Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza per la fase esecutiva, sostenendo che la Corte fosse invece competente per continuità con precedenti sentenze (menzionata una sentenza del 28/10/1997) e contestando la data di inizio dell'esecuzione (affermava che l'esecuzione era iniziata il 21/10/2015 anziché il 6/5/1994). Inoltre criticava il richiamo a un precedente incidente di esecuzione deciso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, e negava la litispendenza richiamata dalla Corte di appello

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente valutato la competenza in base alla data di avvio dell'esecuzione (6/5/1994) e al principio della perpetuatio jurisdictionis, non essendosi il ricorrente efficacemente opposto né spiegato l'interesse a proseguire il gravame dopo che la Corte di cassazione aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso relativo all'illegittimità del permesso a costruire. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e con disposizione che il ricorrente versi in via equitativa la somma di euro 3.000,00 (il testo è tronco sul beneficiario nel brano fornito)

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    richiamato per spiegare lo spostamento della fase esecutiva nei confronti del medesimo soggetto e per confermare il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza si determina in base alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero ha avviato l'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per assegnare al ricorrente l'onere delle spese del procedimento

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sent. Corte cost. n.186/2000

    richiamata per motivare la quantificazione equitativa della somma da versare in caso di inammissibilità, tenendo conto dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 400 del 01/12/2022 (Guadagno, Rv. 283918)

    Sez. 3, n. 400/2022, Rv. 283918

    giurisprudenza richiamata per confermare il principio secondo cui la competenza per la coattiva attuazione dell'ordine di demolizione resta ancorata alla situazione all'atto dell'avvio dell'esecuzione (perpetuatio jurisdictionis), anche se sopraggiungono successivi provvedimenti

Massime di principio

  • La competenza per la fase esecutiva di demolizione si determina in base alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero avvia l'esecuzione: questo principio (perpetuatio jurisdictionis) mantiene ferma la competenza anche se successivamente intervengano altre decisioni
  • Per contestare la competenza è necessario fornire elementi probatori chiari sulla diversa data di avvio dell'esecuzione o sulla sopravvenuta causa di trasferimento della fase esecutiva; affermazioni generiche non convincono la Corte
  • La presentazione di precedenti incidenti di esecuzione davanti ad un altro giudice è un elemento rilevante e può indicare quale sia stata la sede effettivamente utilizzata per l'esecuzione; la divergenza di soggetti (diversi titolari dei procedimenti) esclude la litispendenza
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento equitativo; la Corte valuta anche l'eventuale mancanza di colpa grave alla luce della giurisprudenza costituzionale
  • In situazioni analoghe, è fondamentale dimostrare interesse attuale a proporre il ricorso (soprattutto dopo pronunce definitive che hanno già deciso questioni essenziali come la legittimità del permesso a costruire)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.