Cassazione Civile, Ordinanza n. 00770/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva dell'IVA versata da una società per tre operazioni a premio svolte nei propri supermercati negli anni 2013 e 2014. I premi consistevano in buoni sconto di 5 o 10 euro ottenuti dai consumatori mediante raccolta punti su acquisti di prodotti. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo che tali iniziative fossero mere offerte promozionali non caratterizzate da aleatorietà e, quindi, non soggette al regime del d.P.R. n. 430 del 2001 e all'imposta sostitutiva. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 430 del 2001 e dell'art. 19 della l. n. 449 del 1997, per avere escluso l'applicabilità dell'imposta sostitutiva; secondo, violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001 e dell'art. 19 della l. n. 449 del 1997, per avere la CTR ritenuto che l'imposta sostitutiva riguardasse solo i concorsi a premio aleatori e non anche le operazioni a premio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il regime dell'art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997 si applica in via generale a tutte le manifestazioni a premio disciplinate dal d.P.R. n. 430 del 2001, sia ai concorsi a premio sia alle operazioni a premio, salvo le specifiche esenzioni previste dall'art. 6 del regolamento. Ha escluso che la distinzione tra concorsi aleatori e operazioni non aleatorie, valorizzata dalla CTR, avesse rilievo esonerativo. Ha inoltre precisato che l'esenzione introdotta dall'art. 22-bis del d.l. n. 91 del 2014, conv. in l. n. 116 del 2014, per i buoni sconto utilizzabili su spese successive, non era vigente per le operazioni in contestazione e non ha efficacia retroattiva. Conclusivamente, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente, compensando integralmente le spese per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 19, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449
imposta sostitutiva del venti per cento
stabilisce che le manifestazioni a premio con premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini IVA sono assoggettate, in via generale, a imposta sostitutiva del 20%.
art. 2, d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
disciplina i concorsi a premio nell'ambito del regolamento sulle manifestazioni a premio.
art. 3, d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
disciplina le operazioni a premio nell'ambito del regolamento sulle manifestazioni a premio.
art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
prevede un'ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva per operazioni a premio con premi costituiti da sconti su quantità aggiuntive dello stesso bene o su beni diversi non promozionati, esclusione di stretta interpretazione.
art. 6, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
introduce, dal 21 agosto 2014, un'ulteriore esenzione per le manifestazioni nelle quali i premi consistono in buoni utilizzabili su una spesa successiva; la Corte ne esclude la retroattività.
art. 22-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91
ha inserito nell'art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001 la lett. c-bis, creando una nuova esenzione non meramente interpretativa.
conversione del d.l. n. 91 del 2014, da cui decorre l'efficacia della nuova esenzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
richiamati dall'Agenzia come norme violate dalla sentenza impugnata per la qualificazione delle operazioni promozionali.
art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449
richiamato dall'Agenzia come disposizione che impone l'imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio.
Massime di principio
- Il regime fiscale delle manifestazioni a premio disciplinate dal d.P.R. n. 430 del 2001 è, di regola, quello dell'imposta sostitutiva del 20% previsto dall'art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997, salvo specifiche esclusioni espresse.
- La distinzione tra concorsi a premio e operazioni a premio non consente, di per sé, di escludere l'applicazione dell'imposta sostitutiva: entrambe le categorie rientrano nel perimetro del regolamento, se non ricorrono le eccezioni tipizzate.
- Le esenzioni previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001 sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate in via analogica o estensiva.
- L'esenzione introdotta nel 2014 per i buoni sconto utilizzabili su spese successive ha natura innovativa e non interpretativa, perciò non si applica alle manifestazioni a premio svoltesi prima della sua entrata in vigore.
- In tema di manifestazioni promozionali, i buoni sconto erogati come premio a fronte della raccolta punti, se anteriori alla nuova esenzione e non rientranti nelle altre ipotesi di esclusione, restano assoggettati all'imposta sostitutiva e non sono esenti per il solo fatto di non presentare aleatorietà.
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