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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11542/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: contestavano reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), reimpiego di proventi illeciti/riciclaggio e reati connessi a finanziamenti pubblici ottenuti tramite documentazione fittizia (truffa/frode fiscale). In particolare si discutevano: la natura unitaria o assorbente delle condotte (con riferimento al concorso apparente di norme tra truffa, dichiarazione fraudolenta e bancarotta per distrazione), la configurabilità del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, la corretta individuazione del ruolo di ciascun imputato (amministratore di fatto, concorrente esterno, istigatore), profili processuali relativi a notifiche/contumacia dopo la riunione dei procedimenti, tempestività e legittimazione a proporre ricorso per cassazione (personalmente o mediante difensore), nonché la corretta determinazione delle pene alla luce del divieto di reformatio in pejus.

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso differenziando: i ricorsi di DIEGO DELLE DONNE e di DARIO MELUZIO sono stati dichiarati inammissibili (il ricorso di Delle Donne perché proposto personalmente dall'imputato in violazione delle modifiche introdotte dalla L. n. 103/2017; quello di Dario Meluzio dichiarato inammissibile per ragioni processuali), con condanna al pagamento delle spese e delle somme a carico; i ricorsi di MORGAN MELUZIO e TEODORO VENERUSO sono stati ritenuti ammissibili e, quanto ai profili sostanziali, la Corte ha rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti a Morgan Meluzio e a Teodoro Veneruso (decorrenza del termine di prescrizione considerata intervenuta), con conseguente annullamento senza rinvio degli effetti penali della sentenza per entrambi; in ordine alle statuizioni civili la Corte ha disposto: annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le questioni civili relative a Morgan (necessario nuovo esame in grado d'appello civile rispetto ai profili di responsabilità civile da reato), mentre per Veneruso è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione agli effetti civili. Inoltre la Cassazione ha rigettato le censure sulla insussistenza del concorso tra truffa e bancarotta, confermando il principio che le condotte sono ontologicamente e temporalmente distinte (fase di acquisizione del profitto illecito e successiva distrazione), e ha valorizzato profili procedurali relativi alla contumacia e alla riunione dei procedimenti: la riunione ha fatto venir meno la contumacia autonoma del procedimento riunito, con conseguenze sulle notifiche.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Usato per qualificare il reimpiego di proventi illeciti (riciclaggio) a seguito del rimborso IVA ricevuto e successivamente distribuito ai beneficiari; la Corte ha valutato il nesso tra la produzione di documentazione fittizia e l'utilizzazione delle somme.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    L'aggravante è stata esclusa in sede d'appello per taluni imputati; la norma è stata richiamata nella comparazione delle aggravanti accessorie.

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al divieto di reformatio in pejus: la Corte esamina i limiti della riforma in peius quando l'appello modifica la struttura della continuazione o quando uno degli imputati è assolto per un reato su cui si fondava la determinazione della pena.

  • art. 571 e art. 613, cod. proc. pen. (modifiche L. n. 103/2017)

    "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1." e soppressione della frase "Salvo che la parte non vi provveda personalmente"

    La riforma ha escluso la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando la sottoscrizione dell'atto ai difensori iscritti nell'albo speciale; questo ha reso inammissibile il ricorso personalmente depositato da Delle Donne.

  • art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    Usata per calcolare il termine massimo di prescrizione e per dichiarare estinti i reati ascritti a Morgan e Veneruso alla data indicata (tenuto conto delle sospensioni processuali).

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato per segnalare che le somme erogate come finanziamenti sono sottoposte al vincolo di destinazione e, una volta accreditate, fanno parte del patrimonio sociale e possono essere oggetto di distrazione bancarottiera.

  • art. 649 cod. proc. pen. e art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (ne bis in idem)

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 200/2016) e di legittimità sul ne bis in idem: il giudizio sulla "medesimità del fatto" deve essere naturalistico e comparare le circostanze fattuali concrete (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); nel caso concreto la declaratoria di prescrizione delle condotte fraudolente non ha impedito la valutazione della successiva distrazione come fatto diverso.

Massime di principio

  • La truffa/frode finalizzata all'ottenimento di finanziamenti e la successiva distrazione di quelle somme (bancarotta per distrazione) possono integrare reati diversi e concorrenti: la fase di acquisizione del profitto illecito e la successiva sottrazione hanno natura cronologicamente e ontologicamente distinta e non sono automaticamente assorbenti l'una dell'altra.
  • Per il divieto di ne bis in idem la valutazione deve essere "naturalistica": si confrontano gli elementi fattuali concreti (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). La semplice sovrapposizione dell'oggetto economico non esclude automaticamente un successivo diverso reato fallimentare se il fatto naturalisticamente considerato è distinto.
  • La prescrizione estingue il reato anche se vi sono questioni ancora aperte sul piano civile; la declaratoria di estinzione per prescrizione comporta l'annullamento degli effetti penali della sentenza, con possibili differenti esiti sugli effetti civili (annullamento con rinvio o inammissibilità dell'impugnazione civile a seconda dei casi).
  • Dopo la riunione di procedimenti, lo status processuale dell'imputato (es. contumacia) va valutato unitariamente: la riunione può far cessare la contumacia autonoma del procedimento riunito e incidere sugli obblighi di notifica delle parti.
  • A seguito della riforma (L. n. 103/2017) il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; occorre che l'atto sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
  • Il giudice di legittimità controlla la correttezza del processo decisionale del giudice d'appello anche quando la motivazione è imperfetta: i vizi di motivazione sono sindacabili in cassazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p., e la Corte può avallare la decisione se i presupposti di diritto risultano corretti nel merito.
  • Sul piano delle pene, il divieto di reformatio in pejus ha limiti tecnici: il giudice d'appello può rideterminare la pena quando cambia la struttura del reato continuato purché non si oltrepassino i limiti stabiliti dalla giurisprudenza (tetto della pena base e complessiva già fissata dal primo grado); questioni specifiche richiedono analisi caso per caso.

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