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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi articolati in plurimi motivi: Salomone deduceva vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 452-quaterdecies c.p. e ad altre norme ambientali (contestando la ricostruzione del dolo specifico, dell'ingiusto profitto, la genericità della motivazione e l'attribuzione di responsabilità personale laddove risultavano atti societari), nonché l'imputabilità delle condotte relative a singoli siti (preesistenza di rifiuti, ruolo di Romanello come gestore materiale). Costenaro impugnava la condanna per associazione e falsità (artt. 110, 416, 484 c.p.), denunciando insufficiente prova del dolo consapevole, difetti motivazionali, irregolarità nel trattamento sanzionatorio e in particolare la revoca dei cosiddetti "doppi benefici" (sospensione condizionale e non menzione) disposta in appello senza impugnazione del P.M. Villella contestava la configurabilità dell'associazione (art. 416 c.p.), rilevando mancanza del dolo specifico, inidoneità della prova a dimostrare stabilità dell'affectio societatis e l'erronea valutazione di singoli episodi come prova di adesione stabile al sodalizio. I ricorsi miravano sia a censure di diritto (errata interpretazione delle norme penali ambientali e associative) sia a rilievi motivazionali e probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili eccetto il terzo motivo proposto da Sara Costenaro. In particolare: - I motivi di Matteo Salomone e di Assunta Villella sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati e dichiarati inammissibili; pertanto le statuizioni di merito rimanono confermate (confermato in linea di principio l'impianto accusatorio e la valutazione di merito sui reati ambientali e associativi, salva la rideterminazione della pena già operata in appello). - Per Sara Costenaro i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili e il terzo motivo (relativo alla illegittima revoca, in sede di appello, dei benefici di legge concessi in primo grado: sospensione condizionale della pena e non menzione) è stato accolto: la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio nella parte in cui ha revocato i doppi benefici; la Corte dispone il ripristino della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non menzione a favore della Costenaro. - Le statuizioni civili per i Comuni costituiti sono rimaste in sostanza confermate dalla decisione di cassazione, essendo la confutazione principale sulle censure penali. In sintesi: la gran parte dei ricorsi dei condannati non ha avuto successo; solo la specifica censura procedurale di Costenaro relativa alla revoca dei benefici ha avuto esito favorevole e ha determinato l'annullamento parziale senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: reato abituale e di pericolo presunto; la condotta richiede più operazioni, allestimento di mezzi/attività continuative e ingente quantitativo; necessario il dolo specifico dell'ingiusto profitto (che può consistere anche in risparmio di costi o vantaggi non strettamente patrimoniali); la configurabilità può prescindere dall'assenza formale di autorizzazioni se sussistono gli altri elementi tipici.

  • art. 416 cod. pen.

    Associazione per delinquere: richiede vincolo associativo stabile o tendenzialmente duraturo, struttura organizzativa (anche minima) e indeterminatezza del programma criminoso; partecipazione implica affectio societatis e un contributo stabile e funzionale al sodalizio.

  • art. 484 cod. pen.

    Falsità in scritture private o documenti rilevanti per controlli amministrativi: il delitto può consumarsi con una sola condotta e non richiede che la falsità sia contestuale ad altro reato; idoneo l'uso di formulari falsi per rendere apparente la liceità del ciclo dei rifiuti.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: principio applicato per valutare responsabilità concorrente tra più soggetti nell'ambito dei singoli episodi criminosi.

  • artt. 256 e 259 d.lgs. 152/2006

    Norme sulle contravvenzioni e reati ambientali (discariche non autorizzate, trasporto illecito, gestione non autorizzata): utilizzate nel confronto con la fattispecie più grave di traffico illecito di rifiuti; possibile concorso formale tra reato abituale e contravvenzioni quando ricorrono gli elementi specifici del reato più grave.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Regole sulla devoluzione in sede d'appello; la Corte richiama i limiti della devoluzione in relazione alla concessione/revoca dei benefici ma segnala che la revoca in appello richiede regole e, in assenza di impugnazione del P.M. o devoluzione, non può essere disposta d'ufficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena: la Corte valuta i limiti di revoca in appello e applica la giurisprudenza di legittimità che tutela il divieto di reformatio in peius quando il punto non è stato devoluto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che il giudice deve motivare la scelta della misura tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133, ma riserva il controllo rigido alle situazioni in cui la motivazione sia manifestamente insufficiente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione e valutazione della prova: la Corte ricorda il dovere del giudice di merito di collegare le prove al thema probandum e che in cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del fatto se il motivo non indica un concreto vizio giuridico.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione globale e libera delle prove: i motivi devono indicare errori di diritto o vizi di motivazione specifici e non possono limitarsi a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
  • Per le accuse ai sensi dell'art. 452-quaterdecies c.p. occorre dimostrare cumulativamente elementi oggettivi (ingente quantitativo, più operazioni, allestimento di mezzi/attività continuative, abusività) e il dolo specifico dell'ingiusto profitto; il "profitto" può essere anche risparmio di costi o vantaggio non puramente patrimoniale.
  • La partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416) richiede più di contributi occasionali: serve un ruolo stabile e funzionale, l'affectio societatis e l'indeterminatezza del programma criminoso; rapporti sentimentali o sporadiche attività non escludono di per sé la partecipazione se risultano elementi di adesione stabile.
  • La falsificazione di documenti o registri (art. 484) può integrare responsabilità autonoma anche se commessa in contesto professionale e può essere idonea a integrare prova di partecipazione a reati ambientali.
  • La revoca in appello di benefici concessi in primo grado (sospensione condizionale, non menzione) è delicata: il giudice d'appello non può revocarli fuori dai limiti della devoluzione e in assenza di impugnazione del pubblico ministero se non ricorrono cause ostative nuove e specificamente devolute; l'illegittima revoca può essere annullata in cassazione.
  • Gli enti locali possono agire in sede penale per ottenere risarcimenti per danni specifici subiti (diversi dal danno ambientale riservato allo Stato), quindi le richieste risarcitorie dei Comuni nelle cause ambientali sono ammissibili quando dimostrino un pregiudizio specifico.
  • Chi assume ruoli tecnici o amministrativi senza le competenze necessarie (colpa per assunzione) può essere ritenuto responsabile se la sua scelta ha contribuito a mantenere o tollerare uno stato illecito; l'assunzione consapevole del rischio gestionale avvalora il giudizio di responsabilità.

Testo integrale

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