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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per fatti avvenuti prima e dopo l'incontro Brescia vs Verona: a) porto e detenzione di oggetti atti ad offendere (art. 6-ter legge 401/1989) — contestata la qualificazione di aste di bandiera e di cinture come strumenti idonei all'offesa; b) lancio di fumogeni (art. 6-bis legge 401/1989) — contestata l'assenza di pericolo concreto per le persone; c) travisamento (art. 5 legge 152/1975) contestato solo da alcuni; inoltre dedotte censure sulla mancata concessione di benefici (sospensione condizionale e causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) e violazioni costituzionali e di motivazione. Le difese richiedevano l'annullamento sostenendo che si trattava di uso legittimo di bandiere e accessori, assenza di concreto pericolo e valutazione erronea delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre i ricorrenti. Per Raimondi e Maccechini l'inammissibilità è stata pronunciata sia perché alcune violazioni di legge non erano state dedotte in appello, sia perché i motivi puntavano a una rivalutazione del merito già esaminato dai giudici di merito; la Corte ha confermato la valutazione fattuale che la bandiera arrotolata e fissata con nastro e la presenza del contesto 'ad alto rischio' erano elementi idonei a ritenere l'oggetto adattabile all'offesa. Quanto al fumogeno, la Corte ha ritenuto integrato il reato di pericolo concreto ai sensi dell'art. 6-bis senza necessità che si realizzassero ulteriori eventi. Sulla mancata concessione dei benefici (sospensione condizionale e cause di non punibilità) la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non in grado di dimostrare un errore di diritto o di motivazione rilevante. Anche il ricorso di Santi è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la cintura arrotolata col fibbia visibile poteva essere utilizzata come strumento offensivo nel contesto del corteo diretto allo scontro e non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità invocata. Conseguono condanna alle spese e obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende come previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6-ter

    Configura il reato di porto o detenzione di oggetti contundenti o atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive; la Corte considera rilevante il contesto, la destinazione dell'oggetto e le modalità di detenzione (es. bandiera arrotolata e fissata) per ritenere l'idoneità offensiva anche di oggetti di uso comune

  • legge n. 401 del 1989, art. 6-bis

    Reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive: è reato di pericolo concreto e per la sua configurazione non è necessario che si sia verificato un danno effettivo

  • legge n. 152 del 1975, art. 5

    Norma sul travisamento: rilevata nei capi contestati ma la Corte ha mantenuto la valutazione di merito sulle circostanze

  • legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 10

    Prevista una scriminante per l'utilizzo di bandiere nelle pubbliche manifestazioni; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la modalità (arrotolamento, nastro) escludeva l'applicabilità della scriminante

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità o contemperamento di fattori; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa ai fatti contestati a causa della gravità del contesto e della condotta, oltre che per il limite normativo e la specificità richiesta per l'argomentazione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Richiama i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per questioni non dedotte in sede di appello; la Corte l'ha invocato per escludere motivi non punti in appello

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicato dalla Corte

  • Costituzione, art. 25, comma 2

    Richiamato dai ricorrenti nei profili di legittimità; la Corte non ha accolto la doglianza ritenendo la decisione conforme al principio di offensività e ai requisiti di legge

Massime di principio

  • Il possesso di oggetti di uso comune (es. aste di bandiera, cinture) non è automaticamente lecito nelle manifestazioni sportive: rileva il contesto, la modalità di detenzione e l'uso apparente (es. arrotolamento e nastro che rendono l'oggetto simile a un bastone)
  • Il reato previsto dall'art. 6-bis (lancio di materiale pericoloso) è un reato di pericolo concreto: non è necessario che si verifichi un danno effettivo, basta che la condotta crei un rischio concreto per l'incolumità
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione non è sufficiente riproporre una rivalutazione del merito o argomenti generici; bisogna dedurre violazioni di diritto specifiche non già omesse in appello o errori di motivazione logicamente rilevanti
  • La scriminante per l'uso di bandiere nelle manifestazioni (art. 4, comma 10 legge 110/1975) può essere esclusa se dalle modalità concrete emerge la finalità offensiva o la trasformazione dell'oggetto nella disponibilità di offesa
  • Per il riconoscimento di benefici (sospensione condizionale, causa di non punibilità art. 131-bis) è necessario un'argomentazione precisa e confrontarsi criticamente con le valutazioni dei giudici di merito; la sola occasionalità o giovane età può non essere sufficiente
  • Nelle impugnazioni successive al giudizio di merito, l'onere di specificità e di confronto critico con la motivazione di merito è stringente: motivi vaghi o che reiterano quanto già valutato sono facilmente dichiarati inammissibili

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