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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30661/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in concorso e in continuazione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per plurime cessioni di sostanze stupefacenti commesse in un arco temporale definito. Il ricorso per cassazione conteneva un solo motivo: si denunciava il difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, ritenuto eccessivo o non adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché formulata in modo generico e assertivo, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva motivato l'aumento valorizzando la pluralità degli episodi di cessione, anche riferiti all'eroina, nonché i numerosi precedenti penali dell'imputato, alcuni specifici. È stata inoltre ritenuta non illegittima la scelta di un aumento unitario, anche in considerazione della sua entità complessivamente modesta rispetto al numero degli episodi contestati.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, insieme all'art. 81 c.p., nella qualificazione del fatto contestato

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la disciplina della continuazione; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento unitario di pena applicato a titolo di continuazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato di stupefacenti per cui è intervenuta la condanna

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione è inammissibile se formulata in modo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sull'aumento di pena ex art. 81 c.p. è sufficiente quando valorizza elementi quali la pluralità degli episodi criminosi e i precedenti penali dell'imputato, purché la quantificazione appaia non illogica e proporzionata.
  • La scelta di un aumento unitario di pena per continuazione non è di per sé illegittima, specie quando l'incremento complessivo è contenuto e i fatti contestati sono molteplici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniContinuazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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