Cassazione Civile, Ordinanza n. 05149/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata tramite due atti di compravendita di un'area superficiaria e di un terreno edificabile. L'Ufficio assumeva che, poiché in un precedente giudizio relativo all'imposta di registro il valore di uno dei terreni era stato definitivamente rideterminato in misura superiore a quello dichiarato, tale valore dovesse essere utilizzato anche ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, in assenza di plusvalenze indicate in dichiarazione. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia era fondato su due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 67 TUIR per non avere la CTR considerato, almeno, i prezzi di cessione dichiarati negli atti ai fini della verifica della plusvalenza; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il valore accertato e definito ai fini dell'imposta di registro potesse essere utilizzato per individuare il reddito da plusvalenza.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato che il contribuente aveva documentato la presentazione di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, con pagamento dell'importo dovuto; non risultando emesso diniego entro il 31 luglio 2020 né istanza di trattazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dall'Agenzia come norma sostanziale sulla tassazione delle plusvalenze, ma la Corte non ne ha esaminato la portata nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'utilizzabilità del valore accertato ai fini dell'imposta di registro nella determinazione della plusvalenza; la Corte non ha svolto un giudizio sul motivo per estinzione del processo.
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma sulla definizione agevolata della lite fiscale invocata dal contribuente e ritenuta perfezionata dalla Corte sulla base della domanda presentata e del pagamento effettuato.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Disposizione applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio in mancanza di diniego tempestivo e di istanza di trattazione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norme processuali che hanno regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Parametro del vizio denunciato nei due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla legge, con pagamento di quanto dovuto e senza diniego tempestivo dell'amministrazione né istanza di trattazione della parte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, impedendo la decisione nel merito delle questioni sostanziali dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
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