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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e contestazione circa l'identità del funzionario che aveva effettuato gli accertamenti fiscali (Rossi vs Coronati) e mancata acquisizione delle prove da chi aveva l'onere; 2) mancata risposta della sentenza di appello ai rilievi sollevati in appello, con richiamo generico alla prima decisione e incertezza sull'identità dei soggetti che avrebbero spiegato l'accertamento tributario, con riferimento anche alla presunta rinuncia ai testi dell'imputato; 3) censura sulla applicazione della recidiva specifica, sostenendo che il precedente penale risaliva agli anni '80 e non dimostrava persistenza nella commissione di illeciti, e che la precedente condanna per bancarotta non era pertinente al reato fiscale; 4) censura sulla conferma della confisca per equivalente senza motivazione specifica e con riferimento alla eventuale prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione congiunta del Tribunale di Savona e della Corte d'appello di Genova fosse complessivamente adeguata a giustificare la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'anno d'imposta 2010. I motivi sono stati considerati genericamente inammissibili: il primo e il secondo motivo non hanno affrontato specificamente le osservazioni del primo giudice e hanno trascritto brani di deposizioni in violazione del principio di autosufficienza; la valutazione della attendibilità delle fonti probatorie è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori logico-giuridici non rilevati; il terzo motivo è inammissibile perché formula questioni non previamente discusse in grado di merito e riferite a precedenti penali già valutati dal Tribunale; il quarto motivo è infondato perché la confisca per equivalente è fondata e la prescrizione non è maturata in ragione dell'aumento dei termini di prescrizione introdotto dall'art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comma 1-bis, come modificato dalla legge 14/9/2011, n.148. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    citato come norma del reato contestato in relazione all'anno d'imposta 2010

    individua il reato fiscale contestato al ricorrente; la condanna è stata confermata sulla base degli accertamenti tributari e della valutazione probatoria dei giudici di merito

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis (come introdotto dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

    la novella ha elevato di un terzo i termini di prescrizione

    l'allungamento dei termini di prescrizione previsto dalla norma ha impedito la maturazione della prescrizione nel caso concreto, rendendo infondata la censura fondata sulla presunta estinzione del reato

  • art. 581, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al divieto di far svolgere alla Corte di cassazione una lettura integrale degli atti a fronte di allegazioni generiche

    sostiene il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non può limitarsi ad allegare in blocco trascrizioni o brani processuali aspettandosi che la Corte ne faccia una lettura integrale

  • art. 591 cod. proc. pen.

    utilizzato congiuntamente all'art. 581 per motivare l'inammissibilità di allegazioni massive degli atti

    conferma i limiti procedurali della cassazione contro la rimessa al controllo diretto del materiale istruttorio demandata al giudice di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità

    previene l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo responsabilità dolosa o colposa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della attendibilità delle prove: le questioni di fatto e la valutazione delle fonti probatorie rientrano nella competenza del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emergono errori logico-giuridici evidenti nella motivazione
  • Motivi che si limitano a riportare brani di atti o trascrizioni senza sviluppare un'autonoma e specifica critica costituiscono violazione del principio di autosufficienza e sono inammissibili
  • Questioni nuove, sollevate per la prima volta in cassazione e non trattate nel giudizio di appello, sono inammissibili
  • Per contestare la motivazione del giudice di merito il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni ivi svolte; critiche generiche o omissioni di confronto comportano l'inammissibilità
  • La confisca per equivalente e altre misure patrimoniali fondate su disposizioni di legge resistono a censure basate su prescrizione quando la normativa abbia esteso i termini di prescrizione; occorre sempre verificare la normativa sopravvenuta che può influire sui termini
  • Il ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale penale

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