Cassazione Civile, Ordinanza n. 11865/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione rilevando che, pur essendo stata omessa la notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata prima del decreto di espulsione, l’espulsione restava legittima perché il diniego del rinnovo evidenziava comunque la mancanza dei presupposti per il permesso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 13, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 148 e 159 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del rigetto del rinnovo rendeva illegittimo il decreto di espulsione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 l. 241/1990, contestando la tesi della formazione progressiva e contenutistica del provvedimento e invocando l’applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non congruente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudice di pace aveva valorizzato il principio di strumentalità delle forme e la sostanziale irrilevanza dell’irregolarità notificatoria alla luce delle ragioni del diniego. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo perché anch’esso non coglieva la ragione della decisione, essendo stata l’espulsione ricondotta alla previsione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa della resistente e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
richiamato quale base normativa del decreto di espulsione; l’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in mancanza dei presupposti di soggiorno
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi
invocato per censurare la notificazione del provvedimento; la doglianza è stata giudicata non congruente
invocato per censurare la notificazione del provvedimento; la doglianza è stata giudicata non congruente
invocato dal ricorrente per contestare la sequenza procedimentale; la censura è stata ritenuta non attinente alla ragione della decisione
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
considerato dalla Corte come la disposizione rilevante per giustificare l’espulsione del cittadino straniero privo dei presupposti di soggiorno
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare profili irrilevanti rispetto al fondamento effettivo della decisione.
- In materia di espulsione dello straniero, l’irregolarità o l’omissione della notificazione di atti presupposti non è di per sé decisiva se il giudice accerta che il provvedimento è comunque sorretto dalla mancanza dei presupposti sostanziali per il soggiorno.
- La censura di violazione di norme sul procedimento amministrativo o sulle notificazioni deve essere calibrata sul punto decisivo posto a fondamento della decisione, altrimenti è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Quando la decisione di merito valorizza il principio di strumentalità delle forme, la mera anomalia formale non determina invalidità se non incide sulla funzione dell’atto e sul contenuto sostanziale della tutela o del potere esercitato.
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