Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e contestazione circa l'identità del funzionario che aveva effettuato gli accertamenti fiscali (Rossi vs Coronati) e mancata acquisizione delle prove da chi aveva l'onere; 2) mancata risposta della sentenza di appello ai rilievi sollevati in appello, con richiamo generico alla prima decisione e incertezza sull'identità dei soggetti che avrebbero spiegato l'accertamento tributario, con riferimento anche alla presunta rinuncia ai testi dell'imputato; 3) censura sulla applicazione della recidiva specifica, sostenendo che il precedente penale risaliva agli anni '80 e non dimostrava persistenza nella commissione di illeciti, e che la precedente condanna per bancarotta non era pertinente al reato fiscale; 4) censura sulla conferma della confisca per equivalente senza motivazione specifica e con riferimento alla eventuale prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione congiunta del Tribunale di Savona e della Corte d'appello di Genova fosse complessivamente adeguata a giustificare la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'anno d'imposta 2010. I motivi sono stati considerati genericamente inammissibili: il primo e il secondo motivo non hanno affrontato specificamente le osservazioni del primo giudice e hanno trascritto brani di deposizioni in violazione del principio di autosufficienza; la valutazione della attendibilità delle fonti probatorie è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori logico-giuridici non rilevati; il terzo motivo è inammissibile perché formula questioni non previamente discusse in grado di merito e riferite a precedenti penali già valutati dal Tribunale; il quarto motivo è infondato perché la confisca per equivalente è fondata e la prescrizione non è maturata in ragione dell'aumento dei termini di prescrizione introdotto dall'art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comma 1-bis, come modificato dalla legge 14/9/2011, n.148. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
citato come norma del reato contestato in relazione all'anno d'imposta 2010
individua il reato fiscale contestato al ricorrente; la condanna è stata confermata sulla base degli accertamenti tributari e della valutazione probatoria dei giudici di merito
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis (come introdotto dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
la novella ha elevato di un terzo i termini di prescrizione
l'allungamento dei termini di prescrizione previsto dalla norma ha impedito la maturazione della prescrizione nel caso concreto, rendendo infondata la censura fondata sulla presunta estinzione del reato
art. 581, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato in relazione al divieto di far svolgere alla Corte di cassazione una lettura integrale degli atti a fronte di allegazioni generiche
sostiene il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non può limitarsi ad allegare in blocco trascrizioni o brani processuali aspettandosi che la Corte ne faccia una lettura integrale
utilizzato congiuntamente all'art. 581 per motivare l'inammissibilità di allegazioni massive degli atti
conferma i limiti procedurali della cassazione contro la rimessa al controllo diretto del materiale istruttorio demandata al giudice di legittimità
richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità
previene l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo responsabilità dolosa o colposa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della attendibilità delle prove: le questioni di fatto e la valutazione delle fonti probatorie rientrano nella competenza del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emergono errori logico-giuridici evidenti nella motivazione
- Motivi che si limitano a riportare brani di atti o trascrizioni senza sviluppare un'autonoma e specifica critica costituiscono violazione del principio di autosufficienza e sono inammissibili
- Questioni nuove, sollevate per la prima volta in cassazione e non trattate nel giudizio di appello, sono inammissibili
- Per contestare la motivazione del giudice di merito il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni ivi svolte; critiche generiche o omissioni di confronto comportano l'inammissibilità
- La confisca per equivalente e altre misure patrimoniali fondate su disposizioni di legge resistono a censure basate su prescrizione quando la normativa abbia esteso i termini di prescrizione; occorre sempre verificare la normativa sopravvenuta che può influire sui termini
- Il ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale penale
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