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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05149/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata tramite due atti di compravendita di un'area superficiaria e di un terreno edificabile. L'Ufficio assumeva che, poiché in un precedente giudizio relativo all'imposta di registro il valore di uno dei terreni era stato definitivamente rideterminato in misura superiore a quello dichiarato, tale valore dovesse essere utilizzato anche ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, in assenza di plusvalenze indicate in dichiarazione. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia era fondato su due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 67 TUIR per non avere la CTR considerato, almeno, i prezzi di cessione dichiarati negli atti ai fini della verifica della plusvalenza; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il valore accertato e definito ai fini dell'imposta di registro potesse essere utilizzato per individuare il reddito da plusvalenza.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato che il contribuente aveva documentato la presentazione di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, con pagamento dell'importo dovuto; non risultando emesso diniego entro il 31 luglio 2020 né istanza di trattazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla legge, con pagamento di quanto dovuto e senza diniego tempestivo dell'amministrazione né istanza di trattazione della parte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, impedendo la decisione nel merito delle questioni sostanziali dedotte.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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