Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza per la fase esecutiva, sostenendo che la Corte fosse invece competente per continuità con precedenti sentenze (menzionata una sentenza del 28/10/1997) e contestando la data di inizio dell'esecuzione (affermava che l'esecuzione era iniziata il 21/10/2015 anziché il 6/5/1994). Inoltre criticava il richiamo a un precedente incidente di esecuzione deciso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, e negava la litispendenza richiamata dalla Corte di appello
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente valutato la competenza in base alla data di avvio dell'esecuzione (6/5/1994) e al principio della perpetuatio jurisdictionis, non essendosi il ricorrente efficacemente opposto né spiegato l'interesse a proseguire il gravame dopo che la Corte di cassazione aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso relativo all'illegittimità del permesso a costruire. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e con disposizione che il ricorrente versi in via equitativa la somma di euro 3.000,00 (il testo è tronco sul beneficiario nel brano fornito)
Norme richiamate
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato per spiegare lo spostamento della fase esecutiva nei confronti del medesimo soggetto e per confermare il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza si determina in base alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero ha avviato l'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per assegnare al ricorrente l'onere delle spese del procedimento
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sent. Corte cost. n.186/2000
richiamata per motivare la quantificazione equitativa della somma da versare in caso di inammissibilità, tenendo conto dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 400 del 01/12/2022 (Guadagno, Rv. 283918)
Sez. 3, n. 400/2022, Rv. 283918
giurisprudenza richiamata per confermare il principio secondo cui la competenza per la coattiva attuazione dell'ordine di demolizione resta ancorata alla situazione all'atto dell'avvio dell'esecuzione (perpetuatio jurisdictionis), anche se sopraggiungono successivi provvedimenti
Massime di principio
- La competenza per la fase esecutiva di demolizione si determina in base alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero avvia l'esecuzione: questo principio (perpetuatio jurisdictionis) mantiene ferma la competenza anche se successivamente intervengano altre decisioni
- Per contestare la competenza è necessario fornire elementi probatori chiari sulla diversa data di avvio dell'esecuzione o sulla sopravvenuta causa di trasferimento della fase esecutiva; affermazioni generiche non convincono la Corte
- La presentazione di precedenti incidenti di esecuzione davanti ad un altro giudice è un elemento rilevante e può indicare quale sia stata la sede effettivamente utilizzata per l'esecuzione; la divergenza di soggetti (diversi titolari dei procedimenti) esclude la litispendenza
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento equitativo; la Corte valuta anche l'eventuale mancanza di colpa grave alla luce della giurisprudenza costituzionale
- In situazioni analoghe, è fondamentale dimostrare interesse attuale a proporre il ricorso (soprattutto dopo pronunce definitive che hanno già deciso questioni essenziali come la legittimità del permesso a costruire)
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