Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto non sussistere il presupposto per un proscioglimento pieno ex art.129, comma 2, c.p.p. e aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la confisca disposta in primo grado. Contestava in particolare: (i) la legittimità della confisca urbanistica ai sensi dell'art.44 D.P.R. 380/2001 posto che la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva sarebbe maturata prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale; (ii) la dichiarata inesistenza dell'interesse ad impugnare la confisca da parte sua, nonostante la sua coincidenza (per immedesimazione) con la società proprietaria dei suoli; (iii) violazioni di norme processuali e convenzionali (artt.6,7 CEDU e art.1 Prot. 1). La difesa chiedeva l'annullamento senza rinvio della statuizione sulla confisca e, più in generale, la revoca della misura ablativa in quanto illegittimamente disposta dopo la maturazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla confisca. Ha ritenuto che il ricorrente avesse interesse concreto ad impugnare la misura ablativa (anche per la sua coincidenza con la società proprietaria e per il possibile pregiudizio patrimoniale o azione di responsabilità), dichiarando quindi infondata la pronuncia di inammissibilità dell'appello sul punto. Sostanzialmente la Corte ha accertato che la prescrizione del reato è maturata il 22 maggio 2017 e che, alla medesima data, il dibattimento non era ancora formalmente chiuso (la chiusura è avvenuta nello stesso giorno ma dopo l'effetto estintivo), sicché il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l'estinzione del reato ex art.129, comma 1, c.p.p. e non proseguire per compiere l'accertamento sostanziale utile a fondare la confisca. In conformità al principio delle Sez. Unite (Perroni) e della Grande Camera CEDU (G.I.E.M.), la Corte ha quindi annullato senza rinvio la statuizione sulla confisca — revocandola — disponendo la definizione del processo ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. i) c.p.p. Quanto alla richiesta di proscioglimento pieno ex art.129, comma 2, c.p.p., la Cassazione l'ha ritenuta inammissibile nei limiti del proprio sindacato perché non emergono dagli atti elementi incontestabili che consentano la declaratoria di proscioglimento pieno.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice deve dichiarare immediatamente la causa di estinzione del reato (prescrizione) quando questa si realizza; il proscioglimento immediato impedisce la prosecuzione del processo per accertamenti successivi, salvo che il comma 2 trovi applicazione. La Corte ha applicato il principio restrittivo delle Sezioni Unite che limita la prosecuzione del giudizio dopo la prescrizione.
art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
La confisca urbanistica è una misura ablativa con natura sanzionatoria; può essere disposta solo se la sussistenza della lottizzazione abusiva (oggettiva e soggettiva) è stata accertata nel contraddittorio prima della maturazione della prescrizione o in presenza di condanna in primo grado.
art. 240 cod. pen.
secondo comma, n.1 (riferimento dottrina/giurisprudenza)
Riferimento alla confisca del prezzo o del profitto del reato: la giurisprudenza ha indicato che misure patrimoniali di natura sanzionatoria richiedono pronunzia di condanna in primo grado per giustificare la prosecuzione per sola confisca.
D.Lgs. n.44/2004
Normativa richiamata in imputazione relativa alle violazioni delle norme paesaggistiche/idrogeologiche; contestata nel contesto della lottizzazione abusiva.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
artt.6, 7 e art.1 Protocollo aggiuntivo
Richiamati dal ricorrente in tema di garanzie processuali e tutela patrimoniale; la Corte considera tali profili nel quadro della natura sanzionatoria della confisca e del contraddittorio necessario.
Sentenza Sezioni Unite n.13539/2020 (Perroni)
Principio chiave: la confisca urbanistica può essere disposta solo se l'accertamento della lottizzazione abusiva è intervenuto, nel contraddittorio, prima della maturazione della prescrizione; la declaratoria di estinzione deve essere immediata quando la prescrizione è già maturata.
Grande Camera Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. v. Italia
Ribadisce la natura sanzionatoria della confisca urbanistica e fornisce orientamenti sul bilanciamento tra misure ablative e diritti convenzionali; non impedisce in astratto la confisca dopo prescrizione, ma sottolinea i limiti procedurali e garantistici.
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez.3, n.8350/2019 - Alessandrini)
Sez.3 n.8350 del 23/01/2019
Principio di "immedesimazione" tra amministratore e società: quando l'illecito è posto in essere in nome e per conto della società, la posizione dell'imputato può coincidere con quella dell'ente, giustificando l'interesse a impugnare misure patrimoniali gravanti sulla società.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura prima della chiusura formale del dibattimento, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato ex art.129, comma 1, c.p.p. e non può proseguire il giudizio solo per accertare elementi utili alla confisca, salvo situazioni tassativamente previste.
- La confisca urbanistica (art.44 T.U. edilizia) ha natura sanzionatoria: può essere mantenuta nonostante la prescrizione solo se l'accertamento della lottizzazione e della responsabilità è stato già compiuto nel contraddittorio prima della prescrizione o se esiste una pronuncia di condanna in primo grado.
- Un imputato può avere interesse concreto ad impugnare una confisca gravante su beni della società che ha amministrato: il principio di immedesimazione implica che il danno patrimoniale o l'azione di responsabilità potevano legittimare l'impugnazione anche se l'imputato non risultava proprietario diretto dei suoli.
- In sede di cassazione la richiesta di proscioglimento ex art.129, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo nei limiti in cui gli atti impugnati contengano elementi incontestabili che giustifichino la declaratoria più favorevole; la Corte non può sostituirsi al giudice di merito per apprezzamenti valutativi che non emergono in modo univoco dal provvedimento impugnato.
- Per evitare l'annullamento di confische urbanistiche imposte dopo la prescrizione è fondamentale che il pubblico ministero e il giudice provvedano alla tempestiva verifica e dichiarazione della prescrizione e, se si ritiene di voler comunque perseguire la confisca, che l'accertamento probatorio rilevante sia stato già acquisito nel contraddittorio prima del termine prescrizionale.
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