Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Violazione di legge e travisamento probatorio: il ricorrente contestava la qualificazione dell'intervento edilizio come illecito penale ai sensi dell'art. 44, co.1, lett. b) DPR 380/2001 sostenendo che si trattava di manutenzione straordinaria leggera (art. 3, comma 1, lett. b) soggetta a CILA) e non di opere che richiedessero il permesso di costruire; quindi non sarebbe configurabile il reato. 2) Eccesso di potere/violazione di competenza: il ricorrente denunciava che i giudici di merito avrebbero sindacato illegittimamente atti amministrativi del Comune (ordinanza demolitoria e nota chiarificatrice) usurpando funzioni riservate alla P.A. e oltrepassando i limiti della giurisdizione penale (art. 606 c.p.p., lett. a).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la trasformazione di locali accessori in due unità abitative ha rilevanza urbanistica e richiedeva il permesso di costruire, integrando così rilevanza penale per l'assenza del titolo. La Corte ha inoltre affermato che il controllo incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi, quando essi costituiscono presupposto del reato, rientra nella funzione del giudice penale e non configura usurpazione di poteri amministrativi. Conseguenze: confermata la rilevanza penale dell'intervento, rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 44, co.1, lett. b)
La Corte ha ritenuto che le opere contestate (trasformazione di locali accessori in vani abitabili con frazionamento in due unità) rientrino nelle fattispecie che richiedono il permesso di costruire ai sensi di tale norma e quindi possano integrare il reato edilizio in caso di assenza del titolo.
D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. b) e lett. d)
art. 3, comma 1, lett. b) e lett. d)
La nozione di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia è richiamata: la Corte osserva che la manutenzione straordinaria ampliata dalla normativa del 2014 può includere frazionamenti, ma quando il mutamento comporta aumento della superficie residenziale o modifica del carico urbanistico (es. locali accessori divenuti abitabili) occorre il permesso di costruire.
D.P.R. n. 380/2001, art. 10
art. 10, comma 1, lett. c)
La Corte richiama la distinzione tra ristrutturazione 'pesante' (che porta a organismo edilizio diverso o modifica volumetria/prospetti e richiede permesso) e ristrutturazione 'leggera' (residuale). Nel caso concreto la trasformazione ha incidenza urbanistica tale da esigere il permesso.
D.L. n. 133/2014 conv. L. 164/2014 (art. 17 comma primo lett. b))
art. 17 comma 1 lett. b) D.L. 133/2014
Richiamata la modifica legislativa che ha ampliato la categoria degli interventi considerati manutenzione straordinaria; la Corte però distingue i casi in cui permane immutata la volumetria e la destinazione da quelli che invece alterano il carico urbanistico.
D.Lgs. n. 222/2016 (SCIA 2), punto 39 tabella A - Edilizia
punto 39 tabella A - Edilizia
La trasformazione di pertinenze in vani abitabili è ricondotta, secondo giurisprudenza amministrativa e richiamo della Corte, a fattispecie con rilevanza urbanistica (art. 23-ter) e quindi soggetta a permesso ove modificante l'identità dell'organismo edilizio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a)
art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare presunto eccesso di potere; la Corte ha affermato che il sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, quando questi sono presupposto del reato, è consentito e non configura esercizio di potestà amministrativa.
Codice Penale e Costituzione (richiamati dal ricorrente)
art. 1 c.p.; art. 25 Cost.
Richiami generali ai principi di legalità penale evocati dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la qualificazione normativa prospettata dal ricorrente impedisse l'integrazione del reato, alla luce delle valutazioni di fatto sui mutamenti urbanistici.
Massime di principio
- La trasformazione di locali accessori (garage, cantine, magazzini, soffitte) in vani abitabili può modificare il carico urbanistico e la superficie residenziale autorizzata e, dunque, richiedere il permesso di costruire anche se non vi sia variamento volumetrico evidente.
- Le modifiche che non alterano volumetria complessiva e destinazione possono rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA dopo le modifiche normative del 2014; tuttavia quando il cambiamento è tra categorie edilizie non omogenee (accessori vs locali abitabili) il permesso di costruire è richiesto.
- Il giudice penale può esercitare un controllo incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi che costituiscono presupposto o elemento del reato edilizio senza che ciò integri usurpazione di potestà amministrativa.
- La qualificazione amministrativa iniziale (es. nota comunale) non è vincolante se i fatti materiali dimostrano una diversa realtà urbanistica: la verifica sul punto è rimessa al giudice di merito.
- In controversie simili è fondamentale documentare tecnicamente l'assenza di aumento di superficie residenziale, di variazione del carico urbanistico o di alterazione dell'identità dell'organismo edilizio per sostenere la non necessità del permesso di costruire.
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