Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per fatti avvenuti prima e dopo l'incontro Brescia vs Verona: a) porto e detenzione di oggetti atti ad offendere (art. 6-ter legge 401/1989) — contestata la qualificazione di aste di bandiera e di cinture come strumenti idonei all'offesa; b) lancio di fumogeni (art. 6-bis legge 401/1989) — contestata l'assenza di pericolo concreto per le persone; c) travisamento (art. 5 legge 152/1975) contestato solo da alcuni; inoltre dedotte censure sulla mancata concessione di benefici (sospensione condizionale e causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) e violazioni costituzionali e di motivazione. Le difese richiedevano l'annullamento sostenendo che si trattava di uso legittimo di bandiere e accessori, assenza di concreto pericolo e valutazione erronea delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre i ricorrenti. Per Raimondi e Maccechini l'inammissibilità è stata pronunciata sia perché alcune violazioni di legge non erano state dedotte in appello, sia perché i motivi puntavano a una rivalutazione del merito già esaminato dai giudici di merito; la Corte ha confermato la valutazione fattuale che la bandiera arrotolata e fissata con nastro e la presenza del contesto 'ad alto rischio' erano elementi idonei a ritenere l'oggetto adattabile all'offesa. Quanto al fumogeno, la Corte ha ritenuto integrato il reato di pericolo concreto ai sensi dell'art. 6-bis senza necessità che si realizzassero ulteriori eventi. Sulla mancata concessione dei benefici (sospensione condizionale e cause di non punibilità) la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non in grado di dimostrare un errore di diritto o di motivazione rilevante. Anche il ricorso di Santi è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la cintura arrotolata col fibbia visibile poteva essere utilizzata come strumento offensivo nel contesto del corteo diretto allo scontro e non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità invocata. Conseguono condanna alle spese e obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6-ter
Configura il reato di porto o detenzione di oggetti contundenti o atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive; la Corte considera rilevante il contesto, la destinazione dell'oggetto e le modalità di detenzione (es. bandiera arrotolata e fissata) per ritenere l'idoneità offensiva anche di oggetti di uso comune
legge n. 401 del 1989, art. 6-bis
Reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive: è reato di pericolo concreto e per la sua configurazione non è necessario che si sia verificato un danno effettivo
legge n. 152 del 1975, art. 5
Norma sul travisamento: rilevata nei capi contestati ma la Corte ha mantenuto la valutazione di merito sulle circostanze
legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 10
Prevista una scriminante per l'utilizzo di bandiere nelle pubbliche manifestazioni; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la modalità (arrotolamento, nastro) escludeva l'applicabilità della scriminante
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità o contemperamento di fattori; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa ai fatti contestati a causa della gravità del contesto e della condotta, oltre che per il limite normativo e la specificità richiesta per l'argomentazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Richiama i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per questioni non dedotte in sede di appello; la Corte l'ha invocato per escludere motivi non punti in appello
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicato dalla Corte
Costituzione, art. 25, comma 2
Richiamato dai ricorrenti nei profili di legittimità; la Corte non ha accolto la doglianza ritenendo la decisione conforme al principio di offensività e ai requisiti di legge
Massime di principio
- Il possesso di oggetti di uso comune (es. aste di bandiera, cinture) non è automaticamente lecito nelle manifestazioni sportive: rileva il contesto, la modalità di detenzione e l'uso apparente (es. arrotolamento e nastro che rendono l'oggetto simile a un bastone)
- Il reato previsto dall'art. 6-bis (lancio di materiale pericoloso) è un reato di pericolo concreto: non è necessario che si verifichi un danno effettivo, basta che la condotta crei un rischio concreto per l'incolumità
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione non è sufficiente riproporre una rivalutazione del merito o argomenti generici; bisogna dedurre violazioni di diritto specifiche non già omesse in appello o errori di motivazione logicamente rilevanti
- La scriminante per l'uso di bandiere nelle manifestazioni (art. 4, comma 10 legge 110/1975) può essere esclusa se dalle modalità concrete emerge la finalità offensiva o la trasformazione dell'oggetto nella disponibilità di offesa
- Per il riconoscimento di benefici (sospensione condizionale, causa di non punibilità art. 131-bis) è necessario un'argomentazione precisa e confrontarsi criticamente con le valutazioni dei giudici di merito; la sola occasionalità o giovane età può non essere sufficiente
- Nelle impugnazioni successive al giudizio di merito, l'onere di specificità e di confronto critico con la motivazione di merito è stringente: motivi vaghi o che reiterano quanto già valutato sono facilmente dichiarati inammissibili
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