza del reato di violenza sessuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo i giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione degli interventi: i prelievi per il DNA sono rilievi tecnici delegabili (art. 370 c.p.p.) e non implicano automaticamente le garanzie dell'art. 360 c.p.p.; l'estrazione del profilo genetico può esser considerata irripetibile solo se la quantità/qualità della traccia lo rende concretamente impossibile o gravemente compromesso. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, in presenza di una doppia conforme, il sindacato di legittimità è limitato e non può sostituirsi alla valutazione di merito se l'apparato motivazionale è coerente e privo di manifeste contraddizioni. Conseguentemente è stata confermata la condanna: il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Regime di impugnazione: i motivi invocati sono valutati nei limiti consentiti dalla legge; la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di merito, specie in caso di doppia conforme
Disciplina degli accertamenti tecnici irripetibili: la Corte precisa che si applica solo agli accertamenti la cui irripetibilità è accertata concretamente; non copre i semplici rilievi/prelievi
Delegabilità del prelievo alla polizia giudiziaria: i prelievi per reperire materiale biologico qualificati come rilievi tecnici sono delegabili e non richiedono le formalità dell'art. 360 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla modalità di proposizione delle censure (nell'ambito delle contestazioni procedurali)
Norma richiamata nell'ambito delle valutazioni sulla prova documentale e testimoniali (richiami procedurali nella censura)
Fattispecie di violenza sessuale: la Corte ribadisce che l'assunzione volontaria di alcol o farmaci può integrare uno stato di inferiorità sfruttabile dall'agente; inoltre se la vittima è completamente priva della capacità di intendere e di volere può configurarsi la fattispecie del primo comma
Conseguenze processuali dell'inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso: condanna alle spese e disposizione del versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il prelievo di materiale biologico dai reperti (swab, indumenti ecc.) è qualificabile, in linea generale, come rilievo tecnico delegabile ex art. 370 c.p.p. e non comporta automaticamente l'applicazione delle garanzie previste per gli accertamenti irripetibili ex art. 360 c.p.p.
- L'estrapolazione del profilo genetico può essere considerata accertamento tecnico irripetibile solo con accertamento concreto sulla scarsa quantità o sulla bassa qualità della traccia; la qualificazione va effettuata caso per caso e motivata.
- La testimonianza della persona offesa nei reati sessuali costituisce prova piena e può da sola fondare la condanna, ma richiede dal giudice di merito un vaglio particolarmente scrupoloso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; in Cassazione il sindacato è limitato e occorrono manifeste contraddizioni per rimettere la decisione.
- In presenza di una doppia conforme (conferma della condanna in primo e secondo grado) la Cassazione può sindacare solo vizi di motivazione di particolare gravità (pretermissione di temi decisivi o contraddizioni manifeste), non la valutazione ordinaria del merito probatorio.
- Gli elementi scientifici (tracce biologiche, tabulati telefonici, rilievi dattiloscopici) devono essere valutati congiuntamente al contesto fattuale e narrativo; prove tecniche non coerenti con la ricostruzione dell'imputato rafforzano l'attendibilità del racconto della vittima.
- La mera proposta di una diversa lettura delle prove o l'enunciazione di alternative ricostruzioni non è sufficiente in sede di legittimità a superare una motivazione di merito logica e priva di macroscopiche incoerenze.
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