Cassazione Penale, Sentenza n. 11542/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: contestavano reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), reimpiego di proventi illeciti/riciclaggio e reati connessi a finanziamenti pubblici ottenuti tramite documentazione fittizia (truffa/frode fiscale). In particolare si discutevano: la natura unitaria o assorbente delle condotte (con riferimento al concorso apparente di norme tra truffa, dichiarazione fraudolenta e bancarotta per distrazione), la configurabilità del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, la corretta individuazione del ruolo di ciascun imputato (amministratore di fatto, concorrente esterno, istigatore), profili processuali relativi a notifiche/contumacia dopo la riunione dei procedimenti, tempestività e legittimazione a proporre ricorso per cassazione (personalmente o mediante difensore), nonché la corretta determinazione delle pene alla luce del divieto di reformatio in pejus.
La decisione
La Corte di cassazione ha deciso differenziando: i ricorsi di DIEGO DELLE DONNE e di DARIO MELUZIO sono stati dichiarati inammissibili (il ricorso di Delle Donne perché proposto personalmente dall'imputato in violazione delle modifiche introdotte dalla L. n. 103/2017; quello di Dario Meluzio dichiarato inammissibile per ragioni processuali), con condanna al pagamento delle spese e delle somme a carico; i ricorsi di MORGAN MELUZIO e TEODORO VENERUSO sono stati ritenuti ammissibili e, quanto ai profili sostanziali, la Corte ha rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti a Morgan Meluzio e a Teodoro Veneruso (decorrenza del termine di prescrizione considerata intervenuta), con conseguente annullamento senza rinvio degli effetti penali della sentenza per entrambi; in ordine alle statuizioni civili la Corte ha disposto: annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le questioni civili relative a Morgan (necessario nuovo esame in grado d'appello civile rispetto ai profili di responsabilità civile da reato), mentre per Veneruso è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione agli effetti civili. Inoltre la Cassazione ha rigettato le censure sulla insussistenza del concorso tra truffa e bancarotta, confermando il principio che le condotte sono ontologicamente e temporalmente distinte (fase di acquisizione del profitto illecito e successiva distrazione), e ha valorizzato profili procedurali relativi alla contumacia e alla riunione dei procedimenti: la riunione ha fatto venir meno la contumacia autonoma del procedimento riunito, con conseguenze sulle notifiche.
Norme richiamate
Usato per qualificare il reimpiego di proventi illeciti (riciclaggio) a seguito del rimborso IVA ricevuto e successivamente distribuito ai beneficiari; la Corte ha valutato il nesso tra la produzione di documentazione fittizia e l'utilizzazione delle somme.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
L'aggravante è stata esclusa in sede d'appello per taluni imputati; la norma è stata richiamata nella comparazione delle aggravanti accessorie.
art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al divieto di reformatio in pejus: la Corte esamina i limiti della riforma in peius quando l'appello modifica la struttura della continuazione o quando uno degli imputati è assolto per un reato su cui si fondava la determinazione della pena.
art. 571 e art. 613, cod. proc. pen. (modifiche L. n. 103/2017)
"Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1." e soppressione della frase "Salvo che la parte non vi provveda personalmente"
La riforma ha escluso la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando la sottoscrizione dell'atto ai difensori iscritti nell'albo speciale; questo ha reso inammissibile il ricorso personalmente depositato da Delle Donne.
art. 161 cod. pen. (prescrizione)
Usata per calcolare il termine massimo di prescrizione e per dichiarare estinti i reati ascritti a Morgan e Veneruso alla data indicata (tenuto conto delle sospensioni processuali).
Richiamato per segnalare che le somme erogate come finanziamenti sono sottoposte al vincolo di destinazione e, una volta accreditate, fanno parte del patrimonio sociale e possono essere oggetto di distrazione bancarottiera.
art. 649 cod. proc. pen. e art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (ne bis in idem)
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 200/2016) e di legittimità sul ne bis in idem: il giudizio sulla "medesimità del fatto" deve essere naturalistico e comparare le circostanze fattuali concrete (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); nel caso concreto la declaratoria di prescrizione delle condotte fraudolente non ha impedito la valutazione della successiva distrazione come fatto diverso.
Massime di principio
- La truffa/frode finalizzata all'ottenimento di finanziamenti e la successiva distrazione di quelle somme (bancarotta per distrazione) possono integrare reati diversi e concorrenti: la fase di acquisizione del profitto illecito e la successiva sottrazione hanno natura cronologicamente e ontologicamente distinta e non sono automaticamente assorbenti l'una dell'altra.
- Per il divieto di ne bis in idem la valutazione deve essere "naturalistica": si confrontano gli elementi fattuali concreti (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). La semplice sovrapposizione dell'oggetto economico non esclude automaticamente un successivo diverso reato fallimentare se il fatto naturalisticamente considerato è distinto.
- La prescrizione estingue il reato anche se vi sono questioni ancora aperte sul piano civile; la declaratoria di estinzione per prescrizione comporta l'annullamento degli effetti penali della sentenza, con possibili differenti esiti sugli effetti civili (annullamento con rinvio o inammissibilità dell'impugnazione civile a seconda dei casi).
- Dopo la riunione di procedimenti, lo status processuale dell'imputato (es. contumacia) va valutato unitariamente: la riunione può far cessare la contumacia autonoma del procedimento riunito e incidere sugli obblighi di notifica delle parti.
- A seguito della riforma (L. n. 103/2017) il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; occorre che l'atto sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- Il giudice di legittimità controlla la correttezza del processo decisionale del giudice d'appello anche quando la motivazione è imperfetta: i vizi di motivazione sono sindacabili in cassazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p., e la Corte può avallare la decisione se i presupposti di diritto risultano corretti nel merito.
- Sul piano delle pene, il divieto di reformatio in pejus ha limiti tecnici: il giudice d'appello può rideterminare la pena quando cambia la struttura del reato continuato purché non si oltrepassino i limiti stabiliti dalla giurisprudenza (tetto della pena base e complessiva già fissata dal primo grado); questioni specifiche richiedono analisi caso per caso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →